- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 16 min (3247 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 testo coordinato · INAIL – Statistiche infortuni settore alberghi e ristorazione · Ministero del Lavoro – Accordo Stato-Regioni formazione lavoratori 21/12/2011
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Il settore HoReCa in Italia: ATECO, dimensioni e tipologie aziendali
Il comparto HoReCa (Hotel, Restaurant, Café/Catering) è uno dei più estesi dell'economia italiana per numero di unità produttive e addetti. I codici ATECO di riferimento sono: 56.10 (ristoranti e attività di ristorazione mobile), 56.21 (fornitura di pasti preparati, catering), 55.10 (alberghi e strutture ricettive simili) e 56.30 (bar e altri esercizi simili senza cucina). Secondo i dati ISTAT e INAIL più recenti, il settore conta oltre un milione di lavoratori dipendenti, ai quali si sommano centinaia di migliaia di collaboratori, stagionali e apprendisti. La stagionalità accentuata — con picchi estivi e natalizi — rende la gestione della sicurezza particolarmente critica: i lavoratori stagionali e neoassunti, meno esperti delle procedure aziendali, sono statisticamente più esposti agli infortuni nelle prime settimane di attività.
La struttura del settore è molto eterogenea: a fianco di grandi catene alberghiere e gruppi della ristorazione organizzata, che dispongono di uffici interni per la sicurezza e sistemi di gestione strutturati, la maggioranza assoluta delle imprese HoReCa è a conduzione familiare o micro-impresa con meno di dieci dipendenti. Questa frammentazione rende spesso difficile l'applicazione sistematica della normativa di sicurezza, non per mancanza di volontà, ma per assenza di risorse tecniche interne e di presidio specialistico. Il D.Lgs 81/08 non fa distinzioni dimensionali per gli obblighi sostanziali (DVR, formazione, sorveglianza sanitaria ove prevista), pur riconoscendo alcune semplificazioni procedurali per le micro-imprese.
Nel franchising e nelle catene di ristorazione organizzata il problema si pone in modo diverso: esiste spesso un sistema centralizzato di procedure e materiale formativo, ma l'applicazione reale a livello di singola unità dipende dalla presenza e dalla competenza del preposto locale (il responsabile di turno, il cuoco capo o il direttore di sala). La designazione e la formazione corretta dei preposti — figura cruciale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 81/08 — è quindi un elemento chiave per la sicurezza operativa del settore.
Rischi da tagli e lesioni in cucina: artt. 69-73 D.Lgs 81/08 e DPI antitaglio
I tagli e le lacerazioni costituiscono la categoria di infortunio più frequente nel comparto HoReCa. Gli agenti di rischio principali sono i coltelli da cucina (trincianti, coltelli da chef, coltelli da disosso), le affettatrici a lama circolare, la mandolina per verdure, le grattugie professionali, i robot da cucina con lame esposte e le apriscatole manuali o elettrici. Le lesioni si concentrano alle mani, alle dita e agli avambracci e possono variare da semplici abrasioni superficiali a lacerazioni profonde che richiedono sutura o, nei casi più gravi, compromettono tendini e nervi.
Il D.Lgs 81/08, agli artt. 69-73 del Titolo III, disciplina l'uso delle attrezzature di lavoro e impone al datore di lavoro di selezionare attrezzature idonee (art. 70), di mantenerle in efficienza (art. 71) e di formare i lavoratori al loro utilizzo sicuro (art. 73). Per le attrezzature munite di organi lavoratori taglienti — come le affettatrici — sono previsti dispositivi di protezione fissi o mobili che impediscano il contatto accidentale con la lama durante l'utilizzo e la pulizia. La pulizia dell'affettatrice è statisticamente il momento di maggior rischio: il lavoratore deve disattivare la macchina, posizionare la guardia a lama coperta e utilizzare guanti antitaglio prima di procedere.
I dispositivi di protezione individuale (DPI) contro il rischio di taglio devono essere conformi alla norma EN 388, che classifica i guanti in funzione della resistenza all'abrasione, al taglio, allo strappo e alla perforazione. Per l'utilizzo di coltelli e affettatrici in cucina professionale sono raccomandati guanti con almeno livello 3 di resistenza al taglio (scala EN 388:2016). Il datore di lavoro è obbligato a fornire i guanti, a verificarne l'idoneità rispetto al rischio specifico e a formare i lavoratori sull'uso corretto: l'utilizzo del guanto antitaglio non è discrezionale se il DVR lo prevede come misura di protezione, ma è un obbligo che il lavoratore è tenuto a rispettare ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 81/08.
Rischi da ustione e calore: Titolo VIII capo II D.Lgs 81/08 e UNI EN ISO 7933
Le ustioni e i traumi da calore sono il secondo infortunio per frequenza nel settore HoReCa. Le fonti di rischio sono molteplici: forni e forni a convezione con temperature operative fino a 300 °C e oltre, friggitrici con olio a 160-190 °C, piastre e griglie ad alta temperatura, bollitori e pentole con vapore sotto pressione, bagnomaria, sbuffi di vapore durante l'apertura di pentole o abbassamento di cestelli nelle friggitrici. Le ustioni colpiscono prevalentemente mani, avambracci e viso. Gli incidenti avvengono spesso per fretta, distrazione o mancanza di DPI adeguati (presine, guanti da forno, pannelli di protezione).
Il Titolo VIII capo II del D.Lgs 81/08 disciplina la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da ambienti di lavoro caratterizzati da temperature elevate (microclima termico). Le cucine professionali rientrano spesso in questa categoria: la temperatura dell'aria in prossimità dei fornelli e dei forni può superare i 30-35 °C anche con adeguata ventilazione, rendendo le condizioni di lavoro climaticamente stressanti. La valutazione del rischio da microclima caldo deve fare riferimento alla norma UNI EN ISO 7933, che fornisce i criteri per la stima dello stress termico e del rischio di colpo di calore, tenendo conto di temperatura dell'aria, umidità relativa, velocità dell'aria e calore radiante emesso dagli impianti. Il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione: ventilazione forzata o condizionamento dell'aria nella cucina, schermatura delle superfici irradianti, organizzazione dei turni con pause in ambienti freschi, idratazione adeguata del personale.
I DPI contro il calore (guanti da forno certificati EN 407, grembiuli ignifughi, manopole isolanti) devono essere forniti in misura adeguata al rischio identificato nel DVR. La formazione dei lavoratori deve includere la corretta gestione dell'apertura di pentole a vapore (aprire sempre dal lato opposto all'operatore), la distanza di sicurezza dai bruciatori accesi, la procedura di sostituzione dell'olio nella friggitrice (dopo raffreddamento, mai con olio in temperatura) e le procedure in caso di versamento di liquido bollente.
Rischi da scivolamento e caduta: art. 63 D.Lgs 81/08 e requisiti dei luoghi di lavoro
Gli scivolamenti su pavimenti bagnati o unti e le cadute su superfici sconnesse rappresentano una causa rilevante di infortuni nel comparto HoReCa, con conseguenze che possono essere gravi soprattutto quando la caduta avviene in prossimità di attrezzature calde o taglienti. Le cause principali di pavimenti scivolosi in cucina sono: perdite d'acqua o di olio durante le lavorazioni, condensa da impianti di raffreddamento, lavaggio frequente dei pavimenti senza adeguata segnalazione, raccordi tra piastrelle consumati o rotti, tappetini antisdrucciolo non idonei o mal posizionati.
L'art. 63 del D.Lgs 81/08 e l'Allegato IV punto 1.4 stabiliscono i requisiti minimi dei luoghi di lavoro in materia di pavimentazione: i pavimenti devono essere esenti da buche, avere caratteristiche antisdrucciolo adeguate all'uso, essere privi di sporgenze pericolose e mantenuti in buono stato di conservazione. Nelle cucine professionali, la scelta del materiale del pavimento è fondamentale: le piastrelle in gres porcellanato con coefficiente di attrito dinamico R (DIN 51130) pari almeno a R10 (meglio R11 o R12 per aree con prevalente presenza d'acqua e oli) sono la soluzione più diffusa. Il datore di lavoro deve verificare periodicamente le condizioni dei pavimenti e provvedere alla sostituzione o al ripristino delle superfici deteriorate.
Le scale di servizio (accesso a cantine, magazzini sopraelevati, soppalchi) sono un'altra fonte di rischio caduta nel settore HoReCa: devono essere dotate di corrimano su entrambi i lati se la larghezza lo consente, avere alzate e pedate di dimensioni regolari, superfici antiscivolo e illuminazione adeguata. Il D.Lgs 81/08 richiede che le misure di prevenzione siano prioritariamente di tipo collettivo: segnalazione immediata di pavimento bagnato con cartello normalizzato, rialzo rapido dei liquidi versati, calzature di lavoro con suola antisdrucciolo (EN ISO 20347, marcatura SRC per la massima resistenza allo scivolamento) incluse nell'equipaggiamento obbligatorio del personale di cucina.
Rischi chimici in HoReCa: Titolo IX D.Lgs 81/08 e schede di sicurezza
Il rischio chimico nel settore HoReCa è spesso sottovalutato rispetto ai rischi fisici più visibili come tagli e ustioni. Le principali fonti di esposizione chimica sono: i detergenti e i sanificanti utilizzati per la pulizia di cucine, impianti e attrezzature (prodotti alcalini, acidi, clorati, perossidici), i refrigeranti nei sistemi di climatizzazione e refrigerazione (ammoniaca NH3 negli impianti industriali, R410A e altri HFC negli impianti di condizionamento), i prodotti per la pulizia delle cappe di aspirazione (solventi, sgrassanti concentrati) e, in misura minore, i fuochi da cucina a gas (monossido di carbonio in caso di combustione incompleta).
Il Titolo IX del D.Lgs 81/08 (artt. 221-232) disciplina la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi. La valutazione del rischio chimico deve essere integrata nel DVR e deve identificare tutti i prodotti chimici in uso, classificarli ai sensi del Regolamento CLP (CE 1272/2008), individuare i lavoratori esposti e le modalità di esposizione, stimare il livello di rischio e definire le misure di prevenzione e protezione. Per ciascun prodotto chimico pericoloso deve essere disponibile la scheda dati di sicurezza (SDS) ai sensi del Regolamento REACH (CE 1907/2006), accessibile ai lavoratori prima dell'utilizzo.
La formazione dei lavoratori sui rischi chimici deve coprire: il significato delle etichette di pericolo CLP (pittogrammi GHS, frasi H e P), le modalità di esposizione (inalazione, contatto cutaneo, ingestione accidentale), i DPI adeguati per ciascun prodotto (guanti in nitrile resistenti ai prodotti chimici, occhiali, mascherina con filtro per nebbie alcaline o acide), le procedure di stoccaggio sicuro (prodotti incompatibili conservati separatamente), le procedure in caso di versamento o esposizione accidentale e le istruzioni di primo soccorso riportate nella SDS. Per i sistemi di refrigerazione con ammoniaca (impianti di grandi dimensioni in catering industriale), la valutazione del rischio deve considerare anche il rischio di perdita del refrigerante in ambiente confinato.
Ergonomia e movimentazione manuale dei carichi: Titolo VI D.Lgs 81/08
Il rischio ergonomico e da movimentazione manuale dei carichi (MMC) è diffuso in tutto il settore HoReCa, ma assume caratteristiche diverse in funzione della mansione. Il personale di cucina movimenta frequentemente cassette di bevande (peso fino a 20-24 kg), sacchi di farina e cereali (fino a 25 kg), cassoni di ortofrutta, pentolame pieno d'acqua (copponi da 20-30 litri), vaschette di prodotti refrigerati e carni. Il personale di sala trasporta vassoi carichi su distanze anche prolungate, in postura eretta o con torsioni del tronco, e compie decine di cicli di sollevamento al giorno con forchettone, bicchieri, piatti e bottiglie. Il personale dell'housekeeping negli alberghi (cameriere ai piani) movimenta carrelli pesanti, effettua il rifacimento dei letti in postura scorretta e movimenta biancheria in sacchi voluminosi.
Il Titolo VI del D.Lgs 81/08, artt. 167-170, disciplina la movimentazione manuale dei carichi e richiede al datore di lavoro di valutare il rischio (utilizzando metodi validati come l'indice NIOSH per il sollevamento, il metodo OCRA per i movimenti ripetitivi degli arti superiori, o il metodo MAPO per la movimentazione assistita di persone nei contesti alberghieri con ospiti a mobilità ridotta) e di adottare misure di prevenzione collettive prima di ricorrere ai DPI. Le misure collettive comprendono: riduzione del peso unitario dei carichi (frazionamento delle consegne, contenitori di dimensioni ridotte), utilizzo di ausili meccanici (carrelli, transpallet, montacarichi per i magazzini sotterranei), organizzazione degli spazi di lavoro per minimizzare distanze e dislivelli da colmare con forza fisica.
La formazione sui rischi ergonomici deve includere le corrette tecniche di sollevamento e trasporto (flessione delle ginocchia anziché del dorso, carico vicino al corpo, evitare torsioni del tronco durante il sollevamento), i segnali di allarme per patologie muscolo-scheletriche incipiente (dolore lombare persistente, formicolii agli arti superiori, tendiniti), l'utilizzo corretto degli ausili disponibili e le pause di recupero necessarie. La sorveglianza sanitaria per il rischio MMC è obbligatoria quando la valutazione indica un rischio non trascurabile: il medico competente esegue accertamenti mirati (visita ortopedica, eventuali esami strumentali) e può formulare giudizi di idoneità con limitazioni per i lavoratori già affetti da patologie del rachide.
Formazione obbligatoria nel settore HoReCa: corsi, durate e aggiornamenti
La formazione obbligatoria dei lavoratori del settore HoReCa segue il percorso definito dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che classifica il rischio del comparto come medio (ATECO 56.10, 56.21, 56.30) o medio-alto (55.10 per le strutture alberghiere con piscine, aree spa, attività di manutenzione). La formazione dei lavoratori per rischio medio prevede 4 ore di modulo generale più 8 ore di modulo specifico, per un totale di 12 ore. L'aggiornamento è quinquennale (6 ore ogni 5 anni). Tutti i corsi possono essere erogati in modalità e-learning o in aula, purché rispettino i contenuti minimi definiti dall'Accordo.
La formazione antincendio è obbligatoria per tutti gli addetti alla squadra antincendio designati ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. b) del D.Lgs 81/08. Per i ristoranti e le cucine con impianti a gas, il rischio incendio è classificato medio ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 e del D.M. 02 settembre 2021 (che ha aggiornato la disciplina della formazione antincendio): il corso per addetti antincendio a rischio medio ha una durata di 8 ore e richiede un aggiornamento triennale. Le strutture alberghiere con oltre 25 posti letto rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. 151/2011 e richiedono il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), con implicazioni sia strutturali (sistemi di rilevazione, estintori, segnaletica di emergenza) sia organizzative (piano di emergenza, addetti antincendio formati). In caso di cucine con impianti di grandi dimensioni a gas e cappe di aspirazione con accumulo di grassi, il rischio incendio può essere elevato, richiedendo quindi il corso da 16 ore.
La formazione per i preposti (capi cuoco, maître, responsabili di reparto, direttori di turno) è distinta da quella dei lavoratori e prevede, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 78/CSR del 17 aprile 2025, un modulo aggiuntivo specifico sulla funzione di vigilanza e segnalazione. L'aggiornamento per i preposti è diventato biennale (6 ore ogni 2 anni) con il citato accordo del 2025, in sostituzione del precedente aggiornamento quinquennale. La formazione degli addetti al primo soccorso segue il D.M. 388/2003: le imprese HoReCa con meno di 3 lavoratori escluso il datore di lavoro, che operano in settori a rischio medio (gruppo B), devono garantire che almeno un lavoratore sia formato con il corso di 12 ore (con 4 ore di aggiornamento ogni 3 anni). Per le imprese più grandi, il numero di addetti al primo soccorso deve essere proporzionato al numero di lavoratori e al piano dei turni.
Domande frequenti sulla sicurezza in ristoranti, bar e alberghi
Il ristorante a conduzione familiare deve fare il DVR? Sì. Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutti i datori di lavoro, senza eccezioni dimensionali, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs 81/08. L'unica semplificazione prevista per le micro-imprese riguarda la possibilità di autocertificare la valutazione del rischio per imprese con meno di 10 dipendenti (autocertificazione abrogata dal 2013: oggi anche per le microimprese è richiesto il DVR completo). La redazione del DVR spetta al datore di lavoro in collaborazione con l'RSPP e, ove nominato, il medico competente.
Quanti estintori servono in cucina? Il numero e il tipo di estintori dipende dal piano di emergenza e dalla valutazione del rischio incendio, che nelle cucine con impianti a gas e friggiture è generalmente medio. La norma UNI 9994-1 e le indicazioni del D.M. 03/08/2015 (codice di prevenzione incendi) forniscono i criteri per il dimensionamento. In linea generale, nelle cucine professionali è richiesto almeno un estintore a CO2 o a polvere nelle immediate vicinanze dei fuochi e un estintore specifico per fuochi di classe F (grassi e oli da cucina, marcatura EN 3) se sono presenti friggiture. Gli estintori devono essere sottoposti a revisione semestrale.
Il personale stagionale deve essere formato prima di iniziare a lavorare? Sì. La formazione dei lavoratori deve essere completata prima o immediatamente dopo l'assunzione e comunque prima che il lavoratore venga adibito alle mansioni (art. 37 D.Lgs 81/08). Per i lavoratori stagionali in settori a rischio medio, la formazione di 12 ore deve essere erogata all'inizio del rapporto di lavoro. La formazione effettuata per precedenti rapporti di lavoro nello stesso settore e con lo stesso livello di rischio può essere riconosciuta valida (se non sono trascorsi 5 anni dall'ultimo aggiornamento).
Il cameriere è esposto al rischio da movimentazione manuale dei carichi? Sì. La movimentazione di vassoi carichi, bottiglie, cassette di bevande e la postura eretta prolungata espongono il personale di sala a rischi ergonomici che devono essere valutati nel DVR. Il Titolo VI del D.Lgs 81/08 si applica anche alle attività di servizio in sala e non solo alle operazioni in cucina.
Cosa prevede la normativa per la calzatura da lavoro in cucina? Le calzature da lavoro devono essere idonee al rischio specifico: nelle cucine professionali, devono avere suola antisdrucciolo con coefficiente SRC (EN ISO 20347), protezione dalla penetrazione di liquidi caldi e resistenza alla perforazione da oggetti appuntiti. Il datore di lavoro è obbligato a fornire le calzature di lavoro adeguate (come DPI ai sensi del D.Lgs 81/08) e il lavoratore è tenuto a indossarle durante l'orario di lavoro.
Serve il medico competente in un bar con tre dipendenti? La nomina del medico competente è obbligatoria solo quando la valutazione dei rischi individua rischi per i quali la sorveglianza sanitaria è prevista dalla legge (art. 41 D.Lgs 81/08). In un bar di piccole dimensioni senza rischi specifici che richiedano sorveglianza sanitaria obbligatoria (es. assenza di movimentazione significativa di carichi, assenza di agenti chimici pericolosi), il medico competente potrebbe non essere obbligatorio. Tuttavia, la valutazione va fatta caso per caso nel DVR.
In un albergo con spa e piscina, i bagnini e gli addetti al fitness sono soggetti agli stessi obblighi del personale di ristorazione? No: il livello di rischio e gli obblighi formativi cambiano in funzione della mansione e del rischio specifico. Il personale di bagnanti è soggetto a obblighi specifici (patentino di bagnino di salvataggio, corsi di primo soccorso avanzati), mentre il personale delle spa è esposto a rischi chimici (prodotti per l'acqua, clorazione) e al rischio da ambiente umido e caldo che richiedono una formazione specifica. Il DVR alberghiero deve analizzare tutte le aree e le mansioni presenti nella struttura.
Cosa cambia per un ristorante che utilizza impianti di cucina a induzione invece che a gas? Gli impianti a induzione eliminano il rischio di fiamma libera e riducono il rischio di incendio da gas, ma non eliminano il rischio da calore (le superfici di cottura raggiungono temperature elevate) né il rischio di ustione. Il rischio incendio può essere riclassificato come basso in assenza di impianti a gas, con impatti sulla formazione antincendio (corso da 4 ore anziché 8) e sui requisiti strutturali. È comunque necessario aggiornare il DVR ogni volta che cambiano significativamente le attrezzature o le condizioni di lavoro.
Riferimenti normativi
Fonti
Corsi correlati
Hai bisogno di assistenza sulla formazione della tua azienda?
Il nostro team verifica gratuitamente il piano formativo e ti propone le soluzioni più adatte al tuo settore.
ContattaciAltre guide utili
Formazione sicurezza obbligatoria: chi deve farla e ogni quanto
Tutto quello che datori di lavoro e lavoratori devono sapere sugli obblighi formativi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza.
Corsi obbligatori per codice ATECO: come capire quali servono
Il codice ATECO determina il livello di rischio e quindi i corsi obbligatori: ecco come orientarsi.
Scadenze e aggiornamento degli attestati di sicurezza
Una panoramica chiara delle periodicità di aggiornamento per non far scadere la formazione aziendale.
HACCP: obblighi, livelli e validità per il settore alimentare
Tutto sul corso HACCP obbligatorio per chi lavora a contatto con gli alimenti.
Corso preposti: ruolo, obblighi di vigilanza e durata
Il preposto è il garante della sicurezza sul campo: ecco cosa fa, cosa rischia e qual è la formazione obbligatoria.
Corso dirigenti per la sicurezza: chi è e cosa deve fare
Il dirigente attua le politiche di sicurezza decise dal datore di lavoro: ecco compiti, responsabilità e formazione richiesta.