- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 27 febbraio 2026
- Ultimo aggiornamento
- 27 febbraio 2026
- Tempo di lettura
- 4 min (726 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 27 febbraio 2026
Smart working e sicurezza: cosa cambia davvero
Il lavoro agile, disciplinato dalla legge 81/2017, è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato e non un contratto autonomo. Questo significa che il lavoratore in smart working resta un lavoratore a tutti gli effetti e che il datore di lavoro conserva, sia pure declinati diversamente, gli obblighi di tutela previsti dal D.Lgs 81/08. La sede di lavoro cambia, ma la responsabilità per la salute e sicurezza non scompare.
La stessa legge 81/2017, all’art. 22, stabilisce che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore agile e a tale fine gli consegna, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto. È il documento da cui parte ogni adempimento corretto in materia di smart working.
L’informativa sui rischi: il documento da non dimenticare
L’informativa annuale è l’adempimento più caratteristico del lavoro agile. Deve essere consegnata al lavoratore e, per opportuna trasparenza, anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e deve descrivere i rischi connessi al lavoro svolto al di fuori dei locali aziendali: uso del videoterminale, postura, illuminazione, rischio elettrico domestico, gestione delle pause. Non è un mero atto formale, ma uno strumento di prevenzione che responsabilizza anche il lavoratore.
La legge prevede infatti che il lavoratore agile cooperi all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi alla prestazione resa all’esterno. Si crea quindi una collaborazione: il datore informa e fornisce strumenti adeguati, il lavoratore adotta comportamenti sicuri nella postazione che utilizza. L’informativa va aggiornata se cambiano le condizioni o le attrezzature di lavoro.
Il rischio da videoterminale (VDT)
Il rischio prevalente nello smart working d’ufficio è quello legato all’uso del videoterminale, disciplinato dal Titolo VII del D.Lgs 81/08. La normativa considera videoterminalista chi utilizza attrezzature munite di videoterminali in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali; per questi lavoratori valgono obblighi specifici di informazione, formazione ed eventuale sorveglianza sanitaria con visite degli occhi e della vista.
Anche se la postazione è domestica, restano validi i principi ergonomici: schermo posizionato correttamente, sedia regolabile, illuminazione adeguata, pause o cambi di attività dopo periodi prolagati al VDT. La formazione specifica del lavoratore deve includere questi contenuti, e l’informativa annuale per il lavoro agile dovrebbe richiamarli esplicitamente. Per i dettagli operativi è utile la guida sui videoterminali e gli obblighi VDT.
Infortunio in smart working e tutela INAIL
La legge 81/2017 riconosce espressamente la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali anche per il lavoratore agile, comprese le prestazioni svolte all’esterno dei locali aziendali. È inoltre tutelato l’infortunio in itinere quando il lavoratore sceglie un luogo di lavoro esterno, purché la scelta sia dettata da esigenze connesse alla prestazione o dalla necessità di conciliare vita e lavoro e risponda a criteri di ragionevolezza.
Perché la tutela operi pienamente è importante che l’infortunio sia riconducibile all’attività lavorativa e che l’azienda abbia assolto i propri obblighi, a partire dall’informativa e dalla formazione. La gestione di un infortunio occorso a domicilio è più delicata sul piano probatorio: una documentazione ordinata su accordo individuale, informativa consegnata e formazione svolta è la migliore tutela sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro.
Mettere in regola lo smart working con 123Formazione
In sintesi, per essere in regola con il lavoro agile il datore di lavoro deve: redigere e consegnare l’informativa annuale sui rischi, assicurare la formazione del lavoratore (generale, specifica e VDT dove pertinente), valutare nel DVR anche i rischi del lavoro a distanza e garantire la copertura assicurativa. La formazione resta il presupposto di tutto, perché informare sui rischi senza dare gli strumenti per gestirli non basta.
123Formazione supporta le aziende che adottano lo smart working con corsi sicurezza lavoratori e moduli sul rischio videoterminale erogabili comodamente in e-learning e videoconferenza, con attestati validi in tutta Italia. Contattaci per formare i tuoi collaboratori in lavoro agile e completare gli adempimenti previsti dalla legge 81/2017.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Formazione Lavoratori — Generale e Specifica
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