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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance

Formazione obbligatoria per l'uso dei DPI di III categoria: art. 77 D.Lgs. 81/08

Cosa prevede l'art. 77 del D.Lgs. 81/08 per la formazione e l'addestramento all'uso dei DPI di III categoria: contenuti, modalità, documentazione e responsabilità delle figure coinvolte.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 21 giugno 2026 · Tempo di lettura 5 min

Pubblicato
21 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
21 giugno 2026
Tempo di lettura
5 min (948 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/08 – Art. 77 (Obblighi del datore di lavoro in materia di DPI)

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026

L'obbligo di addestramento nell'art. 77 D.Lgs. 81/08

L'art. 77 del D.Lgs. 81/08 elenca gli obblighi del datore di lavoro in materia di DPI. Il comma 4 impone di assicurare una formazione adeguata sull'uso dei DPI; il comma 5 aggiunge che, per i DPI di III categoria e per i dispositivi di protezione uditiva, è necessario un vero e proprio addestramento specifico. La distinzione tra "formazione" e "addestramento" non è formale: l'addestramento implica la prova pratica, l'esercitazione con il dispositivo e la verifica dell'apprendimento operativo.

L'addestramento deve avvenire prima che il lavoratore utilizzi il DPI in condizioni reali di rischio e deve riguardare il corretto indossamento, la regolazione al proprio fisico, la verifica del funzionamento, la rimozione in sicurezza, la manutenzione ordinaria e i criteri per riconoscere un DPI che deve essere ritirato dal servizio. Non è sufficiente consegnare il manuale di istruzioni: occorre una sessione pratica guidata da un docente competente.

La responsabilità dell'addestramento ricade sul datore di lavoro, ma nella pratica viene spesso delegata all'RSPP o a un formatore esterno qualificato. In ogni caso il datore di lavoro risponde dell'adeguatezza e dell'effettività dell'addestramento: l'eventuale delega non trasferisce la responsabilità penale e amministrativa in caso di infortuni o malattie professionali riconducibili a un uso scorretto dei DPI.

Contenuti minimi dell'addestramento per DPI di III categoria

L'addestramento deve coprire la comprensione del rischio contro cui il DPI protegge, i limiti di protezione del dispositivo (cosa il DPI non copre e in quali condizioni non è efficace), le situazioni in cui è obbligatorio indossarlo e quelle in cui è invece controindicato o insufficiente. Questa parte teorica è necessaria perché un lavoratore che non comprende i fondamenti del rischio non è in grado di prendere le decisioni corrette in situazioni non standard.

La parte pratica deve includere: l'indossamento corretto con verifica dell'aderenza (fit check per le protezioni respiratorie, verifica dell'imbracatura per i sistemi anticaduta, corretta tecnica di inserimento per gli otoprotettori); la regolazione dei componenti regolabili; la prova di funzionamento dei meccanismi attivi (es. blocco dell'autoretrattile per i dispositivi anticaduta); la simulazione delle operazioni abituali con il DPI indossato per verificare compatibilità ed ergonomia.

Devono essere trattate anche le modalità di rimozione (doffing) in sicurezza, particolarmente critiche per i DPI chimici, e le procedure da seguire in caso di guasto o deterioramento del dispositivo durante il lavoro. L'addestramento deve considerare le condizioni ambientali effettive di utilizzo: indossare un'imbracatura in un laboratorio climatizzato è molto diverso dal farlo in un cantiere con basse temperature o in un impianto industriale con elevata umidità.

Documentazione dell'addestramento e aggiornamento periodico

L'addestramento deve essere documentato: il registro dell'addestramento indica la data, la sede, il docente o il formatore, i contenuti trattati, la durata e i nominativi dei lavoratori partecipanti con le rispettive firme di presenza. Questa documentazione è esaminata dagli organi di vigilanza — ASL, Ispettorato del Lavoro — in caso di controllo o di infortunio e costituisce prova dell'adempimento degli obblighi del datore di lavoro.

L'addestramento deve essere rinnovato ogni volta che cambiano le condizioni che lo rendevano appropriato: sostituzione del tipo di DPI con un modello diverso, variazione del rischio, risultati della sorveglianza sanitaria che indicano che alcuni lavoratori non stanno usando correttamente i dispositivi, o semplice trascorrere del tempo indicato come intervallo di aggiornamento nella procedura aziendale. Non esiste una scadenza universale fissata dalla legge: è il datore di lavoro, in base alla valutazione del rischio, a stabilire con quale frequenza rinnovare l'addestramento.

Le verifiche periodiche della corretta applicazione dell'addestramento — ad esempio osservazioni sul campo da parte del preposto o del RSPP — permettono di individuare precocemente abitudini scorrette che si sono consolidate nel tempo, come l'uso improprio del DPI o l'omissione delle verifiche pre-utilizzo. Queste verifiche non sostituiscono l'addestramento formale ma lo integrano in una cultura della sicurezza attiva.

Responsabilità dei lavoratori e ruolo delle figure intermedie

Il D.Lgs. 81/08, all'art. 20, impone ai lavoratori di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro, di sottoporsi ai controlli sanitari previsti e di utilizzare correttamente i DPI messi a loro disposizione secondo l'addestramento ricevuto e le indicazioni del datore di lavoro. Il rifiuto ingiustificato di indossare i DPI di III categoria, dopo che sono stati forniti e l'addestramento è stato effettuato, costituisce un'infrazione del lavoratore sanzionabile disciplinarmente e, nei casi più gravi, penalmente.

Il preposto ha il compito di sovrintendere all'attività lavorativa e di garantire che i lavoratori rispettino le disposizioni aziendali in materia di sicurezza, compreso l'uso dei DPI. Il D.Lgs. 81/08, all'art. 19, attribuisce al preposto l'obbligo di interrompere temporaneamente l'attività in caso di rischio grave e immediato e di segnalare al datore di lavoro le deficienze dei DPI e dei sistemi di protezione.

L'RLS ha il diritto di essere consultato in merito alla valutazione dei rischi e alla scelta dei DPI, di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente e di far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. La partecipazione dell'RLS nella fase di selezione e test dei DPI di III categoria può migliorare significativamente l'accettazione dei dispositivi da parte dei lavoratori.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

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