Rischio
- Rischio
- Probabilita di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione a un determinato pericolo presente in azienda.
Il rischio e definito dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 come la probabilita di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione. A differenza del pericolo, che e una proprieta intrinseca e statica, il rischio e una grandezza dinamica che dipende dal contesto reale in cui il pericolo si manifesta.
Sul piano operativo il rischio viene comunemente stimato come prodotto di due fattori: la probabilita (P) che l'evento dannoso si verifichi e la magnitudo o gravita (D) del danno che ne deriverebbe, secondo la relazione R = P x D. Questa formula consente di assegnare a ciascun rischio un valore confrontabile, utile per stabilire le priorita degli interventi di prevenzione e protezione.
La differenza tra pericolo e rischio e sostanziale: il pericolo esiste sempre (l'altezza di un ponteggio e di per se un pericolo di caduta), ma il rischio puo essere ridotto agendo sulla probabilita o sulla gravita. Installando parapetti, formando i lavoratori e fornendo DPI anticaduta non si elimina il pericolo, ma si abbassa il livello di rischio fino a renderlo accettabile.
La valutazione dei rischi, obbligo non delegabile del datore di lavoro, ha proprio lo scopo di analizzare tutti i rischi presenti, ordinarli per priorita e individuare le misure piu efficaci, registrando il tutto nel DVR. Per i rischi residui non eliminabili alla fonte si ricorre ai dispositivi di protezione collettiva e, in via complementare, a quelli individuali.
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