- Rischio Chimico
- Rischio per la salute dei lavoratori derivante dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul lavoro, disciplinato dal Titolo IX del D.Lgs 81/08.
Il rischio chimico è regolato dal Titolo IX, Capo I, del D.Lgs 81/08, che recepisce i principi europei sulla protezione dei lavoratori dagli agenti chimici. Per agente chimico pericoloso si intende ogni elemento o composto, da solo o in miscela, che possa comportare un rischio per la salute e la sicurezza, sia per le sue proprietà fisico-chimiche, chimiche o tossicologiche, sia per le modalità con cui è utilizzato o presente sul luogo di lavoro. La classificazione e l'etichettatura seguono il Regolamento CLP (CE n. 1272/2008).
Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio chimico determinando, in via preliminare, la presenza di agenti chimici pericolosi e valutandone i rischi tenendo conto delle proprietà pericolose, delle informazioni sulla sicurezza fornite dal fornitore tramite la Scheda Dati di Sicurezza (SDS), del livello, tipo e durata dell'esposizione, delle circostanze d'uso e dei valori limite di esposizione professionale. Quando i risultati dimostrano che il rischio è "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute", si applicano misure semplificate.
Le misure di prevenzione e protezione seguono una gerarchia: eliminazione o sostituzione dell'agente pericoloso, riduzione al minimo mediante misure tecniche e organizzative, adozione di misure di protezione collettiva alla fonte e, solo in via residuale, l'uso di dispositivi di protezione individuale. Sono inoltre previsti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, l'informazione e formazione, e specifiche misure in caso di incidenti o emergenze.
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