- Categoria
- Figure della sicurezza
- Pubblicato
- 14 maggio 2026
- Ultimo aggiornamento
- 14 maggio 2026
- Tempo di lettura
- 4 min (750 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 14 maggio 2026
Cos’è l’organigramma della sicurezza
L’organigramma della sicurezza è la rappresentazione delle figure che, all’interno di un’azienda, hanno compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Non si tratta di un documento formale obbligatorio in sé, ma di uno strumento gestionale molto utile per chiarire chi fa cosa e per dimostrare, in caso di controllo o di infortunio, che i ruoli previsti dal D.Lgs 81/08 sono stati effettivamente individuati e attribuiti.
A differenza dell’organigramma gestionale classico, quello della sicurezza non rappresenta i livelli retributivi o contrattuali, ma la distribuzione degli obblighi di prevenzione. Per questo una stessa persona può occupare più caselle e, viceversa, ruoli formalmente diversi possono richiamare compiti che la legge attribuisce in base alla funzione effettivamente svolta.
Le figure con poteri decisionali e di vigilanza
Al vertice si colloca il datore di lavoro, ossia il soggetto titolare del rapporto di lavoro o chi ha la responsabilità dell’organizzazione con poteri decisionali e di spesa. È la figura che indirizza l’intero sistema e a cui la legge riserva alcuni obblighi non delegabili, come la valutazione di tutti i rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il dirigente attua le direttive del datore di lavoro organizzando il lavoro e vigilando su di esso nell’ambito dei poteri ricevuti, spesso attraverso una delega di funzioni. Il preposto, invece, opera sul campo: sovrintende all’attività dei lavoratori e vigila in tempo reale sul rispetto delle procedure e sull’uso corretto dei dispositivi di protezione.
Queste tre figure formano una catena di responsabilità che la normativa attribuisce secondo un criterio sostanziale: contano i poteri realmente posseduti e la funzione effettivamente esercitata, non il solo inquadramento formale. Capire dove finisce il ruolo dell’uno e inizia quello dell’altro è il presupposto per evitare vuoti o sovrapposizioni di responsabilità.
Le figure di supporto tecnico: RSPP e medico competente
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è il consulente tecnico del datore di lavoro per l’organizzazione della prevenzione. Coordina il servizio di prevenzione e protezione, collabora alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure, ma non ha potere decisionale autonomo: la responsabilità delle scelte resta in capo al datore di lavoro che lo nomina.
Il medico competente entra in gioco quando l’attività prevede la sorveglianza sanitaria, ad esempio in presenza di rischi specifici per la salute. Effettua le visite mediche, esprime i giudizi di idoneità alla mansione e collabora alla valutazione dei rischi sotto il profilo sanitario, contribuendo a calibrare le misure di prevenzione sulle reali condizioni dei lavoratori.
La rappresentanza dei lavoratori e le emergenze
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la figura, eletta o designata, che esprime la voce dei lavoratori in materia di prevenzione. Viene consultato su aspetti rilevanti dell’organizzazione della sicurezza, accede al documento di valutazione dei rischi e può formulare proposte e osservazioni, fungendo da ponte tra chi lavora e chi decide.
Le situazioni di emergenza sono gestite dagli addetti designati dal datore di lavoro: gli addetti antincendio e alla gestione delle emergenze e gli addetti al primo soccorso. Sono lavoratori formati appositamente per intervenire in caso di incendio, evacuazione o malore, e la loro designazione è un obbligo che il datore di lavoro non può trascurare.
Tutte queste figure non agiscono in modo isolato: l’efficacia del sistema dipende dalla qualità delle relazioni tra loro. Riunioni periodiche, flussi informativi chiari e una formazione coerente con ciascun ruolo sono ciò che trasforma un semplice elenco di nomine in un’organizzazione della sicurezza realmente funzionante.
Costruire un organigramma efficace con 123Formazione
Un organigramma della sicurezza ben costruito rende immediatamente leggibile la struttura della prevenzione: chi nomina chi, a chi spettano gli obblighi e come circolano le informazioni. È anche uno strumento prezioso in fase di verifica ispettiva, perché documenta che i ruoli previsti dalla legge sono stati individuati e che ciascuna figura ha ricevuto la formazione adeguata.
Il presupposto di tutto, infatti, è che ogni ruolo sia accompagnato da una preparazione specifica. Con 123Formazione puoi formare lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, RSPP e addetti alle emergenze con corsi in aula, in videoconferenza o in e-learning e attestati validi in tutta Italia: contattaci per definire il piano formativo coerente con il tuo organigramma.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ RSPP e ASPP — Domande Frequenti
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