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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Per il datore di lavoro

Aprire una nuova attività: la checklist degli adempimenti di sicurezza

Dal primo dipendente assunto fai partire una serie di obblighi: ecco cosa fare, in che ordine e in quanto tempo per aprire in regola con il D.Lgs 81/08.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 18 marzo 2026 · Tempo di lettura 4 min

Categoria
Per il datore di lavoro
Pubblicato
18 marzo 2026
Ultimo aggiornamento
18 marzo 2026
Tempo di lettura
4 min (840 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2026

Quando scattano gli obblighi: il primo lavoratore

Gli obblighi in materia di salute e sicurezza non dipendono dall’apertura della partita IVA, ma dalla presenza di lavoratori. Secondo l’art. 2 del D.Lgs 81/08 è lavoratore chiunque svolga un’attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, anche senza retribuzione e a prescindere dalla tipologia contrattuale: dipendenti a tempo indeterminato e determinato, ma anche soci lavoratori, apprendisti, tirocinanti e collaboratori. Dal momento in cui c’è anche un solo lavoratore, l’azienda è soggetta agli adempimenti del Testo Unico.

Per questo l’errore più comune di chi avvia un’attività è considerare la sicurezza una pratica da rinviare “a regime”. In realtà la maggior parte degli obblighi va assolta prima o contestualmente all’inizio dell’attività lavorativa: il documento di valutazione dei rischi e la formazione, in particolare, non possono essere posticipati. Pianificarli per tempo evita sanzioni e, soprattutto, riduce il rischio di infortuni nelle fasi più delicate dell’avvio.

Step 1 – Valutare i rischi e redigere il DVR

Il primo adempimento sostanziale è la valutazione di tutti i rischi presenti nell’attività, che il datore di lavoro effettua e formalizza nel documento di valutazione dei rischi (DVR). Gli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/08 lo qualificano come obbligo non delegabile: il datore di lavoro può farsi assistere dall’RSPP e dal medico competente, ma resta personalmente responsabile della valutazione e della firma del documento, che deve avere data certa.

Il DVR non è un modulo da compilare una volta per tutte: descrive l’organizzazione, i pericoli, le misure di prevenzione adottate e il programma di miglioramento. Va elaborato prima dell’inizio dell’attività e aggiornato in occasione di modifiche significative del ciclo produttivo, di nuovi rischi o di infortuni rilevanti. Per approfondire come si costruisce, vedi la guida dedicata al DVR.

Step 2 – Organizzare la prevenzione e nominare le figure

Contestualmente alla valutazione dei rischi il datore di lavoro deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione. La prima scelta riguarda l’RSPP: nelle attività di piccole dimensioni e a basso rischio il datore di lavoro può assumere direttamente il ruolo (RSPP datore di lavoro), frequentando l’apposito corso; negli altri casi designa un RSPP interno o esterno in possesso dei requisiti dei moduli A, B e C.

Vanno poi designati gli addetti alle emergenze: addetti antincendio e addetti al primo soccorso, in numero adeguato e formati prima dell’avvio dell’attività (artt. 18, 43 e 45). Se i lavoratori lo richiedono o, in alcuni contesti, in via diretta, va individuato anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Dove l’organizzazione lo richiede si nominano dirigenti e preposti: dal 2022 l’individuazione del preposto è un obbligo esplicito quando l’attività lo rende necessario.

Infine, se l’attività comporta rischi per la salute che impongono la sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro nomina il medico competente. Tutte queste figure formano l’organigramma della sicurezza dell’azienda: conviene ricostruirlo su carta fin dall’inizio per capire chi nominare e con quali corsi.

Step 3 – Formare datore, figure e lavoratori

La formazione è un obbligo specifico e autonomo (art. 37) e va erogata prima che il lavoratore inizi a operare, o comunque contestualmente all’assunzione. Tutti i lavoratori devono ricevere la formazione generale (4 ore) e la formazione specifica calibrata sul livello di rischio dell’attività: 4, 8 o 12 ore aggiuntive in base alla classe di rischio basso, medio o alto. Sono i corsi sicurezza lavoratori base, medio e alto.

A questa si aggiunge la formazione delle figure: corso per preposti, corso per dirigenti, formazione dell’RLS, modulo A per l’RSPP, oltre ai corsi antincendio e primo soccorso per gli addetti alle emergenze. Se l’attività utilizza attrezzature particolari (muletti, PLE, gru) serviranno le relative abilitazioni. Pianificare il calendario formativo fin dalle prime assunzioni evita di trovarsi con personale operativo ma non ancora formato.

Step 4 – DPI, sorveglianza sanitaria e gestione continua

Conclusa la fase documentale e formativa, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale necessari, ne assicura la manutenzione e vigila sul loro uso. Dove previsto, attiva la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente, con visite di idoneità alla mansione preliminari all’avvio dell’attività lavorativa. Vanno inoltre garantite la segnaletica, i presidi antincendio e di primo soccorso e, dove richiesto, le prove di evacuazione.

La sicurezza non si esaurisce con l’apertura: gli attestati hanno scadenze di aggiornamento, il DVR va rivisto, le nuove assunzioni richiedono nuova formazione. Per partire con il piede giusto e mantenere tutto in regola nel tempo, 123Formazione affianca le nuove attività nella pianificazione dei corsi obbligatori, con formazione in aula, videoconferenza ed e-learning e attestati validi in tutta Italia: contattaci per costruire la tua checklist personalizzata.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Formazione Lavoratori — Generale e Specifica

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