- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 18 settembre 2024
- Ultimo aggiornamento
- 20 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 7 min (1319 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 165/2001 (TU Pubblico Impiego) · Normattiva – Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012 · Normattiva – D.Lgs. 81/2008 artt. 2, 16, 26
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026
La PA è soggetta al D.Lgs. 81/08
Comuni, Province, Regioni, ASL, università, ministeri, agenzie ed enti pubblici di ogni tipo sono datori di lavoro a tutti gli effetti e rientrano pienamente nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08. La tutela della salute e sicurezza dei dipendenti pubblici non è un adempimento di serie B rispetto al privato: gli obblighi di valutazione dei rischi, nomina delle figure, formazione, sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze sono i medesimi, con alcune specificità legate alla struttura organizzativa dell’ente e all’elevato ricorso ad appalti e servizi esternalizzati.
La gamma di attività di un ente è ampia: uffici e sportelli al pubblico, servizi tecnici e cantieri comunali, polizia locale, asili nido e servizi educativi, servizi sociali e domiciliari, manutenzione di strade e verde, magazzini e autoparchi. Ciascuna comporta rischi diversi, dal rischio da videoterminale degli uffici al rischio infortunistico degli operai comunali, fino al rischio aggressione degli sportelli e dei servizi sociali. Il DVR dell’ente deve coprire tutte queste realtà, articolandosi per servizio e per mansione.
Chi è il datore di lavoro nell’ente pubblico
Nelle pubbliche amministrazioni il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08, è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. Questo significa che in un ente complesso il datore di lavoro non coincide necessariamente con il Sindaco o con il vertice politico, ma è il dirigente individuato con apposito atto, cui devono essere attribuiti poteri e budget coerenti con le responsabilità.
L’individuazione corretta del datore di lavoro è cruciale: un atto di individuazione carente o privo di reali poteri di spesa espone l’organo di vertice a responsabilità. Il datore così individuato nomina l’RSPP (interno o esterno, in funzione delle dimensioni e dei rischi), designa medico competente, addetti antincendio e primo soccorso, e cura la formazione. Vanno inoltre definite con chiarezza le figure di dirigente e preposto ai fini della sicurezza, distinte dalla qualifica contrattuale, perché chi sovrintende concretamente l’attività di altri lavoratori è preposto e ne assume gli obblighi di vigilanza.
Formazione dei dipendenti pubblici e figure di sistema
Tutti i dipendenti pubblici devono ricevere la formazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni: formazione generale (4 ore) più formazione specifica in base alla classe di rischio della mansione. Gli impiegati amministrativi rientrano tipicamente nel rischio basso (8 ore complessive), mentre gli operai dei servizi tecnici, i necrofori, gli addetti al verde e alla manutenzione e il personale dei servizi educativi e socio-assistenziali si collocano nel rischio medio o alto, con formazione e abilitazioni specifiche (ad esempio per carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, trattori e macchine agricole nei servizi del verde).
Le figure di sistema vanno tutte formate: i preposti con il corso dedicato e l’aggiornamento periodico, i dirigenti ai fini della sicurezza con il loro percorso, e l’RLS. Nel pubblico impiego il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto nell’ambito delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU); dove non sia individuato, le funzioni sono esercitate dall’RLS territoriale. L’RLS ha diritto a una formazione specifica iniziale e all’aggiornamento periodico, oltre ai diritti di consultazione e accesso al DVR. La formazione precede l’adibizione e si aggiorna di norma ogni cinque anni.
Appalti, DUVRI e rischi da interferenza
La pubblica amministrazione ricorre largamente ad appalti e a servizi esternalizzati: pulizie, mensa, manutenzioni, trasporto scolastico, servizi cimiteriali, assistenza domiciliare, vigilanza. In questi casi entra in gioco l’art. 26 del D.Lgs. 81/08: il datore committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici, fornire informazioni sui rischi specifici dell’ambiente, promuovere la cooperazione e il coordinamento ed elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), salvo i casi di esclusione previsti dalla norma. Il DUVRI individua le misure per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle attività di committente e appaltatore.
Negli appalti pubblici questi obblighi si intrecciano con il Codice dei contratti pubblici: i costi della sicurezza da interferenze non sono soggetti a ribasso d’asta e vanno indicati negli atti di gara, mentre l’appaltatore deve dichiarare i propri costi della manodopera e della sicurezza aziendale. Una corretta gestione documentale degli appalti — verifica del DURC e dell’idoneità tecnico-professionale, DUVRI, verbali di coordinamento — tutela l’ente sul piano della responsabilità e garantisce la sicurezza dei lavoratori esterni che operano nelle sedi pubbliche, spesso a contatto con dipendenti e utenti.
Sorveglianza sanitaria, emergenze e 123Formazione
L’ente deve attivare la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente per le mansioni che lo richiedono — videoterminalisti per almeno venti ore settimanali, addetti alla movimentazione manuale dei carichi, esposti a rischio biologico o chimico, operatori dei servizi alla persona — e organizzare la gestione delle emergenze in ogni sede, con addetti antincendio e primo soccorso formati e presenti su tutti i turni e in tutti gli sportelli decentrati. Va inoltre valutato e gestito lo stress lavoro-correlato, particolarmente rilevante negli sportelli al pubblico e nei servizi sociali, dove è alto anche il rischio di aggressione.
Con 123Formazione puoi attivare un piano formativo completo per Comuni ed enti pubblici — formazione generale e specifica per tutte le mansioni, corsi per preposti, dirigenti, RLS e RSPP, antincendio, primo soccorso, videoterminali, abilitazioni per attrezzature e formazione su stress e rischio aggressione — scegliendo tra aula, videoconferenza ed e-learning per le parti consentite, con attestati validi in tutta Italia. Per i singoli temi puoi consultare le guide sugli obblighi del datore di lavoro, sul DUVRI e i rischi da interferenze e sui compiti dell’RLS.
D.Lgs. 165/2001, Accordo SR 25/07/2012 sezione III e amministratori delegati
L’architettura del datore di lavoro pubblico va letta congiuntamente al D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), che all’art. 4 fissa la distinzione tra indirizzo politico-amministrativo (organi politici) e gestione amministrativa, finanziaria e tecnica (dirigenza). Tale distinzione si riflette nell’art. 2 del D.Lgs. 81/08: il datore di lavoro pubblico è il dirigente con autonomia gestionale e di spesa formalmente individuato. L’atto di individuazione, di norma adottato dall’organo di vertice dell’ente (Sindaco, Giunta, Consiglio di amministrazione), deve essere puntuale, motivato e attribuire al dirigente designato i poteri di spesa effettivamente necessari ad adempiere agli obblighi di sicurezza, pena la traslazione della responsabilità all’organo di vertice secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione penale.
L’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 “sull’adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08” dedica la Sezione III agli obblighi formativi peculiari della Pubblica Amministrazione, riconoscendo modalità organizzative dedicate (formazione in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, valorizzazione dei percorsi formativi già erogati per il pubblico impiego, modulazione su mansioni specifiche del settore pubblico come polizia locale e ufficiali giudiziari). Il documento chiarisce inoltre che gli amministratori comunali (Sindaco, assessori) sono soggetti agli obblighi formativi nei limiti in cui ricevono formalmente delega di funzioni gestionali ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08: in tal caso assumono il ruolo di datore di lavoro o di dirigente e devono frequentare la formazione corrispondente. Nei Comuni privi di figure dirigenziali (sotto certe soglie demografiche), il Segretario comunale o il Responsabile di servizio assumono di fatto le funzioni di datore di lavoro previa formale individuazione.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Corso Preposti — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ RSPP e ASPP — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 165/2001 (TU Pubblico Impiego) (normattiva.it)
- Normattiva – Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012 (normattiva.it)
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 artt. 2, 16, 26 (normattiva.it)
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