- Norma
- D.L. 21/10/2021 n. 146 conv. con modificazioni dalla L. 17/12/2021 n. 215
- Tipo
- DL
- Pubblicazione GU
- Entrata in vigore
- In vigore dal 21/12/2021 (giorno successivo alla pubblicazione della L. 215/2021)
- Ultimo aggiornamento editoriale
- Impatto sulla formazione
- La formazione del preposto diventa elemento essenziale e va aggiornata periodicamente. Il datore di lavoro deve individuare formalmente i preposti — la mancata individuazione è oggi specificamente sanzionata.
Cosa cambia, in breve
- Art. 14 D.Lgs. 81/08: sospensione dell’attività imprenditoriale al superamento del 10% di lavoratori irregolari (prima 20%) o per gravi violazioni in materia di sicurezza.
- Art. 19 D.Lgs. 81/08: obblighi del preposto rafforzati, dovere di intervento immediato in caso di non conformità rilevate.
- Obbligo per il datore di lavoro di individuare formalmente i preposti, con tracciabilità dell’atto di nomina.
- Delega alla Conferenza Stato-Regioni per adottare un nuovo Accordo unico sulla formazione (poi attuata con l’Accordo 78/CSR/2025).
- Sanzioni amministrative aggiornate per omessa individuazione, formazione o aggiornamento dei preposti.
- Rafforzamento dei poteri ispettivi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
- Rivisitazione dell’elenco delle violazioni che attivano la sospensione cautelare dell’attività.
Contesto storico: cosa esisteva prima
Prima del D.L. 146/2021, l’art. 14 D.Lgs. 81/08 prevedeva la sospensione dell’attività imprenditoriale al superamento del 20% di lavoratori irregolari rispetto al totale dei presenti, in un contesto post-riforma Fornero in cui i poteri ispettivi erano stati in parte ridimensionati. Il preposto, dal canto suo, era una figura giuridicamente forte ma debolmente identificata sul piano operativo: in molti DVR ricorreva la prassi del «preposto di fatto», con incertezza su chi rispondesse delle non conformità in cantiere o in reparto.
Cosa cambia in concreto
Il D.L. 146/2021, convertito con L. 215/2021, agisce su due piani. Sul piano della sospensione abbassa la soglia al 10% di lavoratori irregolari e amplia l’elenco delle violazioni gravi che da sole attivano la misura (lavoro in altezza senza protezioni, mancata sorveglianza sanitaria per i rischi più severi, eccetera). Sul piano del preposto introduce l’obbligo per il datore di lavoro di individuare formalmente le persone che assumono il ruolo: la nomina deve essere tracciabile, e la formazione/aggiornamento diventano elementi essenziali, non più meramente raccomandati.
Chi è impattato
Sono impattate tutte le imprese, comprese quelle artigiane e i lavoratori autonomi con dipendenti o assimilati. I settori a maggior esposizione — edilizia, logistica, agricoltura, lavorazioni meccaniche — sono particolarmente attenzionati dall’INL. Le pubbliche amministrazioni, pur con i correttivi dell’art. 3 D.Lgs. 81/08, devono ugualmente formalizzare le figure di preposto nelle proprie unità operative.
Tempistiche di adeguamento
Le disposizioni sono in vigore dal 21/12/2021. Le modifiche sull’art. 14 e sull’art. 19 sono di applicazione immediata: non esistono finestre transitorie per l’individuazione formale dei preposti. Per la formazione del preposto, l’aggiornamento periodico è oggi disciplinato dall’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR/2025 (2 ore annuali in presenza), che dà attuazione completa alla delega contenuta in questa norma.
Sanzioni per la non conformità
Le sanzioni hanno un doppio binario. Per il datore di lavoro che omette l’individuazione o la formazione del preposto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente prevista dall’art. 55 D.Lgs. 81/08. Per il superamento del 10% di lavoratori irregolari o per le gravi violazioni di sicurezza, scatta la sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14, con somma aggiuntiva da versare per la revoca. Le misure di sospensione sono notificate dall’INL e impongono l’interruzione immediata dei lavori.
Cosa deve fare il datore di lavoro oggi
Cosa deve fare il datore di lavoro: 1) emanare atti formali di nomina dei preposti per ciascuna unità produttiva, con descrizione dei compiti e firma per accettazione; 2) verificare lo stato della formazione di ciascun preposto e pianificare l’aggiornamento annuale ai sensi dell’Accordo 78/CSR/2025; 3) aggiornare il DVR e l’organigramma della sicurezza; 4) verificare le posizioni di lavoro irregolari e adottare procedure di assunzione che minimizzino il rischio di sospensione; 5) formare i preposti sulle nuove procedure di intervento immediato.
Riferimenti normativi puntuali
Riferimenti normativi: D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, artt. 14, 18, 19, 37, 55 (testo vigente); D.L. 21/10/2021 n. 146, art. 13 (G.U. n. 252 del 21/10/2021); L. 17/12/2021 n. 215 (G.U. n. 301 del 20/12/2021); Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR/2025 (per la disciplina di dettaglio dell’aggiornamento del preposto).
Corsi impattati da questo aggiornamento
Domande frequenti
La nomina del preposto deve essere scritta?
Sì. Anche se la norma non impone un modello specifico, la nomina deve essere tracciabile e accettata dal preposto. In sede ispettiva, l’assenza di un atto formale è elemento di non conformità.
Quando scatta la sospensione dell’attività?
Quando l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rileva il superamento del 10% di lavoratori irregolari sui presenti o gravi violazioni in materia di sicurezza (es. lavoro in altezza senza protezioni). La revoca richiede la rimozione delle non conformità e il pagamento della somma aggiuntiva.
Il preposto può rifiutare la nomina?
Il D.Lgs. 81/08 non disciplina espressamente il rifiuto; in pratica, il ruolo si fonda sulle mansioni effettivamente esercitate. È preferibile che la nomina sia accettata per iscritto, anche per evitare contestazioni sul piano disciplinare e penale.
Fonte ufficiale
Il testo autentico della norma è consultabile sul sito istituzionale di riferimento (Gazzetta Ufficiale / Normattiva / Comitato Elettrotecnico Italiano).
L. 17/12/2021 n. 215 — Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20/12/2021 →
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