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Norma tecnica

CEI 11-27:2021: nuova qualificazione PES, PAV e PEI per i lavori elettrici

La norma tecnica CEI 11-27 edizione 2021 aggiorna i criteri di qualificazione del personale che esegue lavori elettrici (PES — Persona Esperta, PAV — Persona Avvertita, PEI — idonea ai lavori sotto tensione) e definisce contenuti minimi di formazione teorica e pratica.

Redazione 123Formazione · Pubblicato il · Aggiornato il · 4 min di lettura

Norma
Norma CEI 11-27:2021 (in coordinamento con CEI EN 50110-1 e art. 82 D.Lgs. 81/08)
Tipo
Norma tecnica
Pubblicazione GU
Entrata in vigore
Applicazione a partire dal 2021; riferimento normativo per la qualificazione PES/PAV/PEI
Ultimo aggiornamento editoriale
Impatto sulla formazione
Ridefinisce moduli, durate consigliate e modalità di verifica delle competenze per il personale che opera su impianti elettrici. Aggiornamento periodico raccomandato ogni 5 anni.

Cosa cambia, in breve

  • Quattro moduli formativi: 1A (teorico generale), 1B (pratico generale), 2A (teorico avanzato), 2B (pratico avanzato).
  • PES — Persona Esperta: figura con conoscenza ed esperienza per analizzare e gestire i rischi elettrici.
  • PAV — Persona Avvertita: figura istruita per evitare i pericoli elettrici sotto la supervisione di una PES.
  • PEI — Idonea ai lavori sotto tensione: idoneità conferita dal datore di lavoro previa formazione mirata.
  • Rinvio obbligatorio alla CEI EN 50110-1 per i requisiti generali di sicurezza nei lavori elettrici.
  • Durate consigliate: 14 ore per i livelli 1A/2A combinati per PES/PAV (modulabili in base al pregresso).
  • Aggiornamento periodico raccomandato ogni 5 anni, con verifica documentata delle competenze.

Contesto storico: cosa esisteva prima

La qualificazione del personale che opera su impianti elettrici trova fondamento legale nell’art. 82 D.Lgs. 81/08, che richiama espressamente le norme tecniche di buona prassi per i lavori in prossimità o sotto tensione. La norma CEI 11-27, giunta nel 2021 alla quarta edizione, è il riferimento di settore: dichiara la metodologia per attribuire le qualifiche PES, PAV e PEI e descrive i contenuti minimi di formazione teorica e pratica. Le edizioni precedenti (2014, 2005, 1996) hanno progressivamente innalzato il livello di dettaglio dei requisiti.

Cosa cambia in concreto

La CEI 11-27:2021 introduce alcune precisazioni importanti. I quattro moduli formativi 1A, 1B, 2A, 2B sono articolati per livello di approfondimento e contenuto pratico. Per il conferimento della qualifica PEI (idoneità ai lavori sotto tensione) la norma richiede una formazione specifica e una valutazione documentata da parte del datore di lavoro, che resta il soggetto responsabile dell’atto di conferimento. La verifica delle competenze include test teorici e prove pratiche su impianti rappresentativi.

Chi è impattato

Sono impattati datori di lavoro che impiegano elettricisti, manutentori, tecnici industriali, installatori in cantiere, addetti a quadri elettrici. Anche i progettisti elettrici e i RSPP nelle aziende con impianti BT/MT/AT devono conoscere i criteri di qualificazione per impostare correttamente DVR, procedure operative e piani di formazione. Per i committenti di lavori elettrici in cantiere è essenziale verificare il possesso delle qualifiche PES/PAV/PEI nei DURC e nei documenti di verifica idoneità tecnico-professionale ex art. 26 e Titolo IV D.Lgs. 81/08.

Tempistiche di adeguamento

La CEI 11-27 è una norma tecnica volontaria, ma è espressamente richiamata dal D.Lgs. 81/08 come buona prassi di riferimento: in caso di infortunio elettrico, il giudice penale verifica se il datore di lavoro ha adottato le misure indicate. Non esiste una scadenza di adeguamento normativa: la norma si applica con effetto immediato a partire dalla sua pubblicazione (marzo 2021). L’aggiornamento periodico raccomandato è di 5 anni, allineato alle altre figure di sicurezza.

Sanzioni per la non conformità

Le sanzioni per la mancata qualificazione del personale che esegue lavori elettrici si articolano su più piani. Sul piano amministrativo, l’art. 87 D.Lgs. 81/08 prevede sanzioni pecuniarie a carico del datore di lavoro per violazione degli obblighi sulle attrezzature elettriche. Sul piano penale, in caso di infortunio, possono configurarsi le fattispecie degli artt. 589 e 590 c.p. (omicidio o lesioni colpose) aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche. La mancata qualificazione PES/PAV/PEI è oggi sistematicamente contestata in sede di indagine post-infortunio.

Cosa deve fare il datore di lavoro oggi

Cosa deve fare il datore di lavoro: 1) censire il personale che esegue lavori elettrici e classificarlo per livello di esposizione; 2) conferire formalmente le qualifiche PES/PAV/PEI ai soggetti dotati dei requisiti, con atto scritto; 3) erogare la formazione 1A/1B/2A/2B secondo le indicazioni della CEI 11-27:2021; 4) documentare le verifiche pratiche e teoriche; 5) integrare DVR e procedure di lavoro elettrico (work permit, sezionamento, comunicazioni); 6) pianificare l’aggiornamento quinquennale.

Riferimenti normativi puntuali

Riferimenti normativi: D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, artt. 80-87 e Allegato VI; Norma CEI 11-27:2021 «Lavori su impianti elettrici»; CEI EN 50110-1:2014 «Esercizio degli impianti elettrici»; D.M. 22/01/2008 n. 37 (impianti); per la formazione complementare in cantiere, Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR/2025.

Corsi impattati da questo aggiornamento

Domande frequenti

La qualifica PEI è obbligatoria per chi sostituisce una lampadina?

No. La PEI è richiesta per lavori «sotto tensione» secondo i criteri della CEI EN 50110-1. La sostituzione di componenti su circuiti messi fuori tensione e sezionati non richiede PEI, ma resta necessario il rispetto delle procedure (LOTO) e la qualifica PAV/PES per chi le esegue.

Chi conferisce la qualifica PES, PAV o PEI?

Il datore di lavoro, che valuta esperienza, formazione e capacità del soggetto, sulla base delle indicazioni della CEI 11-27:2021. L’atto di conferimento deve essere scritto e tracciabile.

Ogni quanto va aggiornata la formazione PES/PAV/PEI?

La CEI 11-27:2021 raccomanda un aggiornamento periodico ogni 5 anni, con verifica documentata delle competenze, allineato alle altre figure di sicurezza ex Accordo Stato-Regioni.

Fonte ufficiale

Il testo autentico della norma è consultabile sul sito istituzionale di riferimento (Gazzetta Ufficiale / Normattiva / Comitato Elettrotecnico Italiano).

Norma CEI 11-27:2021 (Comitato Elettrotecnico Italiano)

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