- Norma
- Norma CEI 11-27:2021 (in coordinamento con CEI EN 50110-1 e art. 82 D.Lgs. 81/08)
- Tipo
- Norma tecnica
- Pubblicazione GU
- Entrata in vigore
- Applicazione a partire dal 2021; riferimento normativo per la qualificazione PES/PAV/PEI
- Ultimo aggiornamento editoriale
- Impatto sulla formazione
- Ridefinisce moduli, durate consigliate e modalità di verifica delle competenze per il personale che opera su impianti elettrici. Aggiornamento periodico raccomandato ogni 5 anni.
Cosa cambia, in breve
- Quattro moduli formativi: 1A (teorico generale), 1B (pratico generale), 2A (teorico avanzato), 2B (pratico avanzato).
- PES — Persona Esperta: figura con conoscenza ed esperienza per analizzare e gestire i rischi elettrici.
- PAV — Persona Avvertita: figura istruita per evitare i pericoli elettrici sotto la supervisione di una PES.
- PEI — Idonea ai lavori sotto tensione: idoneità conferita dal datore di lavoro previa formazione mirata.
- Rinvio obbligatorio alla CEI EN 50110-1 per i requisiti generali di sicurezza nei lavori elettrici.
- Durate consigliate: 14 ore per i livelli 1A/2A combinati per PES/PAV (modulabili in base al pregresso).
- Aggiornamento periodico raccomandato ogni 5 anni, con verifica documentata delle competenze.
Contesto storico: cosa esisteva prima
La qualificazione del personale che opera su impianti elettrici trova fondamento legale nell’art. 82 D.Lgs. 81/08, che richiama espressamente le norme tecniche di buona prassi per i lavori in prossimità o sotto tensione. La norma CEI 11-27, giunta nel 2021 alla quarta edizione, è il riferimento di settore: dichiara la metodologia per attribuire le qualifiche PES, PAV e PEI e descrive i contenuti minimi di formazione teorica e pratica. Le edizioni precedenti (2014, 2005, 1996) hanno progressivamente innalzato il livello di dettaglio dei requisiti.
Cosa cambia in concreto
La CEI 11-27:2021 introduce alcune precisazioni importanti. I quattro moduli formativi 1A, 1B, 2A, 2B sono articolati per livello di approfondimento e contenuto pratico. Per il conferimento della qualifica PEI (idoneità ai lavori sotto tensione) la norma richiede una formazione specifica e una valutazione documentata da parte del datore di lavoro, che resta il soggetto responsabile dell’atto di conferimento. La verifica delle competenze include test teorici e prove pratiche su impianti rappresentativi.
Chi è impattato
Sono impattati datori di lavoro che impiegano elettricisti, manutentori, tecnici industriali, installatori in cantiere, addetti a quadri elettrici. Anche i progettisti elettrici e i RSPP nelle aziende con impianti BT/MT/AT devono conoscere i criteri di qualificazione per impostare correttamente DVR, procedure operative e piani di formazione. Per i committenti di lavori elettrici in cantiere è essenziale verificare il possesso delle qualifiche PES/PAV/PEI nei DURC e nei documenti di verifica idoneità tecnico-professionale ex art. 26 e Titolo IV D.Lgs. 81/08.
Tempistiche di adeguamento
La CEI 11-27 è una norma tecnica volontaria, ma è espressamente richiamata dal D.Lgs. 81/08 come buona prassi di riferimento: in caso di infortunio elettrico, il giudice penale verifica se il datore di lavoro ha adottato le misure indicate. Non esiste una scadenza di adeguamento normativa: la norma si applica con effetto immediato a partire dalla sua pubblicazione (marzo 2021). L’aggiornamento periodico raccomandato è di 5 anni, allineato alle altre figure di sicurezza.
Sanzioni per la non conformità
Le sanzioni per la mancata qualificazione del personale che esegue lavori elettrici si articolano su più piani. Sul piano amministrativo, l’art. 87 D.Lgs. 81/08 prevede sanzioni pecuniarie a carico del datore di lavoro per violazione degli obblighi sulle attrezzature elettriche. Sul piano penale, in caso di infortunio, possono configurarsi le fattispecie degli artt. 589 e 590 c.p. (omicidio o lesioni colpose) aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche. La mancata qualificazione PES/PAV/PEI è oggi sistematicamente contestata in sede di indagine post-infortunio.
Cosa deve fare il datore di lavoro oggi
Cosa deve fare il datore di lavoro: 1) censire il personale che esegue lavori elettrici e classificarlo per livello di esposizione; 2) conferire formalmente le qualifiche PES/PAV/PEI ai soggetti dotati dei requisiti, con atto scritto; 3) erogare la formazione 1A/1B/2A/2B secondo le indicazioni della CEI 11-27:2021; 4) documentare le verifiche pratiche e teoriche; 5) integrare DVR e procedure di lavoro elettrico (work permit, sezionamento, comunicazioni); 6) pianificare l’aggiornamento quinquennale.
Riferimenti normativi puntuali
Riferimenti normativi: D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, artt. 80-87 e Allegato VI; Norma CEI 11-27:2021 «Lavori su impianti elettrici»; CEI EN 50110-1:2014 «Esercizio degli impianti elettrici»; D.M. 22/01/2008 n. 37 (impianti); per la formazione complementare in cantiere, Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR/2025.
Corsi impattati da questo aggiornamento
Domande frequenti
La qualifica PEI è obbligatoria per chi sostituisce una lampadina?
No. La PEI è richiesta per lavori «sotto tensione» secondo i criteri della CEI EN 50110-1. La sostituzione di componenti su circuiti messi fuori tensione e sezionati non richiede PEI, ma resta necessario il rispetto delle procedure (LOTO) e la qualifica PAV/PES per chi le esegue.
Chi conferisce la qualifica PES, PAV o PEI?
Il datore di lavoro, che valuta esperienza, formazione e capacità del soggetto, sulla base delle indicazioni della CEI 11-27:2021. L’atto di conferimento deve essere scritto e tracciabile.
Ogni quanto va aggiornata la formazione PES/PAV/PEI?
La CEI 11-27:2021 raccomanda un aggiornamento periodico ogni 5 anni, con verifica documentata delle competenze, allineato alle altre figure di sicurezza ex Accordo Stato-Regioni.
Fonte ufficiale
Il testo autentico della norma è consultabile sul sito istituzionale di riferimento (Gazzetta Ufficiale / Normattiva / Comitato Elettrotecnico Italiano).
Hai bisogno di adeguare la formazione alla nuova normativa?
Il nostro team verifica gratuitamente il tuo piano formativo e ti propone le soluzioni più adatte al tuo settore e al livello di rischio.
Richiedi una consulenzaAltri aggiornamenti normativi
Accordo Stato-Regioni
Accordo Stato-Regioni 78/CSR del 17 aprile 2025: riforma della formazione SSL
Il nuovo Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 riscrive durate, contenuti e periodicità della formazione su salute e sicurezza. Per il preposto arriva l’aggiornamento annuale di 2 ore in presenza; il datore di lavoro ha un obbligo formativo dedicato.
DM
D.M. 02/09/2021: nuova formazione antincendio livelli 1, 2 e 3
Il D.M. 2 settembre 2021 sostituisce il D.M. 10/03/1998 per la parte formazione antincendio: nuove categorie L1/L2/L3, durate riviste (4/8/16 ore) e aggiornamento quinquennale con prova pratica obbligatoria.
DL
D.L. 146/2021 e L. 215/2021: sospensione attività e nuovo ruolo del preposto
Il D.L. 146/2021, convertito con L. 215/2021, ha riscritto gli artt. 14 e 19 del D.Lgs. 81/08: sospensione dell’attività al 10% di lavoratori irregolari, individuazione formale obbligatoria dei preposti e formazione come elemento essenziale.
DLgs
D.Lgs. 24/2023 whistleblowing: implicazioni per la sicurezza sul lavoro
Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 attua la Direttiva UE 2019/1937 sul whistleblowing. Le segnalazioni in materia di salute e sicurezza godono di tutele specifiche e la formazione SSL deve recepire le nuove procedure.
Codice prevenzione
D.M. 03/08/2015 Codice di Prevenzione Incendi: RTV verticali aggiornate
Il D.M. 3 agosto 2015 ha introdotto in Italia l’approccio prestazionale alla prevenzione incendi. Le Regole Tecniche Verticali (RTV) per attività specifiche — scuole, alberghi, sanità, autorimesse — vengono pubblicate e aggiornate progressivamente.