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Accordo Stato-Regioni

Accordo Stato-Regioni 78/CSR del 17 aprile 2025: cosa cambia per la formazione SSL

Il nuovo Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 riscrive durate, contenuti e periodicità della formazione su salute e sicurezza. Per il preposto arriva l’aggiornamento annuale di 2 ore in presenza; il datore di lavoro ha un obbligo formativo dedicato.

Redazione 123Formazione · Pubblicato il · Aggiornato il · 5 min di lettura

Norma
Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 (art. 37, c. 2, D.Lgs. 81/08)
Tipo
Accordo Stato-Regioni
Pubblicazione GU
Entrata in vigore
Disposizioni transitorie immediate dal 14/05/2025; pieno regime entro 24 mesi (entro il 14/05/2027)
Ultimo aggiornamento editoriale
Impatto sulla formazione
Riforma organica della formazione per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP/ASPP e formatori-docenti. Modifica durate, contenuti minimi, periodicità di aggiornamento e modalità (aula, videoconferenza sincrona, e-learning).

Cosa cambia, in breve

  • Preposto: aggiornamento di almeno 2 ore con periodicità ANNUALE, esclusivamente in presenza e con esercitazione pratica documentata.
  • Datore di lavoro: nuovo obbligo formativo articolato per livello di rischio (basso/medio/alto), allineato alla struttura RSPP non datoriale.
  • RSPP/ASPP: contenuti rivisti su rischi psicosociali, ergonomia, agenti chimici e organizzazione del lavoro; aggiornamento quinquennale confermato.
  • Formatori-docenti: requisiti rafforzati, obbligo di aggiornamento continuo e tracciabilità delle esperienze pratiche.
  • Videoconferenza sincrona riconosciuta come equivalente all’aula a condizioni precise (verifica identità, interazione, tracciamento).
  • E-learning ammesso per la sola formazione generale e per moduli teorici a basso rischio, secondo requisiti tecnici minimi.
  • Riconoscimento dei crediti formativi pregressi: i corsi conformi ai precedenti Accordi restano validi fino a scadenza naturale.

Contesto storico: cosa esisteva prima

Prima dell’Accordo 78/CSR del 2025 la formazione SSL era regolata dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (lavoratori, preposti e dirigenti), dall’Accordo del 25 luglio 2012 (attrezzature di lavoro) e dal testo unificato del 7 luglio 2016. Questa stratificazione, leggibile solo da specialisti, era stata oggetto di forti critiche per disallineamenti su durate, modalità di erogazione e periodicità di aggiornamento. Il D.L. 146/2021, convertito con L. 215/2021, aveva delegato la Conferenza Permanente Stato-Regioni a una revisione organica, attuata oggi con l’Accordo 78/CSR/2025.

Cosa cambia in concreto

Il nuovo Accordo cambia in modo puntuale tre dimensioni. Sul preposto introduce l’aggiornamento annuale di almeno 2 ore in presenza, con esercitazione pratica documentata: addio al ciclo quinquennale. Sul datore di lavoro istituisce un percorso formativo dedicato — non più solo facoltativo o assimilato al ruolo di RSPP — modulato su rischio basso/medio/alto. Su RSPP e ASPP riscrive il modulo B comune e specializzato, integrando rischi psicosociali, ergonomia e agenti chimici secondo gli orientamenti più recenti di EU-OSHA.

Chi è impattato

Sono impattati tutti i datori di lavoro con almeno un lavoratore subordinato o equiparato (compresi soci lavoratori, collaboratori familiari, stagisti). Vanno aggiornati anche i piani formativi delle pubbliche amministrazioni ex art. 3 D.Lgs. 81/08. Particolare attenzione per le PMI: l’obbligo del datore di lavoro è esigibile a prescindere dalla scelta di assumere o meno il ruolo di RSPP, quindi richiede una pianificazione tempestiva. I formatori-docenti devono adeguare i propri requisiti e portafoglio esperienze.

Tempistiche di adeguamento

Le tempistiche sono articolate. Le disposizioni transitorie sono immediatamente applicabili dal 14/05/2025 (data di pubblicazione in G.U. n. 110): vale la pena ricordare che l’aggiornamento annuale del preposto e il nuovo obbligo del datore di lavoro non possono essere posticipati. Il pieno regime, con sostituzione integrale dei precedenti Accordi, opera entro 24 mesi, quindi entro il 14/05/2027. Per i corsi già pianificati con il vecchio impianto, valgono le clausole di salvaguardia esplicitate nel testo dell’Accordo.

Sanzioni per la non conformità

Le sanzioni per la mancata formazione restano quelle dell’art. 55 D.Lgs. 81/08: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 € a 6.388,23 € a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore non formato o non aggiornato. La mancata individuazione formale dei preposti, in combinato disposto con l’art. 19 D.Lgs. 81/08 come modificato dalla L. 215/2021, è sanzionata in via amministrativa. In caso di gravi violazioni o di superamento del 10% di lavoratori irregolari, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può disporre la sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14.

Cosa deve fare il datore di lavoro oggi

Cosa deve fare il datore di lavoro oggi: 1) mappare lo stato dei corsi (scadenze, attestati, registri) e identificare le posizioni preposto formalmente; 2) pianificare il primo aggiornamento annuale del preposto secondo il nuovo schema; 3) verificare se l’aggiornamento del proprio ruolo di datore di lavoro è dovuto e organizzarlo nei primi 12 mesi; 4) rinegoziare con i fornitori di formazione i piani RSPP/ASPP per allinearli ai nuovi contenuti; 5) aggiornare DVR e procedure interne per riflettere ruoli e flussi informativi.

Riferimenti normativi puntuali

Riferimenti normativi puntuali: D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, artt. 14, 19, 37 e 55; D.L. 21/10/2021 n. 146 conv. L. 17/12/2021 n. 215; Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 110 del 14/05/2025. La fonte autentica è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale e nel portale della Conferenza Stato-Regioni.

Corsi impattati da questo aggiornamento

Domande frequenti

Quando entra a pieno regime l’Accordo 78/CSR/2025?

Le disposizioni transitorie sono immediate dal 14/05/2025. Il pieno regime, con sostituzione integrale degli Accordi 2011, 2012 e del testo unificato 2016, opera entro 24 mesi dalla pubblicazione in G.U., quindi entro il 14/05/2027.

Il preposto deve fare l’aggiornamento ogni anno anche se ha completato un corso nel 2024?

Sì. La nuova periodicità annuale di 2 ore in presenza si applica dalla fase transitoria. Gli attestati pregressi restano validi, ma il prossimo aggiornamento utile deve seguire la nuova cadenza annuale con esercitazione pratica documentata.

Il datore di lavoro deve davvero fare un corso dedicato?

Sì. L’Accordo 78/CSR/2025 istituisce un percorso formativo specifico per il datore di lavoro, articolato per livello di rischio. È esigibile anche per chi non ricopre il ruolo di RSPP.

La videoconferenza sincrona è ancora ammessa?

Sì, è confermata come modalità equivalente all’aula a condizioni precise: verifica identità del partecipante, interazione bidirezionale costante, tracciamento delle presenze e dei test. Restano in presenza obbligatoria le esercitazioni pratiche.

Fonte ufficiale

Il testo autentico della norma è consultabile sul sito istituzionale di riferimento (Gazzetta Ufficiale / Normattiva / Comitato Elettrotecnico Italiano).

Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14/05/2025 (Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025)

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