- Categoria
- Rischi specifici
- Pubblicato
- 22 settembre 2025
- Ultimo aggiornamento
- 22 settembre 2025
- Tempo di lettura
- 3 min (605 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 22 settembre 2025
Che cos’è lo stress lavoro-correlato
Lo stress lavoro-correlato è la condizione che si manifesta quando le richieste dell’ambiente di lavoro superano la capacità della persona di farvi fronte o di mantenerne il controllo. Non si tratta di una malattia, ma di una situazione che, se prolungata, può ridurre l’efficienza lavorativa e favorire l’insorgenza di disturbi fisici e psicologici.
La definizione di riferimento è quella dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, recepito nell’ordinamento italiano e richiamato dal Testo Unico. Lo stress va distinto dalle situazioni di violenza, mobbing o disagio individuale: la valutazione riguarda l’organizzazione del lavoro, non la singola persona.
L’obbligo di valutazione nel D.Lgs. 81/08
L’articolo 28 del D.Lgs. 81/08 include espressamente lo stress lavoro-correlato tra i rischi che il datore di lavoro deve valutare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). È un obbligo che riguarda tutte le aziende con almeno un lavoratore, senza esclusioni legate alle dimensioni o al settore.
La valutazione non è un adempimento una tantum: va aggiornata in caso di modifiche significative dell’organizzazione del lavoro, riorganizzazioni, infortuni rilevanti o quando emergono segnali di criticità. La sua assenza o incompletezza espone il datore di lavoro a sanzioni e aggrava la responsabilità in caso di contenzioso.
La metodologia INAIL: valutazione preliminare e approfondita
L’INAIL ha elaborato una metodologia operativa, riconosciuta come riferimento dalla Commissione Consultiva Permanente, che articola la valutazione in due fasi. La prima è la valutazione preliminare, basata su indicatori oggettivi e verificabili raccolti tramite una lista di controllo.
Gli indicatori si raggruppano in tre famiglie: eventi sentinella (ad esempio indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni disciplinari), fattori di contenuto del lavoro (carichi, ritmi, orari, ambiente) e fattori di contesto del lavoro (ruolo, autonomia decisionale, comunicazione, conflitti).
Se la valutazione preliminare evidenzia un rischio non basso e le misure correttive adottate non risultano efficaci, si passa alla valutazione approfondita, che indaga la percezione soggettiva dei lavoratori attraverso strumenti come questionari, focus group o interviste semistrutturate.
Chi partecipa al processo di valutazione
La valutazione è condotta dal datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il medico competente, ove nominato. Il coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e l’ascolto dei lavoratori, in particolare nella fase approfondita, sono elementi qualificanti del metodo.
La presenza di figure formate — RSPP, preposti, dirigenti e RLS — consente di leggere correttamente gli indicatori, evitando di sottostimare il rischio o di ridurre la valutazione a un mero adempimento documentale.
Il ruolo della formazione
La formazione è al tempo stesso una misura di prevenzione e uno strumento per gestire il rischio. Informare i lavoratori sui fattori di stress, sulle modalità organizzative e sui canali per segnalare criticità contribuisce a ridurre la percezione di mancanza di controllo, che è una delle principali fonti di stress.
Preposti e dirigenti, in particolare, hanno un ruolo decisivo: il loro stile di gestione, la chiarezza dei ruoli e la qualità della comunicazione incidono direttamente sul clima organizzativo. Per questo i percorsi formativi dedicati a queste figure e i corsi specifici sullo stress lavoro-correlato sono leve concrete di miglioramento.
Con 123Formazione è possibile seguire corsi sullo stress lavoro-correlato e sulla formazione di lavoratori, preposti e RLS in aula, in videoconferenza o in modalità e-learning, con attestati validi su tutto il territorio nazionale.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
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