- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 29 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 29 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 17 min (3411 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico sulla sicurezza · DPR 177/2011 — Spazi confinati · Regolamento (UE) 528/2012 — Biocidi · INAIL — Settore navale e portuale · Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — Abilitazioni attrezzature
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 29 giugno 2026
Rischi da saldatura: fumi metallici, ventilazione e DPI specifici
La saldatura è l’operazione più diffusa nella costruzione e riparazione navale: gli scafi in acciaio, le strutture in alluminio delle imbarcazioni da diporto e i componenti in acciaio inossidabile degli impianti di bordo richiedono quantità elevatissime di lavoro di saldatura, taglio termico e raddrizzatura a fiamma. I fumi generati sono miscele complesse di ossidi metallici e gas: nella saldatura su acciaio al carbonio predominano ossidi di ferro e manganese, mentre nella saldatura su acciaio inossidabile e su acciai legati si liberano composti di cromo esavalente (Cr(VI)) e ossidi di nichel, entrambi classificati cancerogeni obbligatori dalla Direttiva (UE) 2004/37/CE e dai suoi successivi aggiornamenti. Il valore limite vincolante per il cromo esavalente è attualmente pari a 0,010 mg/m³.
La ventilazione rappresenta la misura di prevenzione prioritaria nella gerarchia prevista dall’art. 224 del D.Lgs. 81/08: nelle aree aperte del cantiere e nei bacini di carenaggio a cielo aperto la dispersione naturale può essere sufficiente, ma all’interno degli spazi interni dello scafo — cabine, locali macchine, doppi fondi — la ventilazione naturale è quasi sempre inadeguata. In questi casi è obbligatoria la ventilazione forzata mediante immissione di aria pulita o estrazione dei fumi direttamente dalla zona di saldatura, con aspiratori portatili dotati di filtri per particolato fine. I livelli di esposizione personale al manganese (VLEP-I: 0,2 mg/m³ come frazione inalabile), al Ni e al Cr(VI) devono essere misurati periodicamente con campionatori personali e confrontati con i valori limite.
I dispositivi di protezione individuale per i saldatori navali includono: schermo saldatore con filtro a gradazione idonea (EN 169, minimo grado 9 per saldatura MIG/MAG, fino a grado 13 per saldatura ad arco con elettrodo rivestito su materiali pesanti), oppure schermi con oscuramento automatico (EN 379); guanti da saldatore in cuoio o materiale resistente al calore (EN 12477 tipo A o B); indumenti ignifughi e antiscintilla (EN ISO 11611 classe A1 o A2); ghette e grembiuli in cuoio per la protezione da proiezioni di schizzi. Quando la ventilazione non è sufficiente a mantenere le concentrazioni al di sotto dei VLEP, si impiegano maschere respiratorie con filtro specifico (EN 143 P3 per aerosol solidi e liquidi) o, negli spazi confinati, apparecchi isolanti a circuito aperto.
Rischio chimico: solventi, antivegetativi e vernici epossidiche
Le operazioni di verniciatura e trattamento anticorrosivo degli scafi espongono i lavoratori a un’ampia gamma di agenti chimici pericolosi. I primer epossidici, le vernici poliuretaniche e i topcoat impiegati nelle costruzioni navali contengono solventi organici (xilene, etilbenzene, butanolo, acetato di etile) classificati irritanti o tossici ai sensi del Regolamento CLP (Reg. CE 1272/2008), e componenti epossidici che possono causare dermatiti da contatto allergica nei soggetti sensibilizzati. La valutazione del rischio chimico deve basarsi sulle schede di dati di sicurezza (SDS) aggiornate al Regolamento REACH e deve considerare sia la via inalatoria sia quella cutanea.
Gli antivegetativi (antifouling) impiegati sulla carena per prevenire la colonizzazione biologica rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 528/2012 sui biocidi: le formulazioni contenenti biocidi attivi come il diuron, il diclorofloanide o il rame piritione sono soggette a specifici obblighi di etichettatura, registrazione e formazione degli utilizzatori professionali. Il loro impiego richiede il rispetto delle condizioni d’uso riportate sulla scheda tecnica approvata dall’autorizzazione del biocida e l’adozione di DPI specifici (tuta impermeabile, guanti in nitrile di spessore adeguato, occhiali a mascherina, semimaschera con filtro combinato A2P2).
Nelle operazioni di granigliatura e sabbiatura per la preparazione delle superfici metalliche prima dell’applicazione delle vernici, l’abrasivo proiettato può rilasciare polveri di metalli pesanti (piombo, cromo) qualora la lamiera o i precedenti strati di verniciatura li contengano. In questo caso la valutazione deve includere la verifica della presenza di piombo nei vecchi rivestimenti (analisi per fluorescenza a raggi X o campionamento e analisi chimica) e, se confermata, l’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 per gli agenti cancerogeni e mutageni (Titolo IX, Capo II), compreso il registro degli esposti e la comunicazione all’INAIL.
Movimentazione carichi con gru: Titolo III D.Lgs. 81/08 e abilitazione gruisti
I cantieri navali impiegano sistemi di sollevamento di grande portata: gru a portale su rotaia per il varo dei blocchi di scafo, gru a torre, carri ponte nelle officine di prefabbricazione e gru idrauliche su camion per le operazioni di alaggio e varo di imbarcazioni da diporto. Il D.Lgs. 81/08, Titolo III, impone che le attrezzature di lavoro usate per il sollevamento siano oggetto di verifica periodica da parte di enti abilitati (ASL o soggetti privati abilitati dal Ministero del lavoro ai sensi del DM 11 aprile 2011) e che vengano mantenuti i registri delle ispezioni.
L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (e successive integrazioni) ha introdotto l’obbligo di abilitazione specifica per i gruisti che operano su gru a torre, gru su autocarro e gru a cavalletto: il percorso comprende una parte teorica (4 ore in aula o e-learning) e una parte pratica su macchina reale, con esame finale che attesta la capacità dell’operatore di condurre in sicurezza il tipo di gru per cui si è abilitato. L’abilitazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile con un aggiornamento di 4 ore. Il datore di lavoro è responsabile della verifica che i propri gruisti siano in possesso dell’abilitazione valida prima di farli operare.
L’imbragatura dei carichi è un’operazione critica che influisce direttamente sulla sicurezza delle operazioni di sollevamento: un carico mal imbragato può cadere o oscillare in modo incontrollato, con conseguenze gravi per le persone presenti nella zona di carico. Gli addetti all’imbragatura devono conoscere i tipi di accessori di sollevamento (brache in fibra sintetica, funi metalliche, catene a maglie corte) e le loro portate nominali in funzione dell’angolo di apertura, le norme di controllo prima dell’uso (EN 1492-1 per le brache tessili, EN 818-4 per le catene), le modalità di bilanciamento del carico e le distanze minime di sicurezza dalle aree di lavoro. La formazione specifica per gli addetti all’imbragatura è parte integrante della formazione sull’uso delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08.
Lavori in banchina e rischio caduta in mare
Le aree portuali e di banchina presentano un rischio specifico di caduta in acqua che richiede misure di protezione distinte rispetto ai normali lavori in quota su strutture fisse. Il bordo delle banchine, le passerelle di imbarco, i pontili galleggianti e le fiancate delle navi ormeggiate costituiscono bordi liberi da cui un lavoratore può cadere in acqua: in caso di caduta con indumenti e attrezzature pesanti il rischio di annegamento è elevato, anche per persone che sappiano nuotare. Le misure di protezione collettiva includono parapetti certificati (EN 13374 classe A o B in funzione dell’inclinazione), reti di sicurezza sotto le passerelle e delimitazione delle aree di transito.
Dove le misure collettive non sono realizzabili — come durante il lavoro direttamente sullo scafo a pelo d’acqua o su pontoni — si impiegano dispositivi di protezione individuale anticaduta specifici per aree portuali. Il giubbotto di salvataggio di tipo 150 N (EN ISO 12402-3) o il giubbotto autogonfiabile di tipo 275 N per ambienti con onde significative sono obbligatori per i lavoratori che operano in aree con rischio di caduta in mare. A differenza dell’imbracatura anticaduta su strutture fisse, il giubbotto deve garantire il mantenimento a galla di una persona incosciente: è essenziale che il dispositivo scelto sia appropriato al peso corporeo dell’utilizzatore e che sia ispezionato e ricaricato secondo le istruzioni del fabbricante.
Il piano di emergenza per caduta in mare deve essere redatto e affisso nelle aree di banchina: deve indicare la posizione dei salvagenti anulari (EN 14144) e dei ganci telescopici, le procedure per il recupero rapido della persona in acqua, i recapiti della Capitaneria di porto e del 118, e le modalità di attivazione della squadra di soccorso aziendale. Le prove periodiche dell’emergenza — almeno una volta all’anno secondo il D.Lgs. 81/08, art. 37 — devono essere simulate in condizioni il più possibile realistiche, compresi gli scenari di caduta notturna o in condizioni meteorologiche avverse.
Formazione obbligatoria per ATECO C30 e C33: monte ore e moduli specifici
Le imprese dei codici ATECO C30.11, C30.12 e C33.15 appartengono al macrosettore ATECO di riferimento per l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: la costruzione di navi e riparazione navale ricade nel livello di rischio alto. Ne consegue che la formazione obbligatoria per i lavoratori è strutturata in 16 ore complessive: 4 ore di modulo generale (concetti di base sulla sicurezza, sistema istituzionale, figure aziendali) e 12 ore di modulo specifico con contenuti riferiti ai rischi propri del settore (caduta dall’alto, spazi confinati, rischio chimico da vernici e solventi, rumore, movimentazione carichi). L’aggiornamento quinquennale è di 6 ore e deve mantenere il collegamento con i rischi specifici aggiornati del DVR.
Oltre alla formazione di base, nei cantieri navali sono frequentemente richiesti i seguenti percorsi abilitativi aggiuntivi: corso per lavori in quota con utilizzo di sistemi anticaduta (Allegato XXI D.Lgs. 81/08, 28 ore per ponteggiatori); corso per lavori in ambienti confinati a rischio di inquinamento ai sensi del DPR 177/2011 (durata variabile in funzione del profilo: addetto alla sicurezza, preposto, supervisore); abilitazione per la conduzione di gru a torre, su autocarro o a cavalletto (Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012); formazione per l’uso di sistemi di protezione delle vie respiratorie isolanti (obbligatoria prima dell’utilizzo degli APVR negli spazi confinati). Ogni percorso deve essere documentato con attestato nominativo conservato nel fascicolo del lavoratore.
Il preposto di cantiere navale deve aver completato la formazione specifica ai sensi del D.L. 146/2021 (convertito in L. 215/2021), che ha reso obbligatorio un corso non più assorbibile in quello del lavoratore. Il preposto navale, che sovraintende alle operazioni di saldatura, montaggio delle strutture, verniciatura o imbragatura dei carichi, deve saper riconoscere le condizioni di pericolo imminente e disporre l’interruzione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, segnalando tempestivamente al datore di lavoro. La formazione del RSPP per il macrocomparto costruzioni (Modulo B — specifico) copre i rischi dei cantieri navali e deve essere aggiornata ogni quinquennio con 60 ore di corso di aggiornamento.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico sulla sicurezza (normattiva.it)
- DPR 177/2011 — Spazi confinati (normattiva.it)
- Regolamento (UE) 528/2012 — Biocidi (eur-lex.europa.eu)
- INAIL — Settore navale e portuale (inail.it)
- Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — Abilitazioni attrezzature (lavoro.gov.it)
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