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Documenti e adempimenti

Sorveglianza sanitaria e medico competente: obblighi e visite mediche

La sorveglianza sanitaria tutela la salute dei lavoratori esposti a rischi: ecco come funziona e qual è il ruolo del medico competente.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 20 giugno 2026 · Tempo di lettura 5 min

Categoria
Documenti e adempimenti
Pubblicato
4 novembre 2024
Ultimo aggiornamento
20 giugno 2026
Tempo di lettura
5 min (1025 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 25 e 40 · INAIL – Sorveglianza sanitaria · Ministero della Salute – Medico competente

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026

Cos’è la sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici finalizzati a tutelare lo stato di salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività. In sostanza, serve a verificare che le condizioni di salute di ciascun lavoratore siano compatibili con i compiti che svolge e con i rischi a cui è esposto.

Non si tratta di un controllo generico sullo stato di salute, ma di una valutazione mirata: il medico tiene conto dei rischi specifici emersi dalla valutazione dei rischi aziendale e adatta i controlli alla mansione concreta. Per questo la sorveglianza sanitaria è strettamente collegata al DVR e all’organizzazione del lavoro.

Quando è obbligatoria

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi previsti dalla normativa e quando la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni che la rendono necessaria. Riguarda, ad esempio, i lavoratori esposti a rischi per cui le norme richiedono il controllo sanitario, come l’uso di videoterminali oltre determinate soglie, la movimentazione manuale dei carichi, l’esposizione ad agenti chimici, biologici, rumore, vibrazioni o altri fattori specifici.

Quando ricorrono questi presupposti, la sorveglianza sanitaria non è facoltativa: scatta l’obbligo per il datore di lavoro di nominare il medico competente e di sottoporre i lavoratori interessati ai relativi accertamenti. Dove invece non vi sono rischi che la richiedono, la sorveglianza può non essere dovuta, ma questa conclusione deve emergere chiaramente dalla valutazione dei rischi.

La nomina del medico competente

Il medico competente è il professionista in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dalla legge, incaricato dal datore di lavoro di effettuare la sorveglianza sanitaria. La sua nomina è obbligatoria nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è richiesta e rappresenta un adempimento fondamentale per le aziende con lavoratori esposti.

Il medico competente non si limita a visitare i lavoratori: collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure di tutela e all’attività di formazione e informazione. Partecipa inoltre alla riunione periodica e, dove previsto, effettua sopralluoghi negli ambienti di lavoro per conoscere direttamente le condizioni operative.

Tra i suoi compiti rientra anche l’istituzione e l’aggiornamento, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza, gestita nel rispetto della riservatezza dei dati sanitari.

Le visite mediche e il giudizio di idoneità

La sorveglianza sanitaria comprende diverse tipologie di visite. La visita preventiva accerta l’assenza di controindicazioni al lavoro prima dell’adibizione alla mansione. La visita periodica controlla nel tempo lo stato di salute ed esprime un giudizio sull’idoneità: la sua periodicità è di norma annuale, ma può essere stabilita diversamente dal medico competente in funzione dei rischi.

Sono previste inoltre visite su richiesta del lavoratore quando correlate ai rischi professionali, visite in occasione del cambio di mansione e visite alla cessazione del rapporto nei casi previsti. In determinate situazioni è prevista anche la visita precedente alla ripresa del lavoro dopo un’assenza prolungata per motivi di salute.

Al termine degli accertamenti il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il giudizio può essere di idoneità piena, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o inidoneità permanente. Avverso il giudizio è ammesso ricorso entro i termini previsti all’organo di vigilanza territorialmente competente, che può confermarlo, modificarlo o revocarlo.

Idoneità, organizzazione e formazione

Il giudizio di idoneità ha effetti concreti sull’organizzazione: il datore di lavoro deve attuare le prescrizioni e le limitazioni indicate dal medico, adattando la mansione o adottando misure idonee. La sorveglianza sanitaria diventa così uno strumento dinamico di tutela, non un semplice adempimento documentale.

La salute dei lavoratori si protegge combinando controllo sanitario, misure organizzative e formazione adeguata sui rischi specifici. Con 123Formazione puoi affiancare alla sorveglianza sanitaria i percorsi formativi obbligatori sulla sicurezza e sui rischi specifici, in aula, in videoconferenza o in e-learning, con attestati validi su tutto il territorio nazionale.

Cartella sanitaria e di rischio: tutela della privacy

L'art. 25 comma 1 lettera c) del D.Lgs 81/08 impone al medico competente di istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. La cartella contiene i dati anagrafici, l'anamnesi lavorativa e familiare, gli esiti degli accertamenti sanitari e i giudizi di idoneità formulati nel tempo. È un documento sanitario a tutti gli effetti e accede alla disciplina del segreto professionale e del GDPR.

La cartella deve essere conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria, presso il luogo custodito concordato con il datore di lavoro al momento della nomina. Alla cessazione del rapporto il medico consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio (art. 25 comma 1 lett. e). Il datore di lavoro non ha accesso ai dati sanitari individuali ma riceve, in forma anonima e collettiva, i risultati della sorveglianza per la valutazione dei rischi (art. 25 comma 1 lett. i).

Comunicazione dei dati ex art. 40 e Allegato 3B INAIL

L'art. 40 del D.Lgs 81/08 impone al medico competente di trasmettere annualmente, entro il 31 marzo, all'INAIL i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza nell'anno precedente. La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica tramite l'apposito servizio sul portale INAIL, compilando l'Allegato 3B del D.Lgs 81/08 (anche detto "modello 3B").

L'inadempimento di questo obbligo è sanzionato ai sensi dell'art. 58 con la sanzione amministrativa pecuniaria. La trasmissione costituisce inoltre la base statistica nazionale per le politiche di prevenzione e per gli studi epidemiologici sui rischi professionali. Per le aziende è importante verificare in sede di nomina o rinnovo dell'incarico al medico competente che la clausola contrattuale includa espressamente questo adempimento, indicando le scadenze e le modalità di rendicontazione.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

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