- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 27 maggio 2024
- Ultimo aggiornamento
- 20 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 6 min (1219 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – DM 269/2010 (formazione GPG) · Normattiva – R.D. 773/1931 TULPS · Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 26 (DUVRI)
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026
Vigilanza e portierato: rischi specifici da non sottovalutare
Istituti di vigilanza privata, guardie giurate, servizi di portierato, reception e custodia, addetti al controllo accessi e steward presentano rischi che esulano dallo schema classico dell’ufficio: il rischio di rapina e aggressione, il lavoro notturno e in solitaria, la gestione di situazioni conflittuali, lo stress e la prolungata stazione eretta o seduta. Molti servizi, inoltre, si svolgono presso le sedi del cliente (banche, centri commerciali, aziende, condomini), il che introduce il tema dei rischi da interferenza.
Dal momento in cui l’istituto o l’impresa impiega anche un solo lavoratore subordinato, rientra nel D.Lgs. 81/08: il datore deve redigere il DVR, valutare in modo specifico il rischio rapina/aggressione, il lavoro notturno e isolato e lo stress lavoro-correlato, organizzare la gestione delle emergenze e formare tutto il personale. La presenza di guardie particolari giurate comporta inoltre adempimenti propri della normativa di pubblica sicurezza, distinti ma da coordinare con quelli sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Formazione lavoratori: classe di rischio e ore
Le attività di vigilanza e portierato sono classificate dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, in base ai codici ATECO, prevalentemente nella classe di rischio medio: la formazione dei lavoratori è quindi di 12 ore complessive, di cui 4 di formazione generale e 8 di formazione specifica sui rischi della mansione (rapina, aggressione, lavoro notturno e isolato, stress, eventuale uso del videoterminale per la videosorveglianza). La formazione precede l’adibizione al lavoro e va aggiornata di norma ogni cinque anni con un corso di 6 ore.
La formazione specifica deve trattare i rischi reali del servizio: comportamenti corretti durante una rapina o un’aggressione, gestione del conflitto e de-escalation, procedure di allarme e comunicazione, sicurezza nei pattugliamenti e nei tragitti, uso degli impianti di videosorveglianza e delle postazioni di controllo. Per chi svolge servizio armato o presso obiettivi sensibili, i contenuti vanno calibrati di conseguenza. Il settore ha turnover e impiego di personale esterno: ogni nuovo addetto va formato prima dell’avvio del servizio.
Rischio rapina, aggressione e lavoro isolato
Il rischio di rapina e aggressione è il rischio caratterizzante della vigilanza e di molte attività di portierato e custodia: oltre al pericolo fisico immediato, gli eventi critici possono lasciare conseguenze psicologiche durature. La valutazione del rischio deve definire procedure chiare (cosa fare e non fare durante una rapina, come dare l’allarme), misure tecniche (sistemi anti-rapina, collegamento con la centrale operativa, videosorveglianza) e supporto post-evento. La formazione su questi comportamenti può fare la differenza tra un evento gestito e un infortunio grave.
Frequente è anche il lavoro isolato, in postazioni presidiate da un solo operatore, magari di notte: il datore deve prevedere modalità per garantire l’allarme e il soccorso in caso di malore o emergenza (dispositivi uomo-a-terra, contatti periodici con la centrale, procedure di emergenza). Il lavoro notturno richiede sorveglianza sanitaria del medico competente, limitazione dell’affaticamento e attenzione agli effetti sul ritmo sonno-veglia. La combinazione di notte, solitudine e potenziale pericolo rende questo settore particolarmente delicato.
Stress lavoro-correlato e servizio presso terzi: il DUVRI
Lo stress lavoro-correlato è elevato nella vigilanza e nel portierato: responsabilità sulla sicurezza di persone e beni, turni notturni e festivi, monotonia alternata a momenti di forte tensione, gestione di pubblico talvolta ostile. La valutazione dello stress lavoro-correlato, obbligatoria per tutte le aziende, deve considerare questi fattori e tradursi in misure organizzative: turnazione equilibrata, supporto, formazione sulla gestione delle situazioni critiche e attenzione ai segnali di disagio del personale.
Quando il servizio si svolge presso la sede del committente — caso tipico di vigilanza e portierato — si configura un appalto in cui datore di lavoro committente e impresa appaltatrice devono cooperare e coordinarsi sui rischi da interferenza, redigendo il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08. La guardia giurata o il portiere devono essere informati dei rischi specifici del luogo in cui operano (impianti, vie di esodo, procedure di emergenza del committente), tema da coordinare tra le due aziende.
Antincendio, primo soccorso e figure di sistema
Gli addetti alla vigilanza e al portierato sono spesso le prime persone a intervenire in caso di emergenza presso l’obiettivo: per questo la formazione antincendio e di primo soccorso assume un valore operativo, oltre che di obbligo. Il datore deve designare e formare gli addetti antincendio con il livello commisurato alla valutazione del rischio (D.M. 02/09/2021) e gli addetti al primo soccorso (gruppo dipendente dal codice ATECO e numero di lavoratori), con cassetta conforme. Dove i servizi sono presso terzi, va chiarito chi gestisce le emergenze e come la guardia si coordina con il piano del committente.
Tra le figure di sistema, il datore può svolgere il ruolo di RSPP nelle realtà a rischio basso o medio frequentando il corso dedicato (per attività a rischio medio il corso è di durata superiore al base), va eletto o designato l’RLS e i capi-servizio o capi-turno rivestono il ruolo di preposto. Con 123Formazione puoi attivare i corsi per istituti di vigilanza e portierato — formazione lavoratori rischio medio, stress lavoro-correlato, antincendio, primo soccorso e preposti — in aula, videoconferenza ed e-learning per le parti consentite, con attestati validi in tutta Italia. Vedi anche le guide sul DUVRI e i rischi da interferenze e sulla valutazione dello stress lavoro-correlato.
Guardie particolari giurate, TULPS e formazione DM 269/2010
La figura della guardia particolare giurata (GPG) è disciplinata dal R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), dal relativo regolamento di esecuzione R.D. 635/1940 e dal DM 269/2010 “Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli artt. 256-bis e 257-bis del TULPS”. Quest’ultimo decreto, in particolare, fissa i requisiti formativi delle GPG: corso di formazione iniziale teorico-pratico di durata variabile (60-160 ore secondo la specializzazione: vigilanza fissa, antirapina, antitaccheggio, scorte valori, telesorveglianza), con prova finale di idoneità tecnica e rilascio del decreto prefettizio di approvazione della nomina a GPG. La formazione iniziale comprende moduli giuridici (legittima difesa, uso dell’arma, normativa di P.S.), tecnico-pratici (autodifesa, primo soccorso, uso della radio) e di sicurezza sul lavoro.
L’aggiornamento è quinquennale (DM 269/2010 art. 6), con durata di 16 ore comprensive di esercitazioni pratiche al poligono per chi presta servizio armato. La formazione DM 269/2010 si affianca e non sostituisce la formazione ex D.Lgs. 81/08 di rischio medio (12 ore): l’istituto deve quindi garantire entrambi i percorsi, con scadenziari distinti. Per il personale di portierato (non GPG) si applica esclusivamente il regime ex D.Lgs. 81/08, con eventuale formazione integrativa sulle procedure di gestione delle emergenze del committente. La formazione antincendio e di primo soccorso assume un valore operativo cruciale: la guardia o il portiere sono spesso le prime persone a intervenire in caso di emergenza presso l’obiettivo, prima dell’arrivo dei soccorsi pubblici.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Antincendio — Domande Frequenti sulla Formazione · Vedi tutte le FAQ: FAQ Formazione Lavoratori — Generale e Specifica · Vedi tutte le FAQ: FAQ Primo Soccorso — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – DM 269/2010 (formazione GPG) (normattiva.it)
- Normattiva – R.D. 773/1931 TULPS (normattiva.it)
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 26 (DUVRI) (normattiva.it)
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