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Per il datore di lavoro

Fondi interprofessionali per la formazione: cosa sono e come aderire

I fondi paritetici interprofessionali permettono alle aziende di finanziare la formazione del personale destinando lo 0,30% dei contributi già versati all’INPS: ecco come funzionano.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 26 maggio 2026 · Tempo di lettura 4 min

Categoria
Per il datore di lavoro
Pubblicato
26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento
26 maggio 2026
Tempo di lettura
4 min (740 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026

Che cosa sono i fondi interprofessionali

I fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa istituiti dall’art. 118 della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001) per finanziare i piani formativi rivolti ai lavoratori delle imprese aderenti. Sono definiti “paritetici” perché costituiti su iniziativa congiunta delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, e “interprofessionali” perché operano trasversalmente su più settori produttivi.

Ogni fondo si rivolge a comparti o tipologie di impresa differenti. Fondimpresa, ad esempio, è promosso dalle principali associazioni dell’industria e dei lavoratori, mentre Fonarcom opera in particolare nel mondo delle piccole e medie imprese e del terziario, e Fondir si rivolge ai dirigenti del settore terziario. Esistono inoltre fondi dedicati ad artigianato, commercio, cooperazione, agricoltura e altri ambiti.

L’obiettivo comune è sostenere l’aggiornamento e la qualificazione delle competenze dei lavoratori, riducendo o azzerando il costo della formazione a carico dell’azienda. Si tratta di uno strumento ampiamente diffuso che consente di trasformare un contributo già dovuto in un investimento concreto sul personale.

Il meccanismo del contributo dello 0,30%

Il finanziamento dei fondi si basa sul cosiddetto contributo dello 0,30%: si tratta di una quota dei contributi previdenziali che i datori di lavoro versano obbligatoriamente all’INPS per la disoccupazione involontaria. Questa quota viene di norma versata da tutte le aziende a prescindere dall’adesione a un fondo.

Aderendo a un fondo interprofessionale, l’azienda chiede all’INPS di trasferire quella quota dello 0,30% al fondo prescelto, anziché lasciarla nella disponibilità generale dell’istituto. In altre parole, non si tratta di un costo aggiuntivo, ma della destinazione di risorse che l’impresa già versa.

Le somme così accantonate vengono poi messe a disposizione delle imprese aderenti per finanziare i piani formativi, secondo le regole e gli strumenti che ciascun fondo definisce. Il vantaggio è duplice: si valorizza un contributo altrimenti indistinto e si ottiene un canale dedicato per la formazione del personale.

Come avviene l’adesione

L’adesione a un fondo interprofessionale è gratuita, volontaria e si effettua attraverso la denuncia contributiva mensile UniEmens trasmessa all’INPS. L’azienda indica il codice del fondo prescelto nell’apposito campo, manifestando così la volontà di destinarvi la quota dello 0,30%.

L’adesione non è vincolante a tempo indeterminato: l’impresa può revocarla o cambiare fondo seguendo le procedure previste dall’INPS. È possibile aderire a un solo fondo interprofessionale per volta in relazione alla medesima posizione contributiva.

Prima di scegliere conviene verificare quale fondo sia più coerente con il settore, la dimensione aziendale e le tipologie di lavoratori coinvolti, poiché ciascun fondo ha regolamenti, strumenti di finanziamento e tempistiche propri.

Conto formazione e avvisi: gli strumenti di finanziamento

Molti fondi mettono a disposizione due principali modalità di accesso alle risorse. La prima è il cosiddetto conto formazione (o conto aziendale), che accumula nel tempo le quote versate dalla singola impresa e le rende disponibili per i suoi piani formativi, in genere in proporzione a quanto accantonato.

La seconda modalità è quella degli avvisi pubblici: bandi periodici con cui il fondo finanzia progetti formativi a valere su risorse condivise, spesso destinati anche alle imprese di minori dimensioni che accumulano quote più contenute. Gli avvisi possono prevedere temi prioritari, requisiti di partecipazione e procedure di selezione.

Conoscere questi strumenti aiuta a pianificare la formazione con anticipo, individuando il canale più adatto alle esigenze dell’azienda e ai tempi dei corsi da realizzare.

Quale formazione si può finanziare

Attraverso i fondi è possibile finanziare un’ampia gamma di attività formative: aggiornamento tecnico-professionale, competenze digitali e linguistiche, sviluppo manageriale e, in molti casi, anche la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dal D.Lgs. 81/08.

Le regole di ammissibilità variano da fondo a fondo e nel tempo, perciò è sempre opportuno verificare i regolamenti aggiornati e le indicazioni degli avvisi prima di avviare un progetto. Affidarsi a un ente formativo strutturato aiuta a progettare percorsi coerenti con i requisiti del fondo.

Con 123Formazione è possibile realizzare corsi in aula, in videoconferenza o in modalità e-learning — con attestati validi su tutto il territorio nazionale — anche all’interno di piani formativi che l’azienda intende sostenere tramite il proprio fondo interprofessionale.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

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