- Categoria
- Guida alla scelta
- Pubblicato
- 21 maggio 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 maggio 2026
- Tempo di lettura
- 4 min (735 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026
Perché il “gruppo” conta più del settore
Il DM 388/2003 classifica le aziende in tre gruppi — A, B e C — ai fini del primo soccorso. Questa classificazione è decisiva perché da essa dipendono la durata e i contenuti del corso per gli addetti, la dotazione minima (cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione) e la frequenza degli aggiornamenti. Capire il gruppo, quindi, viene prima di scegliere il corso: è il gruppo a determinare il percorso, non il contrario.
L’errore più comune è ragionare “a settore” o “a dimensione” senza considerare i criteri specifici del decreto. Due aziende con lo stesso numero di dipendenti possono finire in gruppi diversi a seconda della tipologia di attività e dei rischi. Per questo è utile conoscere la logica dei tre gruppi prima di iscrivere il personale.
Gruppi A, B e C a confronto: tabella concettuale
Gruppo A — Profilo: comprende, in sintesi, le aziende con attività a rischio più elevato (ad esempio alcune lavorazioni industriali particolari) e quelle che superano determinate soglie occupazionali in settori a rischio infortunistico significativo. È il gruppo con gli obblighi più impegnativi.
Gruppo B — Profilo: vi rientrano, in linea generale, le aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. È il gruppo più diffuso tra le imprese di dimensioni medie.
Gruppo C — Profilo: comprende, di norma, le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. È il gruppo con la dotazione e la formazione di base.
In sintesi: il gruppo A raccoglie le situazioni più impegnative; il B la fascia intermedia più comune; il C le realtà più piccole non a rischio elevato. Dotazione e corso seguono questa scala.
Come capire in quale gruppo rientra la tua azienda
Per individuare il gruppo conviene procedere per passi. Primo: verifica se l’attività rientra tra quelle a rischio elevato individuate dal decreto o se l’azienda supera le soglie che la collocano nel gruppo A; in caso affermativo, il gruppo è A. Secondo: se non sei in gruppo A, conta i lavoratori — con tre o più addetti l’azienda si colloca tipicamente nel gruppo B. Terzo: con meno di tre lavoratori e fuori dal gruppo A, l’azienda rientra di norma nel gruppo C.
Questa sequenza — prima il rischio/soglie del gruppo A, poi il numero di lavoratori per distinguere B e C — è la chiave di lettura del DM 388/2003. La classificazione va verificata dal datore di lavoro insieme al medico competente, quando presente, perché incide direttamente sull’organizzazione del primo soccorso e sulla scelta del corso.
Cosa cambia tra i gruppi: corso, cassetta e aggiornamento
Il gruppo determina tre cose concrete. La durata e i contenuti del corso per gli addetti: il percorso del gruppo A è più lungo e approfondito rispetto a quello previsto per i gruppi B e C, che hanno una durata inferiore e contenuti tarati su scenari meno complessi. La dotazione: le aziende dei gruppi A e B devono disporre della cassetta di pronto soccorso, mentre il gruppo C può prevedere il pacchetto di medicazione, in funzione dell’organizzazione.
L’aggiornamento: la formazione degli addetti al primo soccorso va aggiornata periodicamente, con particolare attenzione alle capacità di intervento pratico. Anche qui il gruppo incide sulla pianificazione. Un punto da non sottovalutare: gli addetti vanno designati in numero sufficiente a garantire la copertura in tutti i turni e momenti di attività.
Quale corso scegliere e dove formarti
La regola pratica è speculare a quella dell’antincendio: prima si determina il gruppo (A, B o C), poi si sceglie il corso corrispondente. Formare gli addetti sul percorso sbagliato non mette in regola l’azienda; per questo la classificazione è il presupposto di tutto. Le aziende dei gruppi B e C seguono lo stesso schema formativo di base, mentre il gruppo A richiede un percorso più esteso.
Su 123Formazione è disponibile il corso per addetti al primo soccorso per i diversi gruppi aziendali, con il relativo aggiornamento periodico. Per approfondire puoi consultare le guide dedicate ai gruppi aziendali del primo soccorso, agli obblighi dell’addetto e alla dotazione della cassetta o del pacchetto di medicazione.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
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