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titolo: "Accordo Stato-Regioni 78/CSR del 17 aprile 2025: riforma della formazione SSL"
slug: "accordo-stato-regioni-78-csr-2025"
categoria: "Aggiornamento normativo — Accordo Stato-Regioni"
dataPubblicazione: "2025-05-14"
dataAggiornamento: "2026-06-20"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
revisionatoDa: "Revisione: team tecnico sicurezza"
descrizione: "Il nuovo Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 riscrive durate, contenuti e periodicità della formazione su salute e sicurezza. Per il preposto arriva l’aggiornamento annuale di 2 ore in presenza; il datore di lavoro ha un obbligo formativo dedicato."
sommario: "Il nuovo Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 riscrive durate, contenuti e periodicità della formazione su salute e sicurezza. Per il preposto arriva l’aggiornamento annuale di 2 ore in presenza; il datore di lavoro ha un obbligo formativo dedicato."
norma: "Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 (art. 37, c. 2, D.Lgs. 81/08)"
tipoNorma: "Accordo Stato-Regioni"
pubblicazioneGU: "Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 110 del 14 maggio 2025"
entrataInVigore: "Disposizioni transitorie immediate dal 14/05/2025; pieno regime entro 24 mesi (entro il 14/05/2027)"
fonti:
  - "https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/05/14/110/sg/pdf"
canonical: "https://123formazione.com/aggiornamenti-normativi/accordo-stato-regioni-78-csr-2025"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# Accordo Stato-Regioni 78/CSR del 17 aprile 2025: cosa cambia per la formazione SSL

> Il nuovo Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 riscrive durate, contenuti e periodicità della formazione su salute e sicurezza. Per il preposto arriva l’aggiornamento annuale di 2 ore in presenza; il datore di lavoro ha un obbligo formativo dedicato.

## Dati chiave

- **Norma:** Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 (art. 37, c. 2, D.Lgs. 81/08)
- **Tipo:** Accordo Stato-Regioni
- **Pubblicazione in G.U.:** Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 110 del 14 maggio 2025
- **Entrata in vigore:** Disposizioni transitorie immediate dal 14/05/2025; pieno regime entro 24 mesi (entro il 14/05/2027)
- **Data pubblicazione editoriale:** 2025-05-14
- **Ultimo aggiornamento editoriale:** 2026-06-20

## Impatto sulla formazione

Riforma organica della formazione per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP/ASPP e formatori-docenti. Modifica durate, contenuti minimi, periodicità di aggiornamento e modalità (aula, videoconferenza sincrona, e-learning).

## Cosa cambia in sintesi

- Preposto: aggiornamento di almeno 2 ore con periodicità ANNUALE, esclusivamente in presenza e con esercitazione pratica documentata.
- Datore di lavoro: nuovo obbligo formativo articolato per livello di rischio (basso/medio/alto), allineato alla struttura RSPP non datoriale.
- RSPP/ASPP: contenuti rivisti su rischi psicosociali, ergonomia, agenti chimici e organizzazione del lavoro; aggiornamento quinquennale confermato.
- Formatori-docenti: requisiti rafforzati, obbligo di aggiornamento continuo e tracciabilità delle esperienze pratiche.
- Videoconferenza sincrona riconosciuta come equivalente all’aula a condizioni precise (verifica identità, interazione, tracciamento).
- E-learning ammesso per la sola formazione generale e per moduli teorici a basso rischio, secondo requisiti tecnici minimi.
- Riconoscimento dei crediti formativi pregressi: i corsi conformi ai precedenti Accordi restano validi fino a scadenza naturale.

## Contesto storico: cosa esisteva prima

Prima dell’Accordo 78/CSR del 2025 la formazione SSL era regolata dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (lavoratori, preposti e dirigenti), dall’Accordo del 25 luglio 2012 (attrezzature di lavoro) e dal testo unificato del 7 luglio 2016. Questa stratificazione, leggibile solo da specialisti, era stata oggetto di forti critiche per disallineamenti su durate, modalità di erogazione e periodicità di aggiornamento. Il D.L. 146/2021, convertito con L. 215/2021, aveva delegato la Conferenza Permanente Stato-Regioni a una revisione organica, attuata oggi con l’Accordo 78/CSR/2025.

## Cosa cambia in concreto

Il nuovo Accordo cambia in modo puntuale tre dimensioni. Sul preposto introduce l’aggiornamento annuale di almeno 2 ore in presenza, con esercitazione pratica documentata: addio al ciclo quinquennale. Sul datore di lavoro istituisce un percorso formativo dedicato — non più solo facoltativo o assimilato al ruolo di RSPP — modulato su rischio basso/medio/alto. Su RSPP e ASPP riscrive il modulo B comune e specializzato, integrando rischi psicosociali, ergonomia e agenti chimici secondo gli orientamenti più recenti di EU-OSHA.

## Chi è impattato

Sono impattati tutti i datori di lavoro con almeno un lavoratore subordinato o equiparato (compresi soci lavoratori, collaboratori familiari, stagisti). Vanno aggiornati anche i piani formativi delle pubbliche amministrazioni ex art. 3 D.Lgs. 81/08. Particolare attenzione per le PMI: l’obbligo del datore di lavoro è esigibile a prescindere dalla scelta di assumere o meno il ruolo di RSPP, quindi richiede una pianificazione tempestiva. I formatori-docenti devono adeguare i propri requisiti e portafoglio esperienze.

## Tempistiche di adeguamento

Le tempistiche sono articolate. Le disposizioni transitorie sono immediatamente applicabili dal 14/05/2025 (data di pubblicazione in G.U. n. 110): vale la pena ricordare che l’aggiornamento annuale del preposto e il nuovo obbligo del datore di lavoro non possono essere posticipati. Il pieno regime, con sostituzione integrale dei precedenti Accordi, opera entro 24 mesi, quindi entro il 14/05/2027. Per i corsi già pianificati con il vecchio impianto, valgono le clausole di salvaguardia esplicitate nel testo dell’Accordo.

## Sanzioni per la non conformità

Le sanzioni per la mancata formazione restano quelle dell’art. 55 D.Lgs. 81/08: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 € a 6.388,23 € a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore non formato o non aggiornato. La mancata individuazione formale dei preposti, in combinato disposto con l’art. 19 D.Lgs. 81/08 come modificato dalla L. 215/2021, è sanzionata in via amministrativa. In caso di gravi violazioni o di superamento del 10% di lavoratori irregolari, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può disporre la sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14.

## Cosa deve fare il datore di lavoro oggi

Cosa deve fare il datore di lavoro oggi: 1) mappare lo stato dei corsi (scadenze, attestati, registri) e identificare le posizioni preposto formalmente; 2) pianificare il primo aggiornamento annuale del preposto secondo il nuovo schema; 3) verificare se l’aggiornamento del proprio ruolo di datore di lavoro è dovuto e organizzarlo nei primi 12 mesi; 4) rinegoziare con i fornitori di formazione i piani RSPP/ASPP per allinearli ai nuovi contenuti; 5) aggiornare DVR e procedure interne per riflettere ruoli e flussi informativi.

## Riferimenti normativi puntuali

Riferimenti normativi puntuali: D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, artt. 14, 19, 37 e 55; D.L. 21/10/2021 n. 146 conv. L. 17/12/2021 n. 215; Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 110 del 14/05/2025. La fonte autentica è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale e nel portale della Conferenza Stato-Regioni.

## Corsi correlati

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- [RSPP/ASPP — Modulo A (Base)](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/rspp-modulo-a)
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- [Formazione Dirigenti](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/dirigenti)

## Domande frequenti

### Quando entra a pieno regime l’Accordo 78/CSR/2025?

Le disposizioni transitorie sono immediate dal 14/05/2025. Il pieno regime, con sostituzione integrale degli Accordi 2011, 2012 e del testo unificato 2016, opera entro 24 mesi dalla pubblicazione in G.U., quindi entro il 14/05/2027.

### Il preposto deve fare l’aggiornamento ogni anno anche se ha completato un corso nel 2024?

Sì. La nuova periodicità annuale di 2 ore in presenza si applica dalla fase transitoria. Gli attestati pregressi restano validi, ma il prossimo aggiornamento utile deve seguire la nuova cadenza annuale con esercitazione pratica documentata.

### Il datore di lavoro deve davvero fare un corso dedicato?

Sì. L’Accordo 78/CSR/2025 istituisce un percorso formativo specifico per il datore di lavoro, articolato per livello di rischio. È esigibile anche per chi non ricopre il ruolo di RSPP.

### La videoconferenza sincrona è ancora ammessa?

Sì, è confermata come modalità equivalente all’aula a condizioni precise: verifica identità del partecipante, interazione bidirezionale costante, tracciamento delle presenze e dei test. Restano in presenza obbligatoria le esercitazioni pratiche.

## Fonte ufficiale

- [Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14/05/2025 (Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025)](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/05/14/110/sg/pdf)

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