- Categoria
- Rischi specifici
- Pubblicato
- 12 agosto 2025
- Ultimo aggiornamento
- 12 agosto 2025
- Tempo di lettura
- 3 min (561 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 12 agosto 2025
Chi è considerato lavoratore al videoterminale
Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 considera lavoratore al videoterminale chi utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale (VDT) in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla normativa. La soglia delle 20 ore è il criterio che fa scattare le tutele specifiche del Titolo.
Chi utilizza il videoterminale al di sotto di questa soglia non rientra nella definizione e quindi non è soggetto agli obblighi specifici del Titolo VII, fermi restando i principi generali di valutazione del rischio e di tutela ergonomica della postazione previsti dal Testo Unico.
Gli obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve analizzare le postazioni di lavoro al videoterminale per valutare i rischi per la salute, con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale, oltre alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Sulla base della valutazione, il datore di lavoro adotta le misure per eliminare o ridurre i rischi rilevati. L’Allegato XXXIV del decreto fornisce i requisiti minimi della postazione: caratteristiche dello schermo, della tastiera, del piano e del sedile di lavoro, oltre alle condizioni di illuminazione, rumore e microclima.
Il diritto alle pause e all’interruzione
Il lavoratore al videoterminale ha diritto a un’interruzione dell’attività mediante pause o cambiamento di attività. In assenza di una disposizione contrattuale specifica, la legge prevede una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Le modalità di queste interruzioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. La pausa non è cumulabile a inizio o fine orario di lavoro e deve avere la funzione di alleviare l’affaticamento visivo e posturale: un cambiamento di attività che riduca il carico sul videoterminale assolve allo stesso scopo.
La sorveglianza sanitaria
I lavoratori al videoterminale sono sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, con particolare attenzione ai rischi per la vista, per gli occhi e all’apparato muscolo-scheletrico. La visita comprende un esame degli occhi e della vista e, se necessario, accertamenti specialistici.
La periodicità delle visite è stabilita dal medico competente in base all’età del lavoratore e all’esito dei controlli. Qualora gli accertamenti ne evidenzino la necessità, il lavoratore ha diritto ai dispositivi di correzione visiva specifici per l’attività svolta, a carico del datore di lavoro quando non utilizzabili i normali presidi.
L’informazione e la formazione
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni sulle misure adottate e, in particolare, sulle modalità di svolgimento dell’attività, sulla protezione degli occhi e della vista e sull’organizzazione corretta della postazione. La formazione mira a rendere il lavoratore consapevole del corretto utilizzo della postazione e dell’importanza delle pause.
Una postazione configurata in modo ergonomico riduce sensibilmente affaticamento visivo, tensioni cervicali e disturbi dorso-lombari. Per questo è utile che il tema dei videoterminali sia affrontato nella formazione specifica dei lavoratori, soprattutto nelle attività d’ufficio dove l’uso del VDT è prevalente.
I corsi sui videoterminali e la formazione dei lavoratori di 123Formazione sono disponibili in aula, in videoconferenza ed e-learning, con attestato valido in tutta Italia.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
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