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Per il datore di lavoro

Formazione del datore di lavoro: il nuovo obbligo dell’Accordo 2025

Il nuovo Accordo Stato-Regioni ha disciplinato in modo organico l’obbligo di formazione del datore di lavoro: vediamo a chi si applica e cosa resta da chiarire su ore e tempi.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 10 giugno 2025 · Tempo di lettura 4 min

Categoria
Per il datore di lavoro
Pubblicato
10 giugno 2025
Ultimo aggiornamento
10 giugno 2025
Tempo di lettura
4 min (765 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
D.Lgs 81/08 - artt. 34 e 37 (Normattiva)

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2025

Perché ora il datore di lavoro deve formarsi

Fino a poco tempo fa il datore di lavoro era tenuto a una formazione specifica solo quando assumeva direttamente l’incarico di RSPP nei casi consentiti (il cosiddetto “datore di lavoro RSPP”, disciplinato dall’art. 34 del D.Lgs 81/08). Negli altri casi non esisteva un percorso formativo obbligatorio dedicato alla sola figura del datore.

Il DL 146/2021 ha modificato l’art. 37 del D.Lgs 81/08 prevedendo che un Accordo Stato-Regioni individuasse anche la formazione obbligatoria del datore di lavoro. L’Accordo del 17 aprile 2025 ha dato attuazione a questa previsione, disciplinando in modo organico l’obbligo formativo per tutti i datori di lavoro, a prescindere dal fatto che svolgano o meno il ruolo di RSPP.

Si tratta di una delle novità più ricercate del 2025, perché coinvolge potenzialmente ogni azienda con dipendenti. Per il quadro complessivo delle modifiche rimandiamo alla nostra guida sul nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.

A chi si applica l’obbligo

L’obbligo riguarda la figura del datore di lavoro come definita dall’art. 2 del D.Lgs 81/08: il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, chi ha la responsabilità dell’organizzazione e l’esercizio dei poteri decisionali e di spesa. In pratica, l’obbligo investe il vertice dell’organizzazione aziendale.

Resta ferma la disciplina specifica per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP (art. 34), che continua a richiedere il proprio percorso modulato per livello di rischio. Il nuovo obbligo generale di formazione del datore di lavoro si aggiunge a quel quadro: per distinguere le figure può aiutare la guida alle differenze tra preposto, dirigente e datore.

Per capire come il datore si colloca rispetto al servizio di prevenzione, è utile anche la nostra guida su datore di lavoro e RSPP.

I contenuti del percorso

La formazione del datore di lavoro è orientata alle responsabilità “di sistema” della figura: il quadro normativo della sicurezza, l’organizzazione della prevenzione in azienda, la valutazione dei rischi e il ruolo del DVR, la designazione e il coordinamento delle figure della sicurezza (RSPP, medico competente, addetti alle emergenze, preposti e dirigenti).

Ampio spazio è dedicato agli obblighi non delegabili del datore (in primis la valutazione dei rischi e la nomina dell’RSPP), alla gestione degli appalti e dei rischi da interferenza, alla sorveglianza sanitaria e alla gestione delle emergenze. Per approfondire gli obblighi della figura segnaliamo la guida agli obblighi del datore di lavoro.

Il taglio è volutamente manageriale e operativo: l’obiettivo non è trasformare il datore in un tecnico, ma renderlo consapevole delle proprie responsabilità e capace di governare il sistema di prevenzione aziendale.

Durata, aggiornamento e decorrenza: cosa è certo e cosa no

La durata esatta del corso, l’eventuale articolazione per livello di rischio e la periodicità dell’aggiornamento sono definite dall’Accordo del 17 aprile 2025 e dalle relative tabelle. Poiché alcuni di questi parametri possono essere stati oggetto di precisazioni rispetto alla prima diffusione del testo, in questa sede evitiamo di indicare un monte ore puntuale: il dato corretto è quello del testo ufficiale dell’Accordo vigente.

Anche la decorrenza dell’obbligo merita attenzione. È plausibile la previsione di un periodo entro cui i datori già in carica devono mettersi in regola, distinto dai tempi per chi assume la qualifica successivamente. La durata precisa di questo termine è però un elemento attuativo da verificare nelle fonti ufficiali e nelle eventuali note di chiarimento: non riportiamo scadenze non confermate.

In sintesi: l’obbligo esiste ed è disciplinato; i numeri esatti (ore e decorrenze) vanno letti nel testo dell’Accordo nella versione in vigore. Diffida di scadenze presentate come certe se non trovano riscontro nelle fonti ufficiali.

Come mettersi in regola con 123Formazione

Il consiglio operativo è non rinviare: anche in presenza di margini di adeguamento, pianificare per tempo la formazione del datore evita corse contro il tempo e riduce il rischio in caso di controlli. Con 123Formazione puoi seguire il percorso per datore di lavoro nelle modalità ammesse e ricevere supporto nella verifica della tua posizione.

Ti aiutiamo a inquadrare correttamente la figura (datore semplice o datore-RSPP), a evitare duplicazioni di corsi e a tenere allineate le scadenze di tutte le figure aziendali, aggiornando i percorsi man mano che i dettagli attuativi vengono confermati.

Domande frequenti

Ogni quanto va aggiornata la formazione del lavoratore?

La formazione specifica del lavoratore va aggiornata ogni 5 anni con un corso di 6 ore, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. La formazione generale (4 ore) è invece un credito formativo permanente e non deve essere ripetuta. L’aggiornamento riguarda l’evoluzione dei rischi, le novità normative e organizzative in materia di sicurezza.

Ogni quanto si aggiornano preposti e dirigenti?

Il dirigente si aggiorna ogni 5 anni con un corso di 6 ore. Il preposto, dopo le modifiche introdotte dal D.L. 146/2021 (convertito in Legge 215/2021), deve aggiornarsi con cadenza non superiore a 2 anni, a differenza del precedente termine quinquennale. Entrambi gli aggiornamenti sono obbligatori per mantenere la regolarità della posizione.

Quali sono le scadenze di aggiornamento per RSPP, RLS, antincendio e primo soccorso?

L’RSPP si aggiorna ogni 5 anni (40 ore) e l’ASPP ogni 5 anni (20 ore). Il RLS si aggiorna ogni anno (4 ore fino a 50 lavoratori, 8 ore oltre i 50). Gli addetti antincendio si aggiornano ogni 5 anni (2, 5 o 8 ore secondo il livello, D.M. 02/09/2021). Gli addetti al primo soccorso si aggiornano ogni 3 anni (6 ore per il Gruppo A, 4 ore per i Gruppi B e C).

Ogni quanto si aggiorna l’abilitazione all’uso delle attrezzature?

Le abilitazioni previste dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 per l’uso di attrezzature (carrelli elevatori, PLE, gru, trattori, escavatori, ecc.) devono essere aggiornate entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato, con un corso di almeno 4 ore di cui almeno 3 dedicate ai moduli pratici. Il mancato aggiornamento entro la scadenza comporta la decadenza dell’abilitazione fino al completamento del corso.

Cosa succede se la formazione scade e non viene aggiornata?

Una formazione scaduta equivale, sul piano della conformità, a una formazione mancante. Il datore di lavoro che impiega lavoratori con formazione non aggiornata viola gli obblighi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 ed è esposto a sanzioni penali (arresto o ammenda). In caso di infortunio, la formazione scaduta aggrava la responsabilità del datore di lavoro e può incidere sugli aspetti assicurativi e risarcitori.

È meglio aggiornare la formazione prima della scadenza?

Sì. È buona prassi pianificare l’aggiornamento prima della scadenza per evitare interruzioni nella validità della formazione e garantire la continuità operativa dei lavoratori e delle figure della sicurezza. Tenere uno scadenzario della formazione aziendale consente di programmare per tempo i corsi, evitare scoperture e dimostrare la diligenza del datore di lavoro in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Aggiornamento Formazione Sicurezza — Scadenze per Figura · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Fonti

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