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titolo: "Formazione obbligatoria per l'uso dei DPI di III categoria: art. 77 D.Lgs. 81/08"
slug: "formazione-dpi-terza-categoria-art-77-dlgs-81-08"
categoria: "rischi-specifici"
dataPubblicazione: "2026-06-21"
dataAggiornamento: "2026-06-21"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
revisionatoDa: "Revisione: team tecnico sicurezza"
descrizione: "Obblighi di formazione e addestramento per i DPI di III categoria secondo l'art. 77 del D.Lgs. 81/08: contenuti minimi, documentazione e responsabilità del datore di lavoro."
sommario: "Cosa prevede l'art. 77 del D.Lgs. 81/08 per la formazione e l'addestramento all'uso dei DPI di III categoria: contenuti, modalità, documentazione e responsabilità delle figure coinvolte."
keywords:
  - "formazione DPI III categoria art. 77"
  - "addestramento DPI terza categoria"
  - "obbligo formazione dispositivi protezione individuale"
  - "D.Lgs. 81/08 art. 77 DPI"
  - "corso DPI lavoratori"
fonti:
  - "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81"
canonical: "https://123formazione.com/guide/formazione-dpi-terza-categoria-art-77-dlgs-81-08"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# Formazione obbligatoria per l'uso dei DPI di III categoria: art. 77 D.Lgs. 81/08

> Cosa prevede l'art. 77 del D.Lgs. 81/08 per la formazione e l'addestramento all'uso dei DPI di III categoria: contenuti, modalità, documentazione e responsabilità delle figure coinvolte.

*A cura della Redazione 123Formazione*

*Revisione: team tecnico sicurezza*

*Pubblicato: 2026-06-21 · Aggiornato: 2026-06-21*

## L'obbligo di addestramento nell'art. 77 D.Lgs. 81/08

L'art. 77 del D.Lgs. 81/08 elenca gli obblighi del datore di lavoro in materia di DPI. Il comma 4 impone di assicurare una formazione adeguata sull'uso dei DPI; il comma 5 aggiunge che, per i DPI di III categoria e per i dispositivi di protezione uditiva, è necessario un vero e proprio addestramento specifico. La distinzione tra "formazione" e "addestramento" non è formale: l'addestramento implica la prova pratica, l'esercitazione con il dispositivo e la verifica dell'apprendimento operativo.

L'addestramento deve avvenire prima che il lavoratore utilizzi il DPI in condizioni reali di rischio e deve riguardare il corretto indossamento, la regolazione al proprio fisico, la verifica del funzionamento, la rimozione in sicurezza, la manutenzione ordinaria e i criteri per riconoscere un DPI che deve essere ritirato dal servizio. Non è sufficiente consegnare il manuale di istruzioni: occorre una sessione pratica guidata da un docente competente.

La responsabilità dell'addestramento ricade sul datore di lavoro, ma nella pratica viene spesso delegata all'RSPP o a un formatore esterno qualificato. In ogni caso il datore di lavoro risponde dell'adeguatezza e dell'effettività dell'addestramento: l'eventuale delega non trasferisce la responsabilità penale e amministrativa in caso di infortuni o malattie professionali riconducibili a un uso scorretto dei DPI.

## Contenuti minimi dell'addestramento per DPI di III categoria

L'addestramento deve coprire la comprensione del rischio contro cui il DPI protegge, i limiti di protezione del dispositivo (cosa il DPI non copre e in quali condizioni non è efficace), le situazioni in cui è obbligatorio indossarlo e quelle in cui è invece controindicato o insufficiente. Questa parte teorica è necessaria perché un lavoratore che non comprende i fondamenti del rischio non è in grado di prendere le decisioni corrette in situazioni non standard.

La parte pratica deve includere: l'indossamento corretto con verifica dell'aderenza (fit check per le protezioni respiratorie, verifica dell'imbracatura per i sistemi anticaduta, corretta tecnica di inserimento per gli otoprotettori); la regolazione dei componenti regolabili; la prova di funzionamento dei meccanismi attivi (es. blocco dell'autoretrattile per i dispositivi anticaduta); la simulazione delle operazioni abituali con il DPI indossato per verificare compatibilità ed ergonomia.

Devono essere trattate anche le modalità di rimozione (doffing) in sicurezza, particolarmente critiche per i DPI chimici, e le procedure da seguire in caso di guasto o deterioramento del dispositivo durante il lavoro. L'addestramento deve considerare le condizioni ambientali effettive di utilizzo: indossare un'imbracatura in un laboratorio climatizzato è molto diverso dal farlo in un cantiere con basse temperature o in un impianto industriale con elevata umidità.

## Documentazione dell'addestramento e aggiornamento periodico

L'addestramento deve essere documentato: il registro dell'addestramento indica la data, la sede, il docente o il formatore, i contenuti trattati, la durata e i nominativi dei lavoratori partecipanti con le rispettive firme di presenza. Questa documentazione è esaminata dagli organi di vigilanza — ASL, Ispettorato del Lavoro — in caso di controllo o di infortunio e costituisce prova dell'adempimento degli obblighi del datore di lavoro.

L'addestramento deve essere rinnovato ogni volta che cambiano le condizioni che lo rendevano appropriato: sostituzione del tipo di DPI con un modello diverso, variazione del rischio, risultati della sorveglianza sanitaria che indicano che alcuni lavoratori non stanno usando correttamente i dispositivi, o semplice trascorrere del tempo indicato come intervallo di aggiornamento nella procedura aziendale. Non esiste una scadenza universale fissata dalla legge: è il datore di lavoro, in base alla valutazione del rischio, a stabilire con quale frequenza rinnovare l'addestramento.

Le verifiche periodiche della corretta applicazione dell'addestramento — ad esempio osservazioni sul campo da parte del preposto o del RSPP — permettono di individuare precocemente abitudini scorrette che si sono consolidate nel tempo, come l'uso improprio del DPI o l'omissione delle verifiche pre-utilizzo. Queste verifiche non sostituiscono l'addestramento formale ma lo integrano in una cultura della sicurezza attiva.

## Responsabilità dei lavoratori e ruolo delle figure intermedie

Il D.Lgs. 81/08, all'art. 20, impone ai lavoratori di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro, di sottoporsi ai controlli sanitari previsti e di utilizzare correttamente i DPI messi a loro disposizione secondo l'addestramento ricevuto e le indicazioni del datore di lavoro. Il rifiuto ingiustificato di indossare i DPI di III categoria, dopo che sono stati forniti e l'addestramento è stato effettuato, costituisce un'infrazione del lavoratore sanzionabile disciplinarmente e, nei casi più gravi, penalmente.

Il preposto ha il compito di sovrintendere all'attività lavorativa e di garantire che i lavoratori rispettino le disposizioni aziendali in materia di sicurezza, compreso l'uso dei DPI. Il D.Lgs. 81/08, all'art. 19, attribuisce al preposto l'obbligo di interrompere temporaneamente l'attività in caso di rischio grave e immediato e di segnalare al datore di lavoro le deficienze dei DPI e dei sistemi di protezione.

L'RLS ha il diritto di essere consultato in merito alla valutazione dei rischi e alla scelta dei DPI, di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente e di far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. La partecipazione dell'RLS nella fase di selezione e test dei DPI di III categoria può migliorare significativamente l'accettazione dei dispositivi da parte dei lavoratori.

## Corsi correlati

- [Formazione Sicurezza Lavoratori — Rischio Alto](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/sicurezza-lavoratori-alto)
- [Lavori in Quota](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/lavori-quota)

## Fonti

- [D.Lgs. 81/08 – Art. 77 (Obblighi del datore di lavoro in materia di DPI)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81)

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