- Categoria
- Antincendio e primo soccorso
- Pubblicato
- 1 agosto 2025
- Ultimo aggiornamento
- 20 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (1055 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.M. 3 agosto 2015 Codice prevenzione incendi
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026
Cos’è il Sistema di Rilevazione Incendio e a cosa serve
Il Sistema di Rilevazione Incendio (SRI) è l’insieme degli apparati e dei componenti progettati per rilevare automaticamente segnali di principio d’incendio (fumo, calore, fiamma, monossido di carbonio) e per attivare le conseguenti azioni: allarme acustico e visivo per l’evacuazione, notifica alla centrale di supervisione, trasmissione automatica dell’allerta ai Vigili del Fuoco, attivazione di sistemi di compartimentazione o di spegnimento. Il SRI è distinto dal sistema di allarme incendio (SAI), che comprende anche la segnalazione manuale mediante pulsanti: insieme formano il SIAF (Sistema di Identificazione, Allarme e Fuga).
In Italia l’obbligo di dotazione di un SRI è definito caso per caso dalle normative di prevenzione incendi specifiche per categoria di attività: il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015 e successive modifiche) prescrive il livello di prestazione richiesto per la misura antincendio S.7 (Rivelazione e allarme) in funzione della classe di rischio dell’edificio, del numero di presenti e del tipo di attività. Le Regole Tecniche Verticali (RTV) specifiche per ospedali, scuole, alberghi, uffici e attività commerciali indicano in quale configurazione l’impianto deve essere installato e quali norme tecniche deve rispettare.
Componenti di un SRI conforme alla norma EN 54
La norma europea EN 54, recepita in Italia come UNI EN 54, è la famiglia di standard di riferimento per i sistemi di rivelazione e allarme antincendio. È articolata in oltre 30 parti: la EN 54-2 riguarda la centrale di controllo e segnalazione; la EN 54-4 l’alimentazione; la EN 54-5 i rivelatori di calore puntiformi; la EN 54-7 i rivelatori di fumo puntiformi a diffusione di luce; la EN 54-10 i rivelatori di fiamma; la EN 54-11 i pulsanti di allarme manuale; la EN 54-12 i rivelatori lineari di fumo; la EN 54-25 i componenti radio; la EN 54-29 i rivelatori multisensore che impiegano anche tecnologie di analisi video.
Ogni componente installato in un SRI destinato a luoghi di lavoro deve recare la marcatura CE attestante la conformità alla parte EN 54 pertinente, verificata da un organismo notificato. Il progetto del SRI, redatto da un professionista abilitato ex art. 16 del D.Lgs. 139/2006 o da un ingegnere con esperienza in prevenzione incendi, deve garantire la copertura completa delle aree a rischio, il corretto posizionamento e tipo dei rivelatori in funzione delle caratteristiche dei locali (altezza, presenza di impianti HVAC, tipo di combustibile atteso) e la ridondanza dell’alimentazione elettrica di emergenza.
Video analytics fumo/fiamma: l’integrazione con la TVCC intelligente
L’integrazione tra il SRI e i sistemi di videosorveglianza (TVCC) dotati di video analytics rappresenta una delle innovazioni più significative nella rilevazione precoce dell’incendio. Le telecamere intelligenti sono equipaggiate con algoritmi di analisi video che riconoscono in tempo reale pattern visivi tipici del fumo (dispersione, variazione di luminosità, movimento turbolento) e della fiamma (frequenza di sfarfallio, colorazione, irraggiamento termico), attivando l’allarme SRI anche prima che il fumo raggiunga la concentrazione sufficiente a innescare un rivelatore puntiforme tradizionale.
Questa tecnologia è particolarmente utile in spazi ad alta volumetria (capannoni, hangar, atri di grandi edifici, fulfillment center con altezze superiori a 12 m) dove i rivelatori puntiformi richiederebbero grandi quantità di dispositivi per coprire gli strati alti dell’edificio. La norma EN 54-29 disciplina i rivelatori multisensore che combinano sensori convenzionali con tecnologie di analisi visiva, mentre la EN 54-10 fornisce i criteri di prestazione per i rivelatori di fiamma. Il sistema integrato TVCC-SRI deve essere validato con prove di funzionamento periodiche documentate nel registro dei controlli antincendio aziendale.
Obblighi per luoghi di lavoro con oltre 300 presenze contemporanee
Per le attività con oltre 300 lavoratori o presenti contemporanei, la normativa di prevenzione incendi richiede generalmente il più elevato livello di prestazione per la misura S.7 (Rivelazione e allarme) del Codice di Prevenzione Incendi. Ciò si traduce nella presenza di un SRI completo, con copertura totale degli ambienti di lavoro, uffici, aree comuni, depositi e vie di esodo, e con collegamento alla rete di trasmissione automatica dell’allarme ai Vigili del Fuoco (telesorveglianza). La soglia di 300 presenze contemporanee è anche uno degli indici rilevanti per la valutazione della necessità di rivelazione in locali di grandi dimensioni ai sensi delle RTV specifiche.
Nei luoghi di lavoro con alta affluenza di pubblico non formato (centri commerciali, stazioni, ospedali) l’integrazione del SRI con il sistema di diffusione sonora d’emergenza (EVAC – Emergency Voice Alarm Communication System, norma EN 54-16 e EN 54-24) consente messaggi vocali differenziati per zona, particolarmente efficaci nel guidare l’evacuazione ordinata rispetto ai soli segnali acustici. La manutenzione dell’intero sistema (SRI, TVCC integrata, EVAC) deve essere affidata a imprese specializzate, documentata con rapporti firmati dal manutentore e conservata nel registro dei controlli antincendio.
Manutenzione e verifiche periodiche del SRI
Il SRI è un sistema salvavita che deve essere mantenuto in perfetta efficienza: un impianto malfunzionante o non testato equivale, in termini pratici, all’assenza del sistema. La norma UNI 11224 (Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi e dei sistemi di allarme incendio) definisce le verifiche da effettuare con cadenza mensile, semestrale e annuale. Il manutentore deve verificare la corretta risposta della centrale, il funzionamento di ogni rivelatore mediante dispositivo di test, l’integrità dei cablaggi, il livello delle batterie di emergenza e il corretto invio dei segnali ai sistemi dipendenti (evacuazione, compartimentazione, sprinkler).
Tutte le attività di manutenzione devono essere registrate nel rapporto di intervento del manutentore e conservate dal datore di lavoro unitamente al certificato di conformità dell’impianto. Le prove periodiche annuali devono comprendere anche la simulazione di un allarme reale (con disattivazione temporanea della trasmissione ai VVF concordata con il Comando competente) per verificare l’intera catena di attivazione: dalla centrale alla segnalazione sonora/visiva, all’evacuazione e al ritorno in normale esercizio. I risultati delle prove, le anomalie rilevate e gli interventi correttivi eseguiti vanno annotati nel registro dei controlli antincendio aziendale.
Domande frequenti
Chi deve fare il corso antincendio?
Tutti i lavoratori designati come addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze devono seguire la formazione antincendio ai sensi del D.Lgs 81/08 e del D.M. 02/09/2021. Il numero di addetti dipende dalla dimensione e dal tipo di attività.
Quali sono i livelli del corso antincendio?
Con il D.M. 02/09/2021 sono stati ridefiniti tre livelli: Livello 1 (4 ore) per attività a rischio basso, Livello 2 (8 ore) per attività a rischio medio, Livello 3 (16 ore) per attività a rischio elevato. Ogni livello prevede una parte teorica e una pratica con esercitazioni.
Ogni quanto si rinnova il corso antincendio?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni. La durata dell’aggiornamento varia per livello: 2 ore per Livello 1, 5 ore per Livello 2, 8 ore per Livello 3. In caso di cambio di mansione o di variazione del rischio, è necessario ripetere la formazione.
Il corso antincendio può essere fatto online?
La parte teorica del corso antincendio può essere svolta in e-learning. La parte pratica (esercitazioni con estintori, evacuazione) deve essere svolta obbligatoriamente in presenza presso strutture attrezzate.
Come si calcola il livello di rischio incendio di un’attività: basso, medio o alto?
Il D.M. 02/09/2021 stabilisce i criteri di classificazione del rischio incendio in funzione di tre variabili principali: la tipologia dell’attività (es. uffici, depositi, attività produttive), il numero di lavoratori e di persone presenti, e la presenza e quantità di materiali combustibili o infiammabili. A titolo esemplificativo, un ufficio con meno di 10 persone e carico d’incendio ridotto ricade tipicamente nel rischio basso (Livello 1, 4 ore); un’attività commerciale di medie dimensioni o un’officina con quantità moderate di sostanze infiammabili rientra nel rischio medio (Livello 2, 8 ore); depositi di materiale combustibile, attività con sostanze infiammabili in grandi quantità o strutture con elevato affollamento sono classificate a rischio elevato (Livello 3, 16 ore). Per le attività soggette al controllo del Comando dei Vigili del Fuoco (D.P.R. 151/2011), la classificazione emerge dall’allegato al decreto.
Il certificato del corso antincendio da 8 ore (ex rischio medio) scade?
L’attestato del corso antincendio di Livello 2 (8 ore, attività a rischio medio ai sensi del D.M. 02/09/2021) non scade di per sé, ma l’addetto alla prevenzione incendi è obbligato a seguire l’aggiornamento periodico ogni 5 anni (art. 5 D.M. 02/09/2021), della durata di 5 ore per il Livello 2. La mancata effettuazione dell’aggiornamento entro la scadenza rende la posizione formativa non regolare, anche se l’attestato originale non porta una data di scadenza stampata. In caso di cambio di attività o variazione del livello di rischio dell’impresa, è necessario frequentare il corso del livello adeguato alla nuova classificazione.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Antincendio — Domande Frequenti sulla Formazione · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.M. 3 agosto 2015 Codice prevenzione incendi (normattiva.it)
Fonti
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