- Categoria
- Antincendio e primo soccorso
- Pubblicato
- 1 settembre 2024
- Ultimo aggiornamento
- 20 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 4 min (852 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.M. 2 settembre 2021 Allegato III · INAIL – Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026
L’obbligo di aggiornamento dopo il Decreto GSA
Prima del D.M. 02/09/2021 l’aggiornamento della formazione antincendio era oggetto di prassi e interpretazioni non sempre uniformi. Il nuovo decreto ha reso esplicito l’obbligo: gli addetti al servizio antincendio devono frequentare un corso di aggiornamento periodico per mantenere valida la propria formazione, a prescindere dal livello di rischio dell’attività.
L’aggiornamento riguarda tutti gli addetti già designati e formati: non è una nuova qualifica, ma il consolidamento e l’attualizzazione delle competenze acquisite nel corso base di livello 1, 2 o 3.
Ogni quanto va fatto
Il D.M. 02/09/2021 prevede un aggiornamento con cadenza periodica per gli addetti antincendio. La durata del corso di aggiornamento è differenziata in base al livello di rischio: cresce, come per la formazione iniziale, passando dal livello 1 al livello 3.
Poiché le tempistiche e il monte ore vanno applicati con riferimento al livello specifico e alla situazione dell’azienda, è opportuno verificare la scadenza e la durata esatta dell’aggiornamento con l’ente di formazione, evitando di lasciar trascorrere il termine. Un attestato scaduto equivale, in caso di controllo, a una formazione mancante.
Cosa contiene il corso di aggiornamento
Il corso di aggiornamento non ripete integralmente il corso base: si concentra sul richiamo dei concetti chiave (dinamica dell’incendio, misure di prevenzione e protezione, uso dei presidi) e sull’aggiornamento rispetto a eventuali novità normative, tecniche o organizzative intervenute nell’azienda.
Per i livelli che lo richiedono, l’aggiornamento comprende anche una parte pratica con esercitazioni sull’uso degli estintori e sulle procedure di emergenza, in modo da mantenere allenata la prontezza operativa dell’addetto e non solo le conoscenze teoriche.
Perché non rimandare
Mantenere aggiornati gli addetti è un obbligo del datore di lavoro, ma anche una garanzia concreta: le competenze antincendio, se non esercitate, si deteriorano rapidamente, e le procedure aziendali cambiano nel tempo. L’aggiornamento serve proprio a colmare questo divario.
Sul piano della conformità, tenere uno scadenzario degli attestati antincendio insieme a quelli degli altri corsi (formazione lavoratori, primo soccorso, attrezzature) evita di ritrovarsi con personale non in regola e di dover sospendere attività in attesa del rinnovo.
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Cadenza esplicita: 5 anni secondo l’Allegato III
L’Allegato III del D.M. 02/09/2021 fissa esplicitamente la periodicità di aggiornamento in 5 anni, con durate differenziate per livello: 2 ore per il livello 1, 5 ore per il livello 2 e 8 ore per il livello 3. La parte pratica è obbligatoria a tutti i livelli (rispettivamente almeno 1, 2 e 3 ore) e deve includere esercitazioni con estintori portatili reali. È superato il precedente regime del D.M. 10/03/1998, che non prevedeva una scadenza univoca: oggi la formazione antincendio ha un termine certo e una durata di aggiornamento codificata.
Il calcolo del quinquennio decorre dalla data di rilascio dell’attestato di formazione iniziale o dall’ultimo aggiornamento valido. Per gli attestati conseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2022) il regime transitorio ha stabilito una decorrenza convenzionale, ma alla data odierna tutte le posizioni storiche dovrebbero essere già state allineate al nuovo quadro. La mancata effettuazione dell’aggiornamento entro i termini fa decadere l’idoneità a svolgere il ruolo: il datore di lavoro che continua ad avvalersi di addetti con formazione scaduta è esposto alle sanzioni dell’art. 55 del D.Lgs. 81/08.
Aggiornamento dell’idoneità tecnica VVF
Per le attività che richiedono anche l’attestato di idoneità tecnica dei Vigili del Fuoco (Allegato X del D.M. 02/09/2021), all’aggiornamento del corso di livello 3 si affianca la conferma dell’idoneità tecnica. La Legge 609/1996 e le indicazioni operative del Dipartimento dei Vigili del Fuoco prevedono che gli addetti che già detengono l’attestato VVF mantengano la propria abilitazione con la frequenza dell’aggiornamento quinquennale di livello 3 e, ove disposto dal Comando provinciale competente, con il riesame periodico delle procedure operative. È buona prassi conservare entrambi i documenti (corso di livello 3 + idoneità tecnica VVF) in originale negli atti aziendali.
Il datore di lavoro deve inoltre annotare la formazione antincendio nel libro unico delle formazioni o in un registro analogo, indicando data, ente formatore, livello e firma del partecipante. Tale registro è uno degli elementi più richiesti durante le verifiche ispettive ASL e SPSAL: la sua tenuta ordinata permette di dimostrare con immediatezza il rispetto degli obblighi formativi e semplifica la pianificazione dei rinnovi, particolarmente utile in aziende con squadre numerose o con elevato turnover del personale.
Domande frequenti
Chi deve fare il corso antincendio?
Tutti i lavoratori designati come addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze devono seguire la formazione antincendio ai sensi del D.Lgs 81/08 e del D.M. 02/09/2021. Il numero di addetti dipende dalla dimensione e dal tipo di attività.
Quali sono i livelli del corso antincendio?
Con il D.M. 02/09/2021 sono stati ridefiniti tre livelli: Livello 1 (4 ore) per attività a rischio basso, Livello 2 (8 ore) per attività a rischio medio, Livello 3 (16 ore) per attività a rischio elevato. Ogni livello prevede una parte teorica e una pratica con esercitazioni.
Ogni quanto si rinnova il corso antincendio?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni. La durata dell’aggiornamento varia per livello: 2 ore per Livello 1, 5 ore per Livello 2, 8 ore per Livello 3. In caso di cambio di mansione o di variazione del rischio, è necessario ripetere la formazione.
Il corso antincendio può essere fatto online?
La parte teorica del corso antincendio può essere svolta in e-learning. La parte pratica (esercitazioni con estintori, evacuazione) deve essere svolta obbligatoriamente in presenza presso strutture attrezzate.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Antincendio — Domande Frequenti sulla Formazione · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.M. 2 settembre 2021 Allegato III (normattiva.it)
- INAIL – Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (inail.it)
Fonti
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