- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 6 maggio 2026
- Ultimo aggiornamento
- 6 maggio 2026
- Tempo di lettura
- 3 min (677 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 6 maggio 2026
Come si costruisce il piano formativo
La formazione obbligatoria non è un elenco unico uguale per tutti: dipende dal ruolo della persona in azienda e dal livello di rischio dell’attività. Per costruire una checklist affidabile occorre incrociare due dimensioni. La prima è la funzione svolta: lavoratore, preposto, dirigente, datore di lavoro-RSPP, RLS, addetto alle emergenze. La seconda è la classe di rischio dell’azienda, individuata in base al codice ATECO e confermata dalla valutazione dei rischi del DVR.
L’art. 37 del D.Lgs 81/08 e l’Accordo Stato-Regioni stabiliscono contenuti e durate minime di ciascun percorso. Avere una checklist scritta serve a due cose: assicurarsi che nessuna figura resti senza la formazione prevista e tenere sotto controllo le scadenze di aggiornamento, che sono diverse da corso a corso. Vediamo le voci da spuntare.
Tutti i lavoratori: formazione generale e specifica
Ogni lavoratore deve completare la formazione generale (4 ore, valida per qualsiasi settore) e la formazione specifica legata ai rischi della mansione. La durata della parte specifica dipende dalla classe di rischio dell’azienda: 4 ore per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio, 12 ore per il rischio alto. Sono i percorsi sicurezza lavoratori base, sicurezza lavoratori medio e sicurezza lavoratori alto.
Questa formazione va erogata prima dell’avvio della mansione e aggiornata con un corso di 6 ore ogni cinque anni. Attenzione ai casi particolari: in caso di cambio mansione con esposizione a nuovi rischi serve nuova formazione specifica, e i neoassunti vanno formati contestualmente all’ingresso. Restano da formare anche stagionali, interinali e somministrati, che hanno gli stessi diritti formativi degli assunti diretti.
Le figure con compiti di vigilanza: preposti e dirigenti
Chi sovrintende e vigila sul lavoro altrui deve frequentare il corso per preposti, che si aggiunge alla formazione di lavoratore e ne integra i contenuti con gli aspetti di vigilanza, segnalazione e gestione delle non conformità. A seguito delle modifiche normative l’aggiornamento dei preposti è diventato più frequente: va verificato e mantenuto secondo le indicazioni vigenti.
I dirigenti, che attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività e vigilando, assolvono l’obbligo formativo con il corso per dirigenti di 16 ore, anch’esso soggetto ad aggiornamento periodico. Individuare correttamente chi è preposto e chi è dirigente è cruciale: la qualifica si attribuisce in base alla funzione effettivamente svolta, non al solo titolo contrattuale.
RSPP, RLS e addetti alle emergenze
Se il datore di lavoro assume direttamente il ruolo di RSPP frequenta il corso RSPP datore di lavoro; se nomina un RSPP professionale, questi deve possedere i moduli A, B e C. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza segue la formazione iniziale RLS di 32 ore, con aggiornamento annuale la cui durata dipende dalle dimensioni aziendali.
Gli addetti alle emergenze, infine, completano la checklist: gli addetti antincendio frequentano il corso commisurato al livello di rischio incendio dell’attività (basso, medio o alto), mentre gli addetti al primo soccorso seguono il corso del gruppo A, B o C in base alla classificazione dell’azienda. Nelle attività alimentari va inoltre considerata la formazione HACCP, che pur riguardando l’igiene degli alimenti completa il quadro degli obblighi formativi.
Aggiornamenti, attestati e gestione con 123Formazione
Una checklist efficace non si ferma al primo corso: ogni percorso ha una propria periodicità di aggiornamento e un attestato con scadenza. Tenere un registro che incroci nome, ruolo, corso svolto e data di scadenza è il modo più semplice per non arrivare impreparati a un’ispezione e per evitare le sanzioni previste in caso di formazione mancante o scaduta.
Per trasformare questa checklist in un piano operativo, 123Formazione può analizzare la tua organizzazione, individuare i corsi mancanti per ciascuna figura e proporre un calendario coerente con le scadenze, in aula, videoconferenza o e-learning, con attestati validi in tutta Italia. Contattaci per ricevere una checklist formativa su misura per la tua azienda.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra formazione generale e specifica?
La formazione generale (4 ore) è comune a tutti i lavoratori e riguarda i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti, organi di vigilanza, controllo e assistenza. La formazione specifica riguarda invece i rischi concreti della mansione e del settore, in funzione del livello di rischio dell’azienda.
Quanto dura la formazione specifica dei lavoratori?
La durata della formazione specifica dipende dal livello di rischio dell’azienda secondo il codice ATECO: 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto. Sommata alle 4 ore di formazione generale, la formazione complessiva è di 8, 12 o 16 ore.
Quale formazione scade e va aggiornata?
La formazione generale (4 ore) è considerata un credito formativo permanente e non va ripetuta. La formazione specifica è invece soggetta ad aggiornamento quinquennale obbligatorio di 6 ore, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Quando deve essere svolta la formazione del lavoratore?
La formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’attività, del trasferimento o cambiamento di mansione e dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. L’art. 37 del D.Lgs 81/08 prevede che la formazione sia svolta durante l’orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori.
La formazione generale può essere fatta in e-learning?
Sì. L’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 ammette espressamente l’erogazione in modalità e-learning della formazione generale dei lavoratori e della formazione specifica per le aziende a rischio basso, nel rispetto dei requisiti tecnici e organizzativi previsti. La formazione specifica per rischio medio e alto deve invece prevedere parti in aula o esercitazioni pratiche.
La formazione antincendio e primo soccorso sostituiscono quella di base?
No. I corsi per addetti antincendio e primo soccorso sono formazioni aggiuntive e specifiche per chi è designato a tali ruoli. Non sostituiscono la formazione generale e specifica obbligatoria per tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Formazione Lavoratori — Generale e Specifica · Vedi tutte le FAQ: FAQ Validità e Riconoscimento degli Attestati
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