- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
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- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva — D.Lgs. 81/2008 art. 32 · Normattiva — D.Lgs. 195/2003 (requisiti RSPP/ASPP)
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Il quadro normativo: dall'art. 32 al D.Lgs. 195/2003
I requisiti professionali di RSPP e ASPP sono definiti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08, che ha assorbito e aggiornato quanto già stabilito dal D.Lgs. 195/2003. Quest'ultimo aveva introdotto per la prima volta i requisiti di capacità e idoneità tecnico-professionale per le figure del Servizio di Prevenzione e Protezione, stabilendo che l'accesso al ruolo richiedesse sia un titolo di studio minimo sia una formazione specifica certificata.
L'art. 32 del Testo Unico disciplina quindi i "requisiti, le capacità e i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni". La norma prevede tre livelli: il requisito formale (titolo di studio), il requisito formativo (corsi con attestato) e, per alcuni casi, la possibilità di esonero parziale dalla formazione in presenza di specifici titoli accademici.
Questo quadro non è immobile: il nuovo Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha introdotto precisazioni sulla tracciabilità della formazione e sui requisiti dei provider, senza però modificare i requisiti di accesso al ruolo che restano ancorati all'art. 32 e agli Accordi Stato-Regioni del 2006 e 2016.
Titolo di studio minimo e categorie di esonero
Il requisito di studio base richiesto dall'art. 32 per accedere al percorso formativo di RSPP e ASPP è il diploma di istruzione secondaria superiore. Chi non possiede almeno un diploma di scuola superiore non può intraprendere il percorso A+B+C e assumere il ruolo, indipendentemente dall'esperienza professionale maturata.
La norma prevede però un sistema di esoneri parziali per i possessori di determinati titoli universitari. In particolare, sono esonerati dalla frequenza dei Moduli A e B — e possono quindi accedere direttamente al Modulo C per il ruolo di RSPP — i laureati in classi specificamente individuate dall'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 195/2003, tra cui: ingegneria della sicurezza e protezione industriale, scienze e tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, altre lauree equipollenti elencate dal decreto.
L'esonero è parziale: libera dall'obbligo di frequentare il Modulo A (28 ore) e il Modulo B (48 ore comuni + eventuali SP), ma non elimina l'obbligo del Modulo C (24 ore) per chi vuole svolgere il ruolo di RSPP. In assenza di laurea abilitante, il percorso completo A+B+C rimane l'unica via regolare per assumere l'incarico di RSPP; per il ruolo di ASPP è sufficiente il completamento dei Moduli A+B.
Una precisazione importante: l'esonero riguarda la formazione iniziale e non impatta sull'obbligo di aggiornamento quinquennale, che decorre dall'assunzione effettiva del ruolo indipendentemente dal titolo accademico posseduto.
Il percorso formativo: Modulo A, B e C
Il percorso formativo di RSPP è strutturato in tre moduli progressivi. Il Modulo A, della durata di 28 ore, fornisce la base giuridico-normativa comune a RSPP e ASPP: il quadro legislativo italiano ed europeo, i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, la struttura del D.Lgs. 81/08, il sistema sanzionatorio e i principi di valutazione dei rischi. Il Modulo A è propedeutico ai moduli successivi e, una volta conseguito, non va ripetuto anche se si cambia settore o azienda.
Il Modulo B, della durata di 48 ore (modulo comune) eventualmente integrato dai moduli di specializzazione SP1-SP4 per i settori a rischio più elevato, è la parte tecnica del percorso: individua, analizza e valuta i rischi specifici dei luoghi di lavoro — infortunistici, igienico-ambientali, trasversali e organizzativi. I moduli SP aggiuntivi riguardano i macrosettori agricoltura-pesca (SP1, 12 ore), cave-costruzioni (SP2, 16 ore), sanità residenziale (SP3, 12 ore) e chimico-petrolchimico (SP4, 16 ore). La durata totale del Modulo B può quindi variare tra le 48 e le 68 ore in funzione del settore di attività dell'azienda.
Il Modulo C, riservato al solo RSPP e della durata di 24 ore, completa il percorso con le competenze gestionali e relazionali: sistemi di gestione della sicurezza (SGSL), tecniche di comunicazione, progettazione e valutazione della formazione, gestione della riunione periodica ex art. 35, relazioni con gli enti di vigilanza. Il Modulo C non è ammesso in modalità e-learning: richiede la frequenza in aula o in videoconferenza sincrona per la natura esperienziale dei contenuti.
Attestati validi e regime transitorio
Al termine di ciascun modulo viene rilasciato un attestato nominativo, valido su tutto il territorio nazionale, che certifica la frequenza e il superamento della verifica di apprendimento. La verifica finale prevede in genere un test a risposta multipla con soglia minima di risposte corrette (tipicamente il 70%) per il superamento; il Modulo C include anche una valutazione pratica o un colloquio. La frequenza minima richiesta è del 90% delle ore previste per ciascun modulo.
Gli attestati conseguiti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 mantengono la propria validità anche dopo l'entrata in vigore dell'Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025. Il regime transitorio previsto dall'Accordo del 2025 tutela chi aveva già avviato il percorso secondo le regole previgenti, senza imporre la ripetizione di moduli già completati. I dettagli del regime transitorio e le date di riferimento devono essere verificati con il provider formativo, in quanto la loro applicazione dipende dalla specifica situazione del candidato.
Per chi possiede attestati conseguiti prima dell'Accordo del 2016 — con le regole dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 — la situazione è analoga: gli attestati conservano validità come base formativa per il ruolo, ma l'aggiornamento quinquennale deve rispettare le indicazioni degli accordi più recenti. In caso di dubbio sulla validità di attestati datati, è opportuno consultare un professionista o contattare l'ente formativo che ha rilasciato la certificazione.
La nomina formale con lettera d'incarico
Il possesso degli attestati è condizione necessaria ma non sufficiente per ricoprire il ruolo di RSPP o ASPP: la nomina deve essere formalizzata con un atto scritto, la cosiddetta lettera di nomina o lettera d'incarico. Si tratta di un documento firmato dal datore di lavoro, che individua il nominativo della persona incaricata, il ruolo assegnato (RSPP o ASPP), la data di decorrenza dell'incarico e il riferimento normativo (art. 17 e 31 del D.Lgs. 81/08 per il RSPP; art. 31 per l'ASPP).
Per l'RSPP esterno, la formalizzazione avviene attraverso un contratto di consulenza che deve definire chiaramente l'oggetto dell'incarico, le attività comprese nel servizio, la periodicità dei sopralluoghi e le modalità di reportistica. Un contratto generico o una semplice comunicazione informale non è sufficiente: in caso di accesso ispettivo, l'organo di vigilanza verifica l'esistenza di un rapporto formalizzato e la coerenza tra quanto contrattualmente previsto e l'effettivo svolgimento del servizio.
Il nominativo del RSPP deve essere comunicato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e riportato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell'art. 28 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/08. La documentazione relativa alla nomina — lettera di incarico, attestati di formazione, eventuali aggiornamenti — deve essere conservata agli atti aziendali e resa disponibile su richiesta degli organi di vigilanza. Una buona prassi è riunire tutta questa documentazione in un fascicolo dedicato al Servizio di Prevenzione e Protezione, aggiornato a ogni rinnovo o modifica dell'incarico.
Domande frequenti
Chi può fare l’RSPP?
L’RSPP può essere il datore di lavoro stesso (nelle aziende fino a 30 dipendenti in alcuni settori) oppure un lavoratore interno o un consulente esterno con specifici requisiti formativi. Deve aver completato i Moduli A, B e C dell’Accordo Stato-Regioni 26/01/2006.
Qual è la differenza tra RSPP e ASPP?
L’RSPP (Responsabile) coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione ed è nominato dal datore di lavoro. L’ASPP (Addetto) supporta l’RSPP nelle attività di prevenzione. Entrambi devono seguire i Moduli A e B; solo l’RSPP deve completare anche il Modulo C.
Quanto dura la formazione RSPP?
La formazione RSPP si articola in: Modulo A (28 ore, comune a tutti i settori), Modulo B (60-68 ore, specifico per macrosettore ATECO), Modulo C (24 ore, solo per RSPP). Totale: 112-120 ore. L’aggiornamento quinquennale è di 40 ore.
Il datore di lavoro può fare l’RSPP?
Sì, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP nelle aziende fino a 30 dipendenti (o 200 in alcuni settori a basso rischio). Deve però seguire un corso specifico di formazione (16-48 ore a seconda del settore) e l’aggiornamento periodico.
Quali requisiti deve avere l’RSPP?
L’art. 32 del D.Lgs 81/08 richiede il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e la frequenza, con verifica finale, dei corsi corrispondenti ai Moduli A, B e C dell’Accordo Stato-Regioni. Sono previste alcune esenzioni per i possessori di specifiche lauree (es. classi tecnico-scientifiche) limitatamente al Modulo A. Per gli ASPP è richiesta la frequenza dei soli Moduli A e B.
Ogni quanto si aggiorna l’RSPP e l’ASPP?
L’aggiornamento è obbligatorio con cadenza quinquennale: 40 ore per l’RSPP e 20 ore per l’ASPP, ripartibili anche in più momenti nell’arco dei cinque anni. L’aggiornamento riguarda l’evoluzione normativa, l’organizzazione e gestione della sicurezza, i rischi e le tecniche di comunicazione. Il mancato aggiornamento entro la scadenza fa decadere i requisiti per svolgere il ruolo.
Vedi tutte le FAQ: FAQ RSPP e ASPP — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva — D.Lgs. 81/2008 art. 32 (normattiva.it)
- Normattiva — D.Lgs. 195/2003 (requisiti RSPP/ASPP) (normattiva.it)
Fonti
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