Corso RSPP Datore di Lavoro (RSPP DdL) — 16/32/48 ore in base al rischio
Corso RSPP Datore di Lavoro 16/32/48 ore in base al rischio aziendale. E-learning ammesso per rischio basso e medio. Attestato valido in tutta Italia.
In breve
Corso RSPP Datore di Lavoro 16/32/48 ore in base al rischio aziendale. E-learning ammesso per rischio basso e medio. Attestato valido in tutta Italia.
- Durata
- 16 ore (rischio basso) / 32 ore (rischio medio) / 48 ore (rischio alto)
- Aggiornamento
- Aggiornamento quinquennale: 6 / 10 / 14 ore in base al livello di rischio
- Normativa
- D.Lgs 81/08 artt. 34 e 17 c.1 lett. b — Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025
- Modalità
- In aula, Videoconferenza, E-learning (solo rischio basso e medio)
- Attestato
- Nominativo, conforme Accordo Stato-Regioni, valido in tutta Italia
- Categoria
- RSPP/ASPP
Durata
16 ore (rischio basso) / 32 ore (rischio medio) / 48 ore (rischio alto)
Aggiornamento
Aggiornamento quinquennale: 6 / 10 / 14 ore in base al livello di rischio
Normativa
D.Lgs 81/08 artt. 34 e 17 c.1 lett. b — Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025
Il corso RSPP Datore di Lavoro (RSPP DdL) è obbligatorio per il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione nella propria azienda, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 81/08. Questa possibilità è ammessa per le aziende di dimensioni contenute, individuate dall’allegato II del Testo Unico (ad esempio aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, agricole o zootecniche fino a 10, della pesca fino a 20, e altre attività con i limiti previsti).
La durata del corso è modulata in base al livello di rischio dell’azienda, individuato sulla base del codice ATECO secondo le tabelle dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: 16 ore per le aziende a rischio basso, 32 ore per quelle a rischio medio e 48 ore per quelle a rischio alto. L’aggiornamento quinquennale obbligatorio è anch’esso modulato sul rischio: 6 ore (basso), 10 ore (medio) e 14 ore (alto).
Il nuovo Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha riorganizzato il quadro della formazione sicurezza confermando i percorsi RSPP DdL strutturati per livello di rischio e introducendo precisazioni operative su tracciamento, verifica dell’identità del partecipante e requisiti dell’aula virtuale. I corsi già completati ai sensi dell’Accordo del 2011 mantengono la propria validità secondo il regime transitorio previsto.
Il corso RSPP DdL può essere erogato in modalità e-learning per le aziende a rischio basso e medio, mentre per il rischio alto è richiesta la frequenza in aula o in videoconferenza sincrona, data la complessità dei contenuti tecnici. È prevista in ogni caso una frequenza minima del 90% delle ore e il superamento di una verifica finale di apprendimento.
Anche svolgendo direttamente i compiti di RSPP, il datore di lavoro non si esime dagli obblighi di designazione del medico competente nei casi previsti, di nomina del RLS, degli addetti antincendio e primo soccorso, e di redazione del DVR. Il corso RSPP DdL fornisce gli strumenti per organizzare correttamente il sistema di prevenzione aziendale e per assolvere agli obblighi non delegabili dell’art. 17 del D.Lgs 81/08.
A chi è rivolto
- ✓Datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di RSPP nella propria azienda (art. 34 D.Lgs 81/08)
- ✓Titolari di micro e piccole imprese con codice ATECO a rischio basso, medio o alto
- ✓Imprenditori artigiani, commercianti e professionisti con dipendenti
- ✓Amministratori di società che ricoprono la qualifica di datore di lavoro ai fini del Testo Unico
- ✓Datori di lavoro che devono effettuare l’aggiornamento quinquennale obbligatorio
Obiettivi del corso
- ●Conoscere obblighi e responsabilità del datore di lavoro previsti dal D.Lgs 81/08, in particolare gli obblighi non delegabili (art. 17)
- ●Saper valutare i rischi aziendali e redigere o aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- ●Organizzare il sistema di prevenzione aziendale, designando le figure obbligatorie (RLS, medico competente, addetti emergenze)
- ●Gestire correttamente gli appalti, i contratti d’opera e il DUVRI ai sensi dell’art. 26
- ●Saper individuare e applicare le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione
- ●Promuovere informazione, formazione e addestramento di lavoratori, preposti e dirigenti (artt. 36-37)
- ●Riconoscere il proprio ruolo nella gestione delle emergenze, dell’antincendio e del primo soccorso
Programma
- 1.Quadro normativo, obblighi del datore di lavoro e responsabilità penali e civili (D.Lgs 81/08 e D.Lgs 231/2001)
- 2.Obblighi non delegabili del datore di lavoro: valutazione dei rischi e designazione del RSPP (art. 17)
- 3.Il sistema di prevenzione aziendale: RSPP, ASPP, RLS, medico competente, addetti emergenze
- 4.I criteri e gli strumenti per la valutazione dei rischi e la redazione del DVR (artt. 28-29)
- 5.Rischi specifici dei luoghi di lavoro: infortunistici, igienico-ambientali, organizzativi
- 6.Gestione degli appalti e dei contratti d’opera: art. 26 e DUVRI
- 7.La gestione delle emergenze, dell’antincendio e del primo soccorso
- 8.Sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente
- 9.Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, preposti e dirigenti
- 10.I DPI: criteri di scelta, uso e manutenzione
- 11.La consultazione e partecipazione del RLS, la riunione periodica (art. 35)
- 12.Statistiche infortunistiche, near miss e cultura della sicurezza in azienda
- 13.Approfondimenti specifici sui rischi del settore ATECO di appartenenza (per rischio medio e alto)
Modalità di erogazione
Domande frequenti
Quando il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP?
L’art. 34 del D.Lgs 81/08, integrato dall’allegato II, individua i casi in cui il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP: si tratta di aziende di dimensioni contenute (ad esempio fino a 30 lavoratori per le aziende artigiane e industriali, fino a 10 per le agricole, fino a 20 per la pesca, oltre alle altre tipologie indicate dall’allegato).
Quante ore dura il corso RSPP Datore di Lavoro?
La durata è modulata sul livello di rischio aziendale: 16 ore per rischio basso, 32 ore per rischio medio e 48 ore per rischio alto. Il livello di rischio si individua sulla base del codice ATECO secondo le tabelle dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Come si determina il livello di rischio aziendale?
Il livello di rischio (basso, medio o alto) è individuato dal codice ATECO dell’attività prevalente dell’azienda, secondo le tabelle allegate all’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. In caso di attività plurime si fa riferimento al rischio più elevato presente in azienda.
Il corso RSPP DdL si può fare in e-learning?
Sì, per le aziende a rischio basso e medio è ammessa l’erogazione integrale in modalità e-learning. Per il rischio alto è invece richiesta la frequenza in aula o in videoconferenza sincrona, data la complessità dei contenuti tecnici.
Ogni quanto va aggiornato il corso RSPP DdL?
L’aggiornamento è quinquennale e dura 6 ore per il rischio basso, 10 ore per il rischio medio e 14 ore per il rischio alto. Anche l’aggiornamento può essere svolto in e-learning indipendentemente dal livello di rischio.
Il datore di lavoro RSPP DdL deve fare anche i Moduli A, B e C?
No. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP segue il percorso specifico previsto dall’art. 34 (16/32/48 ore) e non i Moduli A, B e C previsti dall’art. 32 per gli RSPP e gli ASPP esterni o interni dipendenti.
Se cambio settore ATECO devo rifare il corso?
Se il cambio di settore comporta un passaggio a un livello di rischio superiore (ad esempio da basso a medio o alto) è necessario integrare la formazione con il delta di ore necessario per raggiungere il monte ore previsto per il nuovo livello di rischio.
Posso svolgere io l’RSPP anche se ho dipendenti che superano i limiti dell’allegato II?
No. Superati i limiti dimensionali fissati dall’allegato II del D.Lgs 81/08 il datore di lavoro non può più svolgere direttamente i compiti di RSPP ed è tenuto a designare un RSPP esterno o un dipendente interno in possesso dei requisiti di cui all’art. 32.
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