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titolo: "D.L. 146/2021 e L. 215/2021: sospensione attività e nuovo ruolo del preposto"
slug: "dl-146-2021-sospensione-attivita"
categoria: "Aggiornamento normativo — DL"
dataPubblicazione: "2021-12-20"
dataAggiornamento: "2026-06-20"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
revisionatoDa: "Revisione: team tecnico sicurezza"
descrizione: "Il D.L. 146/2021, convertito con L. 215/2021, ha riscritto gli artt. 14 e 19 del D.Lgs. 81/08: sospensione dell’attività al 10% di lavoratori irregolari, individuazione formale obbligatoria dei preposti e formazione come elemento essenziale."
sommario: "Il D.L. 146/2021, convertito con L. 215/2021, ha riscritto gli artt. 14 e 19 del D.Lgs. 81/08: sospensione dell’attività al 10% di lavoratori irregolari, individuazione formale obbligatoria dei preposti e formazione come elemento essenziale."
norma: "D.L. 21/10/2021 n. 146 conv. con modificazioni dalla L. 17/12/2021 n. 215"
tipoNorma: "DL"
pubblicazioneGU: "D.L. in G.U. n. 252 del 21/10/2021; legge di conversione in G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021"
entrataInVigore: "In vigore dal 21/12/2021 (giorno successivo alla pubblicazione della L. 215/2021)"
fonti:
  - "https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/20/21G00244/sg"
canonical: "https://123formazione.com/aggiornamenti-normativi/dl-146-2021-sospensione-attivita"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021: art. 14 sospensione attività e ruolo essenziale del preposto

> Il D.L. 146/2021, convertito con L. 215/2021, ha riscritto gli artt. 14 e 19 del D.Lgs. 81/08: sospensione dell’attività al 10% di lavoratori irregolari, individuazione formale obbligatoria dei preposti e formazione come elemento essenziale.

## Dati chiave

- **Norma:** D.L. 21/10/2021 n. 146 conv. con modificazioni dalla L. 17/12/2021 n. 215
- **Tipo:** DL
- **Pubblicazione in G.U.:** D.L. in G.U. n. 252 del 21/10/2021; legge di conversione in G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021
- **Entrata in vigore:** In vigore dal 21/12/2021 (giorno successivo alla pubblicazione della L. 215/2021)
- **Data pubblicazione editoriale:** 2021-12-20
- **Ultimo aggiornamento editoriale:** 2026-06-20

## Impatto sulla formazione

La formazione del preposto diventa elemento essenziale e va aggiornata periodicamente. Il datore di lavoro deve individuare formalmente i preposti — la mancata individuazione è oggi specificamente sanzionata.

## Cosa cambia in sintesi

- Art. 14 D.Lgs. 81/08: sospensione dell’attività imprenditoriale al superamento del 10% di lavoratori irregolari (prima 20%) o per gravi violazioni in materia di sicurezza.
- Art. 19 D.Lgs. 81/08: obblighi del preposto rafforzati, dovere di intervento immediato in caso di non conformità rilevate.
- Obbligo per il datore di lavoro di individuare formalmente i preposti, con tracciabilità dell’atto di nomina.
- Delega alla Conferenza Stato-Regioni per adottare un nuovo Accordo unico sulla formazione (poi attuata con l’Accordo 78/CSR/2025).
- Sanzioni amministrative aggiornate per omessa individuazione, formazione o aggiornamento dei preposti.
- Rafforzamento dei poteri ispettivi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
- Rivisitazione dell’elenco delle violazioni che attivano la sospensione cautelare dell’attività.

## Contesto storico: cosa esisteva prima

Prima del D.L. 146/2021, l’art. 14 D.Lgs. 81/08 prevedeva la sospensione dell’attività imprenditoriale al superamento del 20% di lavoratori irregolari rispetto al totale dei presenti, in un contesto post-riforma Fornero in cui i poteri ispettivi erano stati in parte ridimensionati. Il preposto, dal canto suo, era una figura giuridicamente forte ma debolmente identificata sul piano operativo: in molti DVR ricorreva la prassi del «preposto di fatto», con incertezza su chi rispondesse delle non conformità in cantiere o in reparto.

## Cosa cambia in concreto

Il D.L. 146/2021, convertito con L. 215/2021, agisce su due piani. Sul piano della sospensione abbassa la soglia al 10% di lavoratori irregolari e amplia l’elenco delle violazioni gravi che da sole attivano la misura (lavoro in altezza senza protezioni, mancata sorveglianza sanitaria per i rischi più severi, eccetera). Sul piano del preposto introduce l’obbligo per il datore di lavoro di individuare formalmente le persone che assumono il ruolo: la nomina deve essere tracciabile, e la formazione/aggiornamento diventano elementi essenziali, non più meramente raccomandati.

## Chi è impattato

Sono impattate tutte le imprese, comprese quelle artigiane e i lavoratori autonomi con dipendenti o assimilati. I settori a maggior esposizione — edilizia, logistica, agricoltura, lavorazioni meccaniche — sono particolarmente attenzionati dall’INL. Le pubbliche amministrazioni, pur con i correttivi dell’art. 3 D.Lgs. 81/08, devono ugualmente formalizzare le figure di preposto nelle proprie unità operative.

## Tempistiche di adeguamento

Le disposizioni sono in vigore dal 21/12/2021. Le modifiche sull’art. 14 e sull’art. 19 sono di applicazione immediata: non esistono finestre transitorie per l’individuazione formale dei preposti. Per la formazione del preposto, l’aggiornamento periodico è oggi disciplinato dall’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR/2025 (2 ore annuali in presenza), che dà attuazione completa alla delega contenuta in questa norma.

## Sanzioni per la non conformità

Le sanzioni hanno un doppio binario. Per il datore di lavoro che omette l’individuazione o la formazione del preposto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente prevista dall’art. 55 D.Lgs. 81/08. Per il superamento del 10% di lavoratori irregolari o per le gravi violazioni di sicurezza, scatta la sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14, con somma aggiuntiva da versare per la revoca. Le misure di sospensione sono notificate dall’INL e impongono l’interruzione immediata dei lavori.

## Cosa deve fare il datore di lavoro oggi

Cosa deve fare il datore di lavoro: 1) emanare atti formali di nomina dei preposti per ciascuna unità produttiva, con descrizione dei compiti e firma per accettazione; 2) verificare lo stato della formazione di ciascun preposto e pianificare l’aggiornamento annuale ai sensi dell’Accordo 78/CSR/2025; 3) aggiornare il DVR e l’organigramma della sicurezza; 4) verificare le posizioni di lavoro irregolari e adottare procedure di assunzione che minimizzino il rischio di sospensione; 5) formare i preposti sulle nuove procedure di intervento immediato.

## Riferimenti normativi puntuali

Riferimenti normativi: D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, artt. 14, 18, 19, 37, 55 (testo vigente); D.L. 21/10/2021 n. 146, art. 13 (G.U. n. 252 del 21/10/2021); L. 17/12/2021 n. 215 (G.U. n. 301 del 20/12/2021); Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR/2025 (per la disciplina di dettaglio dell’aggiornamento del preposto).

## Corsi correlati

- [Formazione Preposti](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/preposti)
- [Formazione Sicurezza Lavoratori — Rischio Alto](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/sicurezza-lavoratori-alto)
- [Formazione Dirigenti](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/dirigenti)

## Domande frequenti

### La nomina del preposto deve essere scritta?

Sì. Anche se la norma non impone un modello specifico, la nomina deve essere tracciabile e accettata dal preposto. In sede ispettiva, l’assenza di un atto formale è elemento di non conformità.

### Quando scatta la sospensione dell’attività?

Quando l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rileva il superamento del 10% di lavoratori irregolari sui presenti o gravi violazioni in materia di sicurezza (es. lavoro in altezza senza protezioni). La revoca richiede la rimozione delle non conformità e il pagamento della somma aggiuntiva.

### Il preposto può rifiutare la nomina?

Il D.Lgs. 81/08 non disciplina espressamente il rifiuto; in pratica, il ruolo si fonda sulle mansioni effettivamente esercitate. È preferibile che la nomina sia accettata per iscritto, anche per evitare contestazioni sul piano disciplinare e penale.

## Fonte ufficiale

- [L. 17/12/2021 n. 215 — Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20/12/2021](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/20/21G00244/sg)

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