Vai al contenuto principaleSalta al contenuto principale
Vuoi diventare Ambassador?CLICCA QUI
Sicurezza per settore

Sicurezza sul lavoro per parrucchieri ed estetisti: guida completa agli obblighi D.Lgs 81/08

I saloni di parrucchiere e i centri estetici presentano una combinazione di rischi chimici, biologici, ergonomici e fisici che richiedono una valutazione dei rischi accurata e una formazione specifica dei lavoratori. Questa guida illustra gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 per il settore, dalle figure della sicurezza alla sorveglianza sanitaria, con riferimento alle sanzioni applicabili.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 30 giugno 2026 · Tempo di lettura 17 min

Categoria
Sicurezza per settore
Pubblicato
30 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
30 giugno 2026
Tempo di lettura
17 min (3438 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) · INAIL – Rischi nel settore parrucchieri ed estetisti · EUR-Lex – Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH)

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2026

Rischi specifici del settore: biologico, chimico, ergonomico e fisico

I saloni di parrucchiere e i centri estetici sono ambienti in cui la concentrazione di rischi distinti è più elevata di quanto si percepisca a prima vista. Il personale opera a contatto diretto con i clienti per l'intera giornata lavorativa, manipola agenti chimici classificati come pericolosi, mantiene posture statiche prolungate e lavora in ambienti con microclima condizionato dalla presenza di vapori, polveri di cheratina e aerosol da lacche e fissativi.

Il rischio chimico è strutturale: tinte ossidative, decoloranti con persolfati, permanenti, fissativi, lacche e prodotti per trattamenti chimici dei capelli contengono sostanze classificate come irritanti, sensibilizzanti o cancerogene ai sensi del Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008. L'esposizione cutanea e per inalazione ai persolfati, in particolare, è una delle principali cause professionali di dermatiti allergiche da contatto e di asma professionale tra i parrucchieri.

Il rischio biologico deriva dal contatto con sangue e liquidi biologici durante le operazioni di manicure, pedicure, epilazione e trattamenti estetici che comportano microabrasioni cutanee, nonché dal rischio di punture accidentali con aghi o forbici e dall'esposizione a micosi cutanee trasmissibili. Il rischio ergonomico comprende la postura statica in piedi per molte ore, movimenti ripetitivi degli arti superiori durante taglio, piegatura e massaggi, e la movimentazione di carichi (prodotti, attrezzature). A questi si aggiungono il rischio fisico da microclima sfavorevole (calore da caschi e piastre) e il rischio da radiazioni ottiche artificiali per i centri estetici dotati di apparecchiature laser e IPL.

Formazione obbligatoria: lavoratori a rischio alto, 12 ore e aggiornamento 6 ore

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (Rep. n. 221/CSR) ha definito i percorsi formativi minimi per i lavoratori di tutti i settori, classificando le attività in tre livelli di rischio: basso, medio e alto. Le attività di parrucchiere ed estetista rientrano nel livello di rischio alto, in ragione dell'esposizione a rischi chimici, biologici ed ergonomici significativi. Per i lavoratori di questo settore la formazione specifica obbligatoria è pertanto di 12 ore complessive, di cui 4 ore di formazione generale comune a tutti i settori e 8 ore di formazione specifica per il livello di rischio alto.

L'aggiornamento periodico è obbligatorio ogni cinque anni e prevede un modulo di almeno 6 ore. La formazione deve essere erogata prima dell'adibizione alla mansione specifica e non può essere sostituita da auto-formazione o dalla sola consegna di materiale informativo. I contenuti del percorso formativo devono coprire i rischi realmente presenti nel salone o nel centro estetico: rischio chimico da agenti pericolosi, rischio biologico, rischio ergonomico da postura statica e movimenti ripetitivi, uso corretto dei DPI, procedure di emergenza. Il datore di lavoro è tenuto a conservare tutta la documentazione formativa (registri di presenze, attestati, programmi didattici) per almeno cinque anni e a renderla disponibile agli organi di vigilanza in caso di ispezione.

L'Accordo SR Rep. n. 78/CSR del 17 aprile 2025, che aggiorna i precedenti accordi del 2011 e del 2016, conferma la struttura della formazione e introduce ulteriori precisazioni sui contenuti e sulle modalità di erogazione, con specifico riferimento alla possibilità di erogare in modalità e-learning i moduli di formazione generale per i soli lavoratori che abbiano già una pregressa formazione documentata. Per le nuove assunzioni senza esperienza pregressa, la formazione deve comunque includere una componente pratica documentabile.

DPI obbligatori: guanti in nitrile, mascherine FFP2/FFP3 e occhiali splash

La selezione dei Dispositivi di Protezione Individuale per i lavoratori del settore deve essere effettuata in base alla valutazione dei rischi, come previsto dal Titolo III Capo II del D.Lgs. 81/08 e dall'art. 74 e seguenti. Non esiste una dotazione standard applicabile a ogni salone o centro estetico, ma alcune categorie di DPI sono costantemente necessarie in ragione dei rischi strutturali del settore.

Per il rischio chimico da tinte, decoloranti e prodotti chimici per capelli, i guanti in nitrile sono i dispositivi di protezione delle mani indicati: il nitrile garantisce una resistenza chimica superiore al lattice nei confronti dei persolfati e dei perossidi presenti nei prodotti decoloranti, e non causa le reazioni allergiche associate alle proteine del lattice naturale. I guanti devono essere conformi alla norma UNI EN 374 per la resistenza chimica e devono essere sostituiti ad ogni applicazione di prodotto chimico, senza riutilizzo. Lo spessore minimo raccomandato è 0,1 mm per i guanti monouso e 0,4 mm per quelli riutilizzabili destinati a lavori prolungati.

Per la protezione delle vie respiratorie durante le operazioni di miscelazione e applicazione di polveri decoloranti, sono indicati i facciali filtranti FFP2 per esposizioni moderate e FFP3 per quelle più intense o prolungate. Le mascherine chirurgiche non offrono protezione contro le polveri di persolfato e non sono DPI ai sensi del Regolamento UE 2016/425: la distinzione tra mascherina chirurgica (dispositivo medico) e facciale filtrante (DPI) è fondamentale per la corretta protezione del lavoratore. Gli occhiali protettivi a tenuta (tipo splash goggles) sono necessari durante la miscelazione e l'applicazione di prodotti chimici con rischio di schizzi, in particolare per decoloranti e permanenti con componenti ossidanti. Per i centri estetici che eseguono trattamenti con laser o IPL, occhiali con filtri specifici per la lunghezza d'onda dello strumento sono obbligatori per il tecnico e per il cliente.

Il datore di lavoro deve fornire i DPI gratuitamente, consegnarli con documentazione scritta firmata dal lavoratore, garantirne la manutenzione e la sostituzione programmata, e formare e addestrare i lavoratori al loro corretto utilizzo. L'addestramento all'uso dei DPI è un obbligo autonomo previsto dall'art. 77 comma 4 del D.Lgs. 81/08 e non può essere sostituito dalla sola formazione teorica in aula.

Rischio chimico: agenti pericolosi, schede SDS e obblighi del Regolamento CE 1907/2006

Il Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/08 disciplina la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici pericolosi. In un salone di parrucchiere o in un centro estetico, le sostanze chimiche classificate come pericolose ai sensi del Regolamento CLP includono: persolfati di ammonio, potassio e sodio (presenti nei decoloranti, classificati come sensibilizzanti respiratori e cutanei di categoria 1), perossido di idrogeno (ossidante, irritante e potenzialmente corrosivo in concentrazioni elevate), p-fenilendiammina e derivati (presenti nelle tinte ossidative, classificati come sensibilizzanti cutanei di categoria 1), formaldeide (usata in alcuni trattamenti di stiratura chimica, classificata come cancerogena di categoria 1B e sensibilizzante), ammoniaca (presente come alcalinizzante in tinte e decoloranti) e acetone e solventi in lacche e smalti.

Il Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) impone ai produttori e ai distributori di sostanze e miscele pericolose la predisposizione e l'aggiornamento delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) in 16 sezioni. Il datore di lavoro è tenuto a raccogliere le SDS di tutti i prodotti chimici utilizzati nel salone, conservarle in forma accessibile al personale (anche in versione cartacea in caso di emergenza), e utilizzarle come base per la valutazione del rischio chimico nel DVR. Le SDS devono essere aggiornate ogni volta che vengono riviste dal fornitore e comunque non più vecchie di tre anni.

La valutazione del rischio chimico deve classificare l'esposizione come irrilevante per la salute oppure non irrilevante, con conseguenti obblighi differenziati. Nella quasi totalità dei saloni e dei centri estetici la valutazione conclude per un rischio chimico non irrilevante per la salute, con conseguente obbligo di sorveglianza sanitaria, DPI chimici adeguati, ventilazione locale dei punti di miscelazione e applicazione, e formazione specifica sull'etichettatura CLP e sull'uso delle SDS. Eventuali prodotti contenenti formaldeide in concentrazioni superiori allo 0,1% devono essere segnalati con la classificazione di cancerogeno e il datore di lavoro deve attuare le misure del Titolo IX Capo II (agenti cancerogeni e mutageni), inclusa la sostituzione del prodotto con alternative meno pericolose ove tecnicamente possibile.

Rischio biologico: Titolo X del D.Lgs. 81/08, epatite, micosi e punture accidentali

Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 (articoli 266-286) disciplina la protezione dei lavoratori esposti ad agenti biologici. In un centro estetico che esegue trattamenti di manicure, pedicure, ceretta, piercing o tatuaggi, la probabilità di contatto con sangue o liquidi biologici dei clienti è concreta e strutturale. Gli agenti biologici di interesse in questi contesti comprendono: virus dell'epatite B (HBV) e C (HCV), trasmissibili attraverso strumenti taglienti o pungenti contaminati da sangue; funghi dermatofiti responsabili di micosi cutanee e delle unghie (tinea pedis, onicomicosi), trasmissibili per contatto diretto con cute o attrezzature contaminate; virus del papilloma umano (HPV) in presenza di verruche plantari; e, in misura minore, pediculosi nei contesti parrucchieri.

La valutazione del rischio biologico deve classificare gli agenti presenti secondo i Gruppi definiti dall'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08: HBV e HCV rientrano nel Gruppo 3 (agenti che possono causare malattie gravi, con rischio di diffusione nella collettività). Il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione collettive e individuali proporzionate. Le misure collettive comprendono: procedure scritte per la decontaminazione e sterilizzazione degli strumenti riutilizzabili (pinzette, forbici, limette metalliche), uso di strumenti monouso ove possibile (aghi, lime cartonate, kit manicure usa e getta), procedure di pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro e delle vaschette per i piedi, protocollo per la gestione degli infortuni da puntura accidentale con strumenti taglienti.

Le misure individuali comprendono guanti in nitrile o lattice per tutte le operazioni con rischio di contatto con sangue o liquidi biologici, e formazione specifica sulle procedure di prevenzione. Il medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, verifica lo stato vaccinale dei lavoratori per l'epatite B (la vaccinazione HBV è fortemente consigliata e in molte realtà del settore viene offerta dal datore di lavoro) e valuta eventuali condizioni di immunodepressione. In caso di puntura accidentale con strumento potenzialmente contaminato, deve essere attivato immediatamente il protocollo post-esposizione: lavaggio abbondante con acqua e sapone, segnalazione al medico competente e, se necessario, invio in pronto soccorso per valutazione di profilassi post-esposizione.

Ergonomia: MMC, postura statica e art. 168 D.Lgs. 81/08

Il rischio ergonomico nei saloni di parrucchiere e nei centri estetici è tra i più rilevanti dal punto di vista della salute a lungo termine dei lavoratori, ma è spesso il meno presidiato. I parrucchieri trascorrono la maggior parte della giornata lavorativa in posizione eretta, con frequenti flessioni e torsioni del rachide, movimenti ripetitivi degli arti superiori (taglio, pettinatura, applicazione di prodotti) e posture statiche degli arti inferiori. Questo profilo ergonomico è associato a un rischio elevato di disturbi muscolo-scheletrici a carico del rachide lombare e cervicale, delle spalle e degli arti superiori.

Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e l'art. 168 in particolare disciplinano la movimentazione manuale dei carichi (MMC), definendo gli obblighi del datore di lavoro in materia di valutazione del rischio, misure preventive e formazione. Nei saloni e nei centri estetici la MMC è limitata rispetto ad altri settori, ma include lo spostamento di carrelli attrezzati, la movimentazione di colli di prodotti e, nei centri estetici con lettini di trattamento, la gestione dei pazienti durante i trattamenti corpo.

La valutazione del rischio ergonomico da postura statica prolungata deve tenere conto del numero di ore di lavoro in piedi, dell'organizzazione dei turni, della disponibilità di sedute ergonomiche per le operazioni che lo consentono (ad esempio la piega o l'asciugatura), delle pause programmate e della rotazione dei compiti. Le misure preventive comprendono: pavimentazioni antifatica, calzature ergonomiche con suola ammortizzante, sedute regolabili per le operazioni sedentarie, organizzazione dei turni con pause regolari, e formazione specifica sulla postura corretta durante le operazioni di taglio e applicazione prodotti. Il medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, monitora i disturbi muscolo-scheletrici e può suggerire misure organizzative al datore di lavoro.

Microclima e ventilazione: vapori chimici e ricambio d'aria

Il microclima degli ambienti di lavoro nei saloni di parrucchiere e nei centri estetici è influenzato da molteplici fattori: la presenza di apparecchiature che producono calore (caschi, piastre, forni per ceretta calda), l'uso di prodotti chimici volatili (lacche, acetone, fissativi, ammoniaca da tinte), la densità di presenza di clienti e operatori in spazi spesso ridotti. Il Titolo III del D.Lgs. 81/08 e gli allegati IV e XLIV disciplinano i requisiti minimi degli ambienti di lavoro, inclusi quelli relativi alla qualità dell'aria.

La ventilazione è uno degli strumenti principali di prevenzione del rischio chimico per inalazione: un sistema di ricambio d'aria adeguato riduce la concentrazione di vapori e polveri chimiche nell'ambiente di lavoro. Nei saloni che utilizzano regolarmente polveri decoloranti o prodotti con ammoniaca, il sistema di ventilazione deve garantire un ricambio d'aria sufficiente a mantenere le concentrazioni di sostanze volatili al di sotto dei valori limite di esposizione professionale (OEL) definiti dalla Direttiva UE 2017/164 e recepiti nel D.Lgs. 81/08. Nei centri estetici che utilizzano acetone per la rimozione di smalti in gel o prodotti con solventi organici, lo stesso principio si applica con riferimento ai valori limite per questi composti.

La ventilazione naturale, attraverso l'apertura di finestre e porte, non è sempre sufficiente, soprattutto nelle stagioni fredde quando i locali vengono tenuti chiusi. In questi casi è opportuno installare sistemi di aspirazione localizzata nei punti di miscelazione dei prodotti (ad esempio sopra la postazione di miscelazione tinte) e garantire comunque un ricambio d'aria minimo mediante ventilazione meccanica. La valutazione del rischio chimico deve includere la misurazione o stima dell'esposizione alle sostanze volatili presenti, da comparare con gli OEL, e specificare le misure di controllo adottate.

DVR per saloni mono-operatore e con dipendenti

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento fondante del sistema di sicurezza in qualsiasi luogo di lavoro. L'art. 17 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la sua elaborazione è un obbligo non delegabile del datore di lavoro. In un salone di parrucchiere o in un centro estetico con almeno un dipendente, il DVR deve essere redatto per iscritto, datato, timbrato e firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP, dal medico competente (ove nominato) e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ove eletto o designato.

Il DVR deve identificare tutti i rischi presenti nella specifica realtà lavorativa — non si tratta di un documento standardizzato applicabile a tutti i saloni in modo identico — e definire le misure di prevenzione e protezione, i DPI necessari, le procedure di emergenza e il programma delle misure adottate. Deve essere aggiornato ogni volta che intervengono modifiche significative al processo di lavoro, all'organizzazione, ai prodotti utilizzati o in seguito a infortuni o malattie professionali. In assenza di variazioni, è comunque buona prassi riesaminarlo almeno ogni tre anni.

Per i saloni mono-operatore — il titolare che lavora da solo senza dipendenti — la situazione normativa è diversa: il lavoratore autonomo senza dipendenti non è soggetto agli stessi obblighi del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, ma è tenuto agli obblighi previsti dall'art. 21 per i lavoratori autonomi: utilizzo di attrezzature conformi, uso di DPI adeguati, adempimento degli obblighi formativi (ove previsti dalla normativa specifica) e cooperazione con il committente in materia di sicurezza quando opera presso locali altrui. Questo significa che il titolare mono-operatore non ha l'obbligo di redigere il DVR scritto, ma deve comunque adottare misure di prevenzione proporzionate ai rischi presenti nella sua attività.

Non appena il salone assume anche un solo dipendente — anche a tempo determinato, a chiamata o part-time — scattano tutti gli obblighi del datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08: elaborazione del DVR, nomina dell'RSPP (o assunzione diretta del ruolo da parte del titolare con il corso abilitante), nomina degli addetti all'antincendio e al primo soccorso, informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, sorveglianza sanitaria ove necessaria.

Sorveglianza sanitaria: art. 41 D.Lgs. 81/08 e periodicità delle visite

L'art. 41 del D.Lgs. 81/08 disciplina la sorveglianza sanitaria, definendo quando è obbligatoria, chi la esegue e quali effetti giuridici produce. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori esposti a rischi per cui la normativa prevede esplicitamente tale obbligo: rischio chimico non irrilevante (art. 229), rischio biologico da agenti di Gruppo 2 e superiori (art. 279), rischio da movimentazione manuale dei carichi (art. 168), rischio da radiazioni ottiche artificiali per i centri estetici con laser e IPL (art. 218). Nei saloni di parrucchiere e nei centri estetici, in ragione dei rischi strutturalmente presenti, la sorveglianza sanitaria è normalmente obbligatoria per tutti i dipendenti.

Il medico competente — professionista con specifica abilitazione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 81/08 — viene nominato dal datore di lavoro e collabora alla valutazione dei rischi, effettua le visite mediche e rilascia i giudizi di idoneità alla mansione specifica. Le visite possono essere: preventive (prima dell'assunzione o del trasferimento a mansione con rischio), periodiche (con frequenza definita dal medico competente in base ai rischi, normalmente annuale o biennale per i rischi presenti nel settore), su richiesta del lavoratore, in caso di variazione del giudizio di idoneità, e alla ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni.

Il giudizio di idoneità alla mansione specifica può essere: idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni, inidoneo temporaneamente, inidoneo in modo permanente. In caso di giudizio di inidoneità o di idoneità con limitazioni, il datore di lavoro deve adibire il lavoratore a mansioni compatibili con il giudizio medico. Il registro delle visite mediche e i giudizi di idoneità devono essere conservati dal medico competente per la durata prevista dalla legge (fino a dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro per la maggior parte delle esposizioni).

Sanzioni: tabella con riferimenti agli artt. 55-58 D.Lgs. 81/08

Il D.Lgs. 81/08 prevede un articolato sistema sanzionatorio a carico del datore di lavoro, del dirigente e del preposto che non adempiono agli obblighi previsti. Le principali fattispecie sanzionatorie di rilievo per i saloni di parrucchiere e i centri estetici sono disciplinate negli artt. 55, 56, 57 e 58.

L'art. 55 comma 1 sanziona la mancata elaborazione del DVR (per i datori di lavoro con dipendenti) con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.739 a 7.014 euro; la medesima sanzione si applica alla mancata nomina del RSPP. L'art. 55 comma 5 sanziona la mancata nomina del medico competente nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644 a 6.576 euro. L'art. 55 comma 5 lettera d sanziona la mancata effettuazione della valutazione dei rischi da agenti chimici (quando il rischio è non irrilevante) e da agenti biologici con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644 a 6.576 euro.

L'art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, in combinato disposto con l'art. 55 comma 5 lettera c, sanziona il datore di lavoro che non fornisce ai lavoratori le informazioni e la formazione obbligatorie con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro. La mancata fornitura dei DPI obbligatori, ai sensi dell'art. 77 in combinato con l'art. 55 comma 5 lettera f, comporta l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644 a 6.576 euro. Per la mancata adozione delle misure di prevenzione incendi (art. 46 D.Lgs. 81/08) in assenza di designazione degli addetti antincendio o di mancata formazione degli stessi, la sanzione è l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 819 a 4.098 euro. I valori delle ammende sono periodicamente rivalutati: occorre sempre verificare la versione aggiornata del testo normativo.

Le sanzioni amministrative previste dall'art. 58 si applicano agli obblighi di natura più procedurale, come la mancata tenuta del registro degli infortuni o la mancata comunicazione all'INAIL degli infortuni denunciabili. Occorre infine ricordare che le violazioni in materia di sicurezza possono configurare, in caso di infortuni con lesioni o decesso del lavoratore, anche responsabilità penale ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose), con aggravante specifica per la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. La responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 si applica anche alle società che gestiscono saloni e centri estetici in forma associata.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Antincendio — Domande Frequenti sulla Formazione · Vedi tutte le FAQ: FAQ Primo Soccorso — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Corsi correlati

Hai bisogno di assistenza sulla formazione della tua azienda?

Il nostro team verifica gratuitamente il piano formativo e ti propone le soluzioni più adatte al tuo settore.

Contattaci

Guide correlate