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Sicurezza per settore

Sicurezza sul lavoro nelle scuole: obblighi per dirigente, docenti e personale ATA

Il dirigente scolastico è il datore di lavoro, gli studenti nei laboratori sono equiparati ai lavoratori e l’evacuazione è un obbligo cardine: ecco la sicurezza a scuola, ruolo per ruolo.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 20 giugno 2026 · Tempo di lettura 6 min

Categoria
Sicurezza per settore
Pubblicato
12 settembre 2024
Ultimo aggiornamento
20 giugno 2026
Tempo di lettura
6 min (1244 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – D.M. 26 agosto 1992 (prevenzione incendi scuole) · Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 2 (equiparazione studenti)

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026

La scuola è un luogo di lavoro: chi è il datore

Un istituto scolastico — statale o paritario, dalla scuola dell’infanzia alle superiori — è a tutti gli effetti un luogo di lavoro soggetto al D.Lgs. 81/08. Vi operano docenti, personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici), figure direttive e una popolazione studentesca numerosa, in edifici che ospitano laboratori, palestre, cucine, aule e impianti. La gestione della sicurezza non è quindi un adempimento formale, ma la tutela quotidiana di centinaia di persone che convivono nello stesso spazio.

Nelle scuole statali la figura del datore di lavoro è individuata, secondo il quadro normativo del settore, nel dirigente scolastico, che esercita i poteri di gestione dell’istituzione e ne è il responsabile ai fini della sicurezza, pur con i limiti di spesa e con la titolarità degli interventi strutturali in capo all’ente proprietario dell’edificio (Comune o Provincia). Il dirigente deve redigere e aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR), nominare l’RSPP, designare gli addetti alle emergenze, garantire la formazione e attivare la sorveglianza sanitaria dove prevista, raccordandosi con l’ente locale per gli aspetti edilizi e impiantistici.

Formazione di docenti e personale ATA

Tutto il personale della scuola deve ricevere la formazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni: la formazione generale (4 ore, comune a tutti) più la formazione specifica calibrata sulla classe di rischio. L’attività di istruzione è generalmente collocata nella classe di rischio medio, con formazione specifica di 8 ore (12 ore complessive), ma il profilo va modulato sulla mansione effettiva: i docenti d’aula e gli assistenti amministrativi hanno un’esposizione diversa dai collaboratori scolastici addetti alle pulizie e dagli assistenti tecnici di laboratorio. La formazione precede l’adibizione e si aggiorna di norma ogni cinque anni.

A questo si aggiungono le figure di sistema: il preposto (spesso individuato in chi sovrintende reparti, laboratori o plessi distaccati) con la formazione specifica per preposti e il relativo aggiornamento periodico; l’RLS eletto dal personale, con il corso dedicato; e gli addetti alle emergenze. Il turnover annuale tra supplenti e personale a tempo determinato rende critica la gestione documentale: ogni nuovo arrivo va formato e informato prima di prendere servizio, con uno scadenzario che eviti che un supplente operi senza formazione valida.

Studenti equiparati ai lavoratori nei laboratori

Un aspetto tipico della scuola è l’equiparazione degli studenti al lavoratore. L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 equipara al lavoratore l’allievo degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato a tali strumentazioni o laboratori. In quei momenti lo studente è, ai fini della sicurezza, un lavoratore: deve essere informato e formato sui rischi, dotato dei DPI necessari e tutelato come tale.

Ciò riguarda in particolare gli istituti tecnici e professionali con officine, laboratori chimici, elettrici, meccanici, informatici, alberghieri e artistici, ma anche le palestre e le attività con videoterminali. Vanno gestiti anche i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO, ex alternanza scuola-lavoro), in cui lo studente svolge attività presso aziende ospitanti: la convenzione deve disciplinare la formazione sulla sicurezza e la copertura assicurativa, e l’azienda ospitante assume precisi obblighi di tutela. Il DVR della scuola deve dedicare una sezione specifica ai laboratori e all’equiparazione degli allievi.

Antincendio, piano di emergenza e prove di evacuazione

L’antincendio è il capitolo più delicato della sicurezza scolastica, per l’elevata densità di persone e la presenza di minori non sempre autonomi. Le scuole con un numero di presenze contemporanee oltre le soglie fissate dalla normativa di prevenzione incendi sono attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco e devono disporre di un piano di emergenza ed evacuazione, di vie di esodo libere e di addetti antincendio formati con il livello commisurato alla valutazione del rischio incendio, secondo il D.M. 02/09/2021. La regola tecnica verticale di prevenzione incendi per le attività scolastiche definisce i requisiti specifici degli edifici.

Le prove di evacuazione sono obbligatorie e nella prassi scolastica vengono effettuate almeno due volte l’anno, coinvolgendo l’intera popolazione (personale e studenti) per consolidare i comportamenti in caso di incendio, terremoto o altra emergenza. Il piano deve prevedere figure precise — apri-fila, chiudi-fila, addetti al punto di raccolta — e procedure adattate alla presenza di alunni con disabilità, che richiedono misure di assistenza dedicate. La formazione degli addetti antincendio e l’informazione di docenti e studenti sui comportamenti di esodo sono parte integrante della tutela.

Rischi specifici, primo soccorso e 123Formazione

Oltre all’antincendio, la scuola presenta rischi trasversali e specifici: rischio biologico per i collaboratori scolastici addetti alle pulizie e per il personale dell’infanzia, rischio chimico nei laboratori e nell’uso di detergenti, rischio da videoterminale per il personale di segreteria, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato (la cui valutazione è obbligatoria) e gestione delle aggressioni. Va organizzato il primo soccorso designando e formando gli addetti — le scuole rientrano di norma nel Gruppo B, corso di 12 ore con aggiornamento triennale della parte pratica — garantendone la presenza in tutti i plessi e su tutti i turni.

Con 123Formazione puoi attivare i corsi per il personale scolastico — formazione generale e specifica per docenti e ATA, formazione preposti e RLS, antincendio, primo soccorso, videoterminali, rischio biologico e stress lavoro-correlato — scegliendo tra aula, videoconferenza ed e-learning per le parti consentite, con attestati validi in tutta Italia. Per approfondire i singoli temi puoi consultare le guide su prove di evacuazione e piano di emergenza, sui compiti dell’RLS e sugli obblighi del datore di lavoro.

DM 26/08/1992 e regola tecnica antincendio scolastica

L’edilizia scolastica è disciplinata dal Decreto Ministeriale 26 agosto 1992, “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, che fissa requisiti specifici per le scuole con popolazione scolastica superiore a 100 persone. Il decreto definisce caratteristiche costruttive, compartimentazioni, vie di esodo, impianti di rivelazione e di estinzione, segnaletica e prevede l’obbligo di un piano di emergenza ed evacuazione con prove almeno semestrali. Per le attività scolastiche soggette ai controlli del CPI ai sensi del DPR 151/2011 (oltre 100 persone presenti), il dirigente scolastico deve mantenere aggiornata la SCIA antincendio insieme all’ente proprietario dell’edificio. Una novità rilevante è l’adeguamento progressivo richiesto dopo eventi tragici quali il rogo di una scuola: le verifiche periodiche di stabilità delle controsoffittature, dei distacchi di intonaco e degli elementi pericolanti sono in capo all’ente locale proprietario.

L’organizzazione antiterrorismo e antintrusione nelle scuole è stata regolamentata in modo più puntuale dal Decreto Interministeriale 21 marzo 2013 (intesa Stato-Regioni sulle linee guida per la formazione del personale scolastico) e dalle successive direttive ministeriali, che impongono procedure di gestione di intrusioni esterne (lockdown) integrative rispetto alle tradizionali prove di evacuazione. La formazione del personale deve includere la conoscenza di queste procedure: l’addetto antincendio scolastico è sempre più chiamato a gestire emergenze plurime, non solo da incendio. Il piano di emergenza deve esplicitare il coordinamento con le Forze dell’ordine, identificare le zone di rifugio e prevedere segnali distinti per evacuazione e per lockdown.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Antincendio — Domande Frequenti sulla Formazione · Vedi tutte le FAQ: FAQ Primo Soccorso — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Fonti

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