- Categoria
- Aggiornamenti e scadenze
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 7 min (1353 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva — D.Lgs. 81/2008 art. 32 · INAIL — Formazione e aggiornamento RSPP/ASPP
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Perché l'aggiornamento quinquennale è obbligatorio
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l'Addetto (ASPP) sono figure tecniche che devono mantenere le proprie competenze allineate all'evoluzione normativa, alla trasformazione dei rischi nei luoghi di lavoro e all'innovazione nelle tecniche di prevenzione. Per questo il D.Lgs. 81/08, all'art. 32, affianca all'obbligo di formazione iniziale un obbligo di aggiornamento periodico.
L'obbligo scatta nel momento in cui il professionista ricopre effettivamente il ruolo: l'aggiornamento non è richiesto a chi ha conseguito gli attestati ma non è incaricato. Una volta assunto l'incarico di RSPP o ASPP, il quinquennio decorre dalla data di conseguimento dell'ultimo attestato utile — sia esso il Modulo B (per chi ha completato il percorso A+B+C) o il precedente aggiornamento.
Trascorso il quinquennio senza aver completato il monte ore prescritto, la formazione si considera non aggiornata e il professionista non può continuare a svolgere legittimamente il proprio ruolo. Per il datore di lavoro questo si traduce, di fatto, in un servizio di prevenzione privo di adeguata copertura formativa, con le relative responsabilità in caso di controllo ispettivo o infortunio.
Quante ore servono: 40 per RSPP, 20 per ASPP
L'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (Rep. 128/CSR), ancora oggi riferimento principale per i percorsi di RSPP e ASPP, ha fissato il monte ore di aggiornamento in 40 ore nel quinquennio per l'RSPP e 20 ore per l'ASPP. La differenza rispecchia la diversa responsabilità: l'RSPP coordina l'intero servizio e interagisce direttamente con il datore di lavoro, mentre l'ASPP opera in supporto.
Le ore possono essere distribuite liberamente nell'arco dei cinque anni: non è obbligatorio concentrarle in un'unica annualità. Molti professionisti preferiscono spalmarle nel tempo — ad esempio frequentando corsi tematici ogni anno — per mantenersi costantemente aggiornati ed evitare l'accumulo dell'ultimo periodo. Chi ricopre contemporaneamente il ruolo in più aziende non deve moltiplicare il monte ore: l'obbligo è legato alla figura, non al numero di incarichi.
Il Modulo C, corso gestionale-relazionale da 24 ore previsto dal percorso formativo di base, non può essere computato ai fini dell'aggiornamento: si tratta di formazione iniziale, non di aggiornamento periodico. I 40 o 20 ore devono essere maturate attraverso attività formative specificamente dedicate all'aggiornamento.
Il Modulo C e il suo ruolo nel percorso formativo
Il Modulo C, della durata di 24 ore, è il modulo conclusivo del percorso formativo previsto esclusivamente per il ruolo di RSPP. Ha carattere gestionale e relazionale: organizzazione del sistema di gestione della sicurezza (SGSL), tecniche di comunicazione e gestione del cambiamento, progettazione e valutazione dell'efficacia dei percorsi formativi aziendali, conduzione della riunione periodica di prevenzione e protezione prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08.
Il Modulo C non riguarda l'ASPP: per questa figura il percorso si conclude con Modulo A + Modulo B (eventualmente integrato dai moduli di specializzazione SP1-SP4). Per l'RSPP, invece, il Modulo C è condizione necessaria per poter assumere il ruolo in modo conforme alla normativa, fatti salvi i casi di esonero previsti dall'art. 32 per i possessori di lauree specifiche (che restano comunque tenuti al Modulo C).
Dal punto di vista della struttura del percorso, l'ordine è vincolato: prima il Modulo A (28 ore, giuridico-normativo), poi il Modulo B (48 ore comuni + eventuali moduli SP), infine il Modulo C (24 ore) per il solo RSPP. Solo al completamento del percorso A+B+C il professionista può essere legittimamente nominato RSPP e da quel momento decorre il quinquennio per l'aggiornamento obbligatorio.
Cosa conta come credito formativo per l'aggiornamento
Non tutta la formazione in materia di sicurezza è equivalente ai fini dell'aggiornamento quinquennale. L'Accordo Stato-Regioni del 2016, confermato e precisato dall'Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, individua le modalità ammesse e le eventuali limitazioni percentuali.
Sono pienamente validi i corsi di aggiornamento erogati da provider accreditati, in aula o in videoconferenza sincrona, su tematiche coerenti con la prevenzione e la sicurezza sul lavoro: evoluzione normativa, valutazione dei rischi, organizzazione della sicurezza, igiene industriale, gestione delle emergenze, rischi specifici di settore. La modalità e-learning è ammessa per una parte del monte ore, entro i limiti fissati dagli Accordi e secondo i requisiti tecnici di tracciamento e verifica dell'identità del partecipante precisati dall'Accordo del 2025.
La partecipazione a convegni e seminari di rilievo in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere valorizzata per una quota — fino al 50% del monte ore complessivo per l'RSPP, secondo quanto stabilito dagli Accordi — purché la partecipazione sia documentata e le tematiche trattate siano pertinenti al profilo professionale. È buona pratica raccogliere ogni attestato di partecipazione in un fascicolo personale aggiornato, verificando prima di iscriversi che il provider e la modalità siano conformi.
Non rientrano tra i crediti formativi validi i corsi di formazione generale per lavoratori, i corsi su temi non pertinenti alla prevenzione e sicurezza, né i semplici webinar informativi privi di verifica dell'apprendimento. La distinzione tra formazione valida ai fini dell'aggiornamento e aggiornamento professionale generico è un punto su cui vale la pena fare chiarezza con il proprio provider prima di iscriversi.
Provider accreditati e validità nazionale dell'attestato
I corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP devono essere erogati da soggetti formativi conformi alle indicazioni degli Accordi Stato-Regioni: enti di formazione accreditati a livello regionale, università, ordini professionali, associazioni di categoria riconosciute e soggetti analoghi. La scelta del provider non è neutrale: un corso erogato da un soggetto non conforme non produce un attestato riconosciuto, e la conseguenza è dover ripetere il percorso.
L'attestato rilasciato al termine del corso di aggiornamento, se conforme agli Accordi, è valido su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla Regione in cui il corso è stato erogato. Questa validità nazionale è confermata dall'Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, che ha rafforzato i requisiti di tracciabilità e di verifica dell'identità del partecipante, precisando le condizioni tecniche per l'erogazione in modalità FAD (Formazione a Distanza).
Per le aziende che gestiscono RSPP o ASPP interni, è utile pianificare i rinnovi con anticipo rispetto alla scadenza quinquennale, verificando che il provider scelto rilasci documentazione conforme e che i temi trattati siano effettivamente valorizzabili ai fini dell'aggiornamento. Un piano di aggiornamento formalizzato consente anche di distribuire i costi nel tempo e di dimostrare all'organo di vigilanza la continuità della cura formativa.
Le novità dell'Accordo Rep. CSR 78 del 17 aprile 2025
L'Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha riorganizzato il quadro della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con impatti diretti anche sui percorsi di RSPP e ASPP. Le principali novità riguardano tre aree: tracciabilità della formazione, verifica dell'identità del partecipante e requisiti per l'erogazione a distanza.
Sul fronte della tracciabilità, l'Accordo ha precisato che i registri di presenza e i verbali delle verifiche di apprendimento devono essere conservati dai provider per un periodo congruo e messi a disposizione degli organi di vigilanza su richiesta. La verifica dell'identità del partecipante — già prevista in termini generali dagli accordi precedenti — è stata resa più stringente, con indicazioni specifiche per le sessioni in e-learning e videoconferenza: autenticazione del partecipante, monitoraggio della presenza effettiva, test finali non cedibili.
Per i percorsi già avviati ai sensi dell'Accordo del 2016, l'Accordo del 2025 ha previsto un regime transitorio che ne salvaguarda la validità: chi ha iniziato il Modulo A o il Modulo B secondo le regole previgenti può completarli senza dover ripartire da zero. I dettagli del regime transitorio devono essere verificati caso per caso, poiché dipendono dallo stato di avanzamento del percorso e dalla data di avvio. In ogni caso, gli attestati già conseguiti mantengono la loro validità e non richiedono alcuna conversione formale.
Domande frequenti
Chi può fare l’RSPP?
L’RSPP può essere il datore di lavoro stesso (nelle aziende fino a 30 dipendenti in alcuni settori) oppure un lavoratore interno o un consulente esterno con specifici requisiti formativi. Deve aver completato i Moduli A, B e C dell’Accordo Stato-Regioni 26/01/2006.
Qual è la differenza tra RSPP e ASPP?
L’RSPP (Responsabile) coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione ed è nominato dal datore di lavoro. L’ASPP (Addetto) supporta l’RSPP nelle attività di prevenzione. Entrambi devono seguire i Moduli A e B; solo l’RSPP deve completare anche il Modulo C.
Quanto dura la formazione RSPP?
La formazione RSPP si articola in: Modulo A (28 ore, comune a tutti i settori), Modulo B (60-68 ore, specifico per macrosettore ATECO), Modulo C (24 ore, solo per RSPP). Totale: 112-120 ore. L’aggiornamento quinquennale è di 40 ore.
Il datore di lavoro può fare l’RSPP?
Sì, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP nelle aziende fino a 30 dipendenti (o 200 in alcuni settori a basso rischio). Deve però seguire un corso specifico di formazione (16-48 ore a seconda del settore) e l’aggiornamento periodico.
Quali requisiti deve avere l’RSPP?
L’art. 32 del D.Lgs 81/08 richiede il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e la frequenza, con verifica finale, dei corsi corrispondenti ai Moduli A, B e C dell’Accordo Stato-Regioni. Sono previste alcune esenzioni per i possessori di specifiche lauree (es. classi tecnico-scientifiche) limitatamente al Modulo A. Per gli ASPP è richiesta la frequenza dei soli Moduli A e B.
Ogni quanto si aggiorna l’RSPP e l’ASPP?
L’aggiornamento è obbligatorio con cadenza quinquennale: 40 ore per l’RSPP e 20 ore per l’ASPP, ripartibili anche in più momenti nell’arco dei cinque anni. L’aggiornamento riguarda l’evoluzione normativa, l’organizzazione e gestione della sicurezza, i rischi e le tecniche di comunicazione. Il mancato aggiornamento entro la scadenza fa decadere i requisiti per svolgere il ruolo.
Vedi tutte le FAQ: FAQ RSPP e ASPP — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva — D.Lgs. 81/2008 art. 32 (normattiva.it)
- INAIL — Formazione e aggiornamento RSPP/ASPP (inail.it)
Fonti
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