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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Sicurezza per settore

Sicurezza nei studi professionali e uffici tecnici (commercialisti, avvocati, architetti)

Commercialisti, avvocati, architetti e ingegneri: lo studio professionale è a rischio basso, ma gli obblighi su VDT, stress e privacy esistono eccome. Ecco cosa serve.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 20 giugno 2026 · Tempo di lettura 6 min

Categoria
Sicurezza per settore
Pubblicato
15 aprile 2024
Ultimo aggiornamento
20 giugno 2026
Tempo di lettura
6 min (1195 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – Legge 81/2017 (lavoro agile) · Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Titolo VII (VDT) · INAIL – Guida smart working e salute e sicurezza

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026

Anche lo studio professionale ha obblighi precisi

Studi di commercialisti, avvocati, notai, architetti, ingegneri, geometri e consulenti vengono spesso considerati fuori dal perimetro della sicurezza sul lavoro perché “si lavora al computer”. È un equivoco diffuso: dal momento in cui lo studio impiega anche un solo dipendente, un praticante con rapporto di lavoro, un collaboratore equiparato o personale di segreteria, l’attività rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08, con tutti gli adempimenti che ne conseguono.

I rischi non sono quelli gravi di un cantiere o di un’officina, ma esistono e sono specifici del lavoro intellettuale e d’ufficio: l’uso prolungato di videoterminali (VDT), lo stress lavoro-correlato tipico delle professioni con scadenze e responsabilità elevate, la postura sedentaria, l’illuminazione e il microclima, oltre ai rischi trasversali (elettrico d’ufficio, scivolamenti, emergenze). Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi, organizzare le emergenze e formare il personale, anche se l’impegno formativo è contenuto.

Formazione dei lavoratori: classe di rischio basso

Le attività di servizi professionali, legali, contabili e tecnici sono classificate, in base ai codici ATECO e all’Accordo Stato-Regioni, nella classe di rischio basso. La formazione dei lavoratori è quindi di 8 ore complessive: 4 ore di formazione generale, comuni a tutti i settori, più 4 ore di formazione specifica sui rischi della mansione d’ufficio.

La formazione va completata prima dell’adibizione e aggiornata di norma ogni cinque anni. Trattandosi di rischio basso, la formazione specifica e quella generale possono essere erogate anche in modalità e-learning, soluzione particolarmente comoda per lo studio professionale, che può così formare segretarie, praticanti e collaboratori senza spostamenti. Va comunque garantita la formazione di ogni nuovo ingresso: anche il praticante o il collaboratore va formato.

Videoterminali (VDT) e sorveglianza sanitaria

Il rischio principale dello studio è l’uso del videoterminale. Ai sensi del Titolo VII del D.Lgs. 81/08, è “videoterminalista” il lavoratore che utilizza il VDT in modo sistematico e abituale per almeno venti ore settimanali: una condizione che ricorre per gran parte del personale di studio. Per questi lavoratori scattano obblighi specifici: postazione ergonomica (sedia, scrivania, monitor, illuminazione), informazione e formazione sui rischi da VDT e sui corretti comportamenti, pause o cambi di attività e diritto alle interruzioni.

Per i videoterminalisti è inoltre prevista la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, con visite di controllo e, in particolare, accertamenti per la funzione visiva, con periodicità definita in base all’età e al giudizio del medico. La formazione specifica sui videoterminali, distinta e più mirata rispetto alla generale del lavoratore, aiuta a prevenire affaticamento visivo e disturbi muscoloscheletrici da postura sedentaria prolungata.

Stress lavoro-correlato e benessere organizzativo

Lo stress lavoro-correlato è un rischio che il D.Lgs. 81/08 impone di valutare per tutte le aziende, e che negli studi professionali è tutt’altro che teorico: carichi di lavoro intensi, scadenze fiscali e processuali, responsabilità professionale, reperibilità e gestione dei clienti possono generare tensione cronica. La valutazione del rischio stress lavoro-correlato, secondo le indicazioni della Commissione consultiva permanente, è un obbligo del datore di lavoro e va aggiornata in caso di cambiamenti organizzativi significativi.

Oltre all’adempimento formale, gestire lo stress significa intervenire sull’organizzazione: distribuzione equilibrata dei carichi, chiarezza dei ruoli, gestione delle scadenze, clima relazionale. Una formazione e una sensibilizzazione del personale sul tema dello stress e del benessere organizzativo contribuiscono a prevenire assenze, errori e turnover, che in uno studio professionale hanno un costo diretto sulla qualità del servizio.

Privacy e GDPR: un obbligo parallelo da non confondere

Gli studi professionali trattano grandi quantità di dati personali e spesso particolari (fiscali, sanitari, giudiziari) di clienti e dipendenti. La normativa privacy — Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e Codice privacy — impone al titolare del trattamento di adottare misure adeguate, designare e istruire le persone autorizzate al trattamento e, in molti casi, valutare la nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO). È un obbligo distinto e di natura diversa da quello sulla sicurezza sul lavoro, ma che convive con esso nello stesso studio.

In pratica, segretarie, praticanti e collaboratori che trattano i dati dei clienti vanno formati e istruiti sul corretto trattamento: gestione delle credenziali, riservatezza dei fascicoli, sicurezza informatica di base, gestione delle violazioni (data breach). Pianificare insieme la formazione sulla sicurezza sul lavoro e quella sulla privacy GDPR consente allo studio di coprire entrambi gli obblighi in modo ordinato, senza sovrapposizioni e senza dimenticanze.

Emergenze, figure di sistema e 123Formazione

Anche lo studio deve organizzare la gestione delle emergenze: designare e formare gli addetti al primo soccorso (di norma Gruppo B, corso di 12 ore con aggiornamento triennale) e gli addetti antincendio (tipicamente livello 1, secondo il D.M. 02/09/2021), oltre a individuare le figure di sistema. Nelle realtà di piccole dimensioni il titolare può spesso svolgere direttamente il ruolo di RSPP frequentando il corso per datore di lavoro a rischio basso; dove ci sono dipendenti va designato o eletto l’RLS.

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Smart working e Legge 81/2017: sicurezza nella sede del dipendente

La Legge 81/2017 (Jobs Act del lavoro autonomo e disciplina del lavoro agile), all’art. 22 e segg., regola lo smart working applicabile anche al personale di studi professionali e uffici tecnici. La norma stabilisce che il datore di lavoro mantiene la responsabilità della salute e sicurezza del lavoratore anche durante la prestazione resa al di fuori dei locali aziendali, ma riconosce contestualmente che il rispetto degli obblighi è modulato sulla peculiarità della modalità di lavoro agile: l’ispezione dei luoghi domestici del dipendente non è praticabile né esigibile. La soluzione operativa pratica, ormai consolidata, è la consegna al lavoratore di un’informativa scritta dettagliata sui rischi specifici dello smart working (ergonomia della postazione, illuminazione, microclima, rischio elettrico, pause) con la sottoscrizione del lavoratore per ricevuta e con allegate immagini esemplificative.

L’INAIL ha pubblicato una specifica guida operativa per la valutazione del rischio del lavoro agile e ha confermato la copertura assicurativa per gli infortuni occorsi durante l’orario di lavoro nel domicilio prescelto, a condizione che siano riconducibili a una causa lavorativa (esclusi quindi gli infortuni puramente domestici). Per il personale dello studio in smart working è opportuno garantire una specifica integrazione formativa sugli aspetti ergonomici (regolazione del monitor, distanza visiva, postura, illuminazione) e sull’uso sicuro degli strumenti informatici forniti dal datore (laptop, monitor esterno, eventuali ausili). Il diritto alla disconnessione, sancito dalla stessa Legge 81/2017, è parte integrante della prevenzione dello stress lavoro-correlato e va declinato in un accordo individuale o in un policy aziendale che identifichi le fasce orarie di non reperibilità.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Primo Soccorso — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

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