- Norma
- Decreto Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 (attuazione art. 46 D.Lgs. 81/08)
- Tipo
- DM
- Pubblicazione GU
- Entrata in vigore
- In vigore dal 4 ottobre 2022 (12 mesi dalla pubblicazione in G.U.)
- Ultimo aggiornamento editoriale
- Impatto sulla formazione
- Rivede integralmente la formazione degli addetti antincendio: nuove categorie di rischio (L1/L2/L3) al posto di basso/medio/alto, nuove durate, esercitazioni pratiche obbligatorie per tutti i livelli.
Cosa cambia, in breve
- Livello 1 (basso rischio): 4 ore formazione iniziale, aggiornamento 2 ore ogni 5 anni.
- Livello 2 (medio rischio): 8 ore formazione iniziale, aggiornamento 5 ore ogni 5 anni.
- Livello 3 (alto rischio): 16 ore formazione iniziale, aggiornamento 8 ore ogni 5 anni con prova pratica.
- Criteri tecnici per la classificazione del livello di rischio definiti negli Allegati I, III e IV.
- Esercitazioni pratiche (estintori, idranti, evacuazione) obbligatoriamente in presenza per tutti i livelli.
- Docenti-formatori: requisiti specifici di esperienza professionale e aggiornamento continuo.
- Il D.M. 10/03/1998 resta vigente per gli aspetti tecnico-progettuali non riferiti alla formazione.
Contesto storico: cosa esisteva prima
Fino al 3 ottobre 2022 la formazione degli addetti antincendio era regolata dal D.M. 10 marzo 1998, che articolava i corsi in tre categorie (basso, medio, alto rischio) con durate rispettivamente di 4, 8 e 16 ore. L’aggiornamento periodico non era obbligatorio per legge, ma raccomandato in sede di buona prassi e nei contratti collettivi. L’evoluzione del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015) ha reso però necessaria una revisione della parte formazione, oggi attuata con il D.M. 2 settembre 2021.
Cosa cambia in concreto
Il decreto introduce tre livelli di rischio antincendio (L1, L2, L3) i cui criteri di classificazione sono dettagliati negli Allegati I, III e IV. Le durate dei corsi iniziali rimangono di 4, 8 e 16 ore, ma viene introdotto l’obbligo di aggiornamento quinquennale con prova pratica (2, 5 e 8 ore rispettivamente). Le esercitazioni — uso di estintori, manichette, simulazioni di evacuazione — devono essere svolte in presenza, a prescindere dalla modalità di erogazione del modulo teorico.
Chi è impattato
Sono impattati tutti i datori di lavoro che hanno designato addetti alla prevenzione incendi ex art. 18, c. 1, lett. b) e art. 43, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/08, indipendentemente dal numero di dipendenti. La classificazione del livello di rischio dell’attività determina il percorso degli addetti: un asilo nido o un ufficio possono rientrare in L1, una RSA in L2, un’attività industriale a elevato carico d’incendio in L3.
Tempistiche di adeguamento
Tempistiche di adeguamento: il decreto è in vigore dal 4 ottobre 2022. Da quella data, tutti i nuovi corsi e i primi aggiornamenti devono seguire il nuovo impianto. I corsi completati prima del 4/10/2022 secondo il D.M. 10/03/1998 restano validi, ma alla prima scadenza utile devono essere aggiornati con la nuova durata e modalità.
Sanzioni per la non conformità
Le sanzioni per omessa designazione o omessa formazione degli addetti antincendio sono quelle dell’art. 55, c. 5, lett. c) D.Lgs. 81/08: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 € a 6.388,23 € per il datore di lavoro. La mancata effettuazione delle esercitazioni pratiche è equiparata a omessa formazione. In sede ispettiva, l’assenza del registro delle esercitazioni e dei verbali è elemento di non conformità rilevato sistematicamente.
Cosa deve fare il datore di lavoro oggi
Cosa deve fare il datore di lavoro: 1) verificare la classificazione del livello di rischio (L1/L2/L3) della propria attività secondo gli Allegati del D.M.; 2) censire gli addetti designati e le date dei loro corsi; 3) pianificare gli aggiornamenti quinquennali calendarizzando le prove pratiche; 4) mantenere registri firmati delle esercitazioni; 5) verificare i requisiti dei formatori-docenti, in particolare per i corsi L3.
Riferimenti normativi puntuali
Riferimenti normativi: D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, artt. 18, 43, 46 e 55; D.M. Ministero dell’Interno 2/09/2021 (G.U. Serie Generale n. 237 del 4/10/2021); D.M. 10/03/1998 (per gli aspetti tecnico-progettuali ancora vigenti); D.M. 3/08/2015 e Regole Tecniche Verticali del Codice di Prevenzione Incendi.
Corsi impattati da questo aggiornamento
Domande frequenti
I corsi antincendio fatti prima del 4 ottobre 2022 sono ancora validi?
Sì, restano validi fino alla naturale scadenza (5 anni). Il primo aggiornamento utile dopo il 4/10/2022 deve però essere svolto secondo il D.M. 02/09/2021, con le nuove durate e l’obbligo di prova pratica.
Le ore di aggiornamento si possono fare in e-learning?
I moduli teorici possono essere erogati con modalità diverse, ma le esercitazioni pratiche (uso estintori, idranti, evacuazione) sono obbligatoriamente in presenza per tutti i livelli L1, L2 e L3.
Come classifico l’attività in L1, L2 o L3?
I criteri sono definiti negli Allegati I, III e IV del D.M. 02/09/2021. La classificazione tiene conto di carico d’incendio specifico, affollamento, sostanze pericolose, presenza di persone con ridotta capacità di esodo e condizioni di propagazione.
Fonte ufficiale
Il testo autentico della norma è consultabile sul sito istituzionale di riferimento (Gazzetta Ufficiale / Normattiva / Comitato Elettrotecnico Italiano).
D.M. 02/09/2021 — Gazzetta Ufficiale n. 237 del 04/10/2021 →
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