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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Codice prevenzione

D.M. 03/08/2015 Codice di Prevenzione Incendi: stato dell’arte e Regole Tecniche Verticali

Il D.M. 3 agosto 2015 ha introdotto in Italia l’approccio prestazionale alla prevenzione incendi. Le Regole Tecniche Verticali (RTV) per attività specifiche — scuole, alberghi, sanità, autorimesse — vengono pubblicate e aggiornate progressivamente.

Redazione 123Formazione · Pubblicato il · Aggiornato il · 4 min di lettura

Norma
D.M. Ministero dell’Interno 3 agosto 2015 e ss.mm.ii.
Tipo
Codice prevenzione
Pubblicazione GU
Entrata in vigore
In vigore dal 18/11/2015; sostituzione integrale dei previgenti DM di prevenzione incendi dal 21/10/2019
Ultimo aggiornamento editoriale
Impatto sulla formazione
Impatta sulla progettazione antincendio e sui contenuti della formazione di livello 2 e 3 (procedure di evacuazione, gestione emergenze in attività complesse). Richiede aggiornamento continuo di RSPP, professionisti antincendio e addetti.

Cosa cambia, in breve

  • Approccio prestazionale (performance-based) come alternativa al tradizionale deemed-to-satisfy.
  • Sezioni di Regola Tecnica Orizzontale (RTO) applicabili a tutte le attività.
  • Regole Tecniche Verticali (RTV) progressivamente pubblicate: V.7 scuole, V.10 metropolitane, V.13 chiusure d’ambito, V.14 strutture sanitarie, eccetera.
  • Coordinamento obbligatorio con il D.M. 02/09/2021 sulla formazione degli addetti antincendio.
  • Misure di sicurezza articolate in livelli di prestazione (S.1 — reazione al fuoco, S.2 — resistenza al fuoco, ecc.).
  • Possibilità di approccio ingegneristico (FSE — Fire Safety Engineering) per attività complesse o derogabili.
  • Aggiornamento continuo del corpo normativo: ogni anno il Ministero dell’Interno integra il Codice.

Contesto storico: cosa esisteva prima

Fino al 2015 la prevenzione incendi italiana era regolata da decine di decreti specifici per attività (alberghi, scuole, autorimesse, ospedali, eccetera), ciascuno con prescrizioni puntuali e poco flessibili. Il sistema era stato giudicato rigido, costoso e disallineato dagli standard internazionali. Il D.M. 3 agosto 2015 — il cosiddetto «Codice di Prevenzione Incendi» — ha riordinato la materia in un unico testo, introducendo l’approccio prestazionale che era già consolidato in altri paesi europei.

Cosa cambia in concreto

Il Codice è strutturato in una Regola Tecnica Orizzontale (RTO), applicabile a tutte le attività, e in Regole Tecniche Verticali (RTV) per attività specifiche. La RTO definisce le misure di sicurezza in termini di livelli di prestazione (reazione al fuoco S.1, resistenza al fuoco S.2, compartimentazione S.3, esodo S.4, eccetera), lasciando al progettista la scelta delle soluzioni conformi o alternative. Le RTV — pubblicate progressivamente: scuole (V.7), metropolitane (V.10), chiusure d’ambito (V.13), strutture sanitarie (V.14), eccetera — dettagliano i requisiti specifici di ciascun ambito.

Chi è impattato

Sono impattati progettisti antincendio iscritti agli elenchi del Ministero dell’Interno ex L. 818/1984, RSPP, datori di lavoro di attività soggette al controllo VV.F. ex D.P.R. 151/2011, e addetti antincendio per la parte di gestione emergenze. Le RTV nuove o aggiornate diventano obbligatorie per le attività di nuova realizzazione e, alle scadenze indicate, anche per quelle esistenti soggette a interventi sostanziali.

Tempistiche di adeguamento

Le tempistiche sono articolate. Il Codice è in vigore dal 18/11/2015. Dal 21/10/2019 ha sostituito integralmente i precedenti decreti di prevenzione incendi per le attività che non disponevano di RTV specifica. Per le attività con RTV (es. scuole, sanità) la data di sostituzione è quella indicata nel singolo decreto di RTV. Le RTV continuano a essere aggiornate: è essenziale che RSPP e progettisti monitorino le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale.

Sanzioni per la non conformità

Le sanzioni per la non conformità in materia di prevenzione incendi sono articolate. La mancata adozione delle misure prescritte può portare al diniego o alla revoca del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), con conseguente impossibilità di esercitare l’attività. In sede di vigilanza VV.F. e INL, le carenze sono contestate sia sul piano amministrativo (sanzioni pecuniarie) sia, nei casi più gravi, sul piano penale (artt. 437 e 449 c.p. per le omissioni dolose o colpose che cagionano disastro).

Cosa deve fare il datore di lavoro oggi

Cosa deve fare il datore di lavoro: 1) verificare se la propria attività rientra tra quelle soggette al D.P.R. 151/2011 e quale RTV è applicabile; 2) commissionare a un professionista antincendio abilitato la verifica di conformità al Codice; 3) coordinare le misure di prevenzione con la formazione degli addetti antincendio ex D.M. 02/09/2021; 4) aggiornare il piano di emergenza ed evacuazione e tenere il registro delle esercitazioni; 5) monitorare la pubblicazione di nuove RTV pertinenti.

Riferimenti normativi puntuali

Riferimenti normativi: D.M. 3/08/2015 (G.U. n. 192 del 20/08/2015) e ss.mm.ii.; D.P.R. 1/08/2011 n. 151 (attività soggette ai controlli VV.F.); D.M. 02/09/2021 (formazione addetti antincendio); D.Lgs. 81/08, artt. 18, 43, 46; D.M. 10/03/1998 (per gli aspetti tecnico-progettuali non riferiti alla formazione, ancora vigenti per attività non comprese nelle RTV).

Corsi impattati da questo aggiornamento

Domande frequenti

Il D.M. 10/03/1998 è ancora applicabile?

Per la parte formazione degli addetti antincendio è stato sostituito dal D.M. 02/09/2021. Per gli aspetti tecnico-progettuali resta applicabile alle attività non ricomprese nelle RTV del Codice di Prevenzione Incendi.

Quali attività hanno oggi una RTV dedicata?

Tra le principali: uffici (V.4), alberghi (V.5), scuole (V.7), attività commerciali (V.8), asili nido (V.9), metropolitane (V.10), chiusure d’ambito (V.13), strutture sanitarie (V.14), autorimesse (V.6). L’elenco è in costante aggiornamento.

L’approccio prestazionale è obbligatorio?

No. Il Codice ammette sia soluzioni conformi (deemed-to-satisfy) sia soluzioni alternative giustificate (Fire Safety Engineering). La scelta spetta al progettista antincendio in funzione della complessità dell’attività.

Fonte ufficiale

Il testo autentico della norma è consultabile sul sito istituzionale di riferimento (Gazzetta Ufficiale / Normattiva / Comitato Elettrotecnico Italiano).

D.M. 03/08/2015 — Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20/08/2015

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