- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 19 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 19 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (1056 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008, artt. 2, 18, 31-32, 47-50, 299 · INAIL – Figure della prevenzione · Normattiva – L. 215/2021 (preposti)
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026
A cosa serve davvero l’organigramma della sicurezza
L’organigramma della sicurezza è la rappresentazione grafica e documentale di tutti i ruoli che concorrono alla salute e sicurezza in azienda e delle relazioni gerarchiche e funzionali tra di essi. Non è un obbligo formale a sé stante imposto da un singolo articolo del D.Lgs 81/08, ma è uno strumento operativo che dà attuazione concreta a numerosi obblighi: rende riconoscibili le figure, esplicita chi esercita poteri e obblighi (utile per le deleghe ex art. 16), e costituisce un elemento qualificante del Documento di Valutazione dei Rischi e del modello organizzativo ex art. 30.
Questa guida ha taglio operativo: spiega come si costruisce materialmente l’organigramma, passo per passo. Per l’inquadramento normativo generale e teorico dello strumento si rimanda alla guida sull’organigramma della sicurezza aziendale. Qui l’obiettivo è fornire a datore e RSPP un metodo pratico e ripetibile per arrivare a un documento corretto, completo e aggiornabile.
Passo 1: censire i ruoli obbligatori e le relative norme
Il primo passo è elencare tutti i ruoli previsti dal D.Lgs 81/08 e verificare quali sono presenti o obbligatori nella propria realtà. Al vertice c’è il datore di lavoro (art. 2, lett. b), che può coincidere o meno con il legale rappresentante. Subito sotto, le figure dirigenziali (dirigenti) e di vigilanza operativa (preposti), individuate secondo il principio di effettività dell’art. 299. Vanno poi mappate le figure tecniche: RSPP e ASPP (artt. 31-32), medico competente quando obbligatorio (art. 18, c.1, lett. a, e art. 41), RLS o RLST (artt. 47-48-49).
Si prosegue con le figure della gestione delle emergenze: addetti antincendio/lotta all’incendio ed evacuazione e addetti al primo soccorso (art. 18, c.1, lett. b). Per ciascun ruolo è utile annotare la norma di riferimento, l’atto che lo istituisce (nomina, designazione, incarico) e la formazione obbligatoria collegata. Già in questa fase emerge spesso che alcune nomine mancano o sono scadute. Per orientarsi tra le figure vedi le guide sulle figure della sicurezza aziendale e sulla differenza tra RSPP, RLS e ASPP.
Passo 2: associare i nominativi e gli atti di nomina
L’organigramma diventa utile quando passa da “elenco di scatole” a documento nominativo: a ogni ruolo va associato il nome della persona che lo ricopre e l’atto formale che lo prevede. Per il datore: visura/atto societario che ne attesta la qualifica. Per l’RSPP: lettera di designazione e attestati dei moduli A, B e C (o l’attestato del corso per datore-RSPP nei casi consentiti). Per il medico competente: lettera di nomina e contratto. Per RLS: verbale di elezione o designazione. Per addetti antincendio e primo soccorso: lettere di incarico e attestati di formazione validi.
Per dirigenti e preposti l’associazione segue le mansioni reali: chi organizza il lavoro e sovrintende all’attività di altri lavoratori va inserito anche se manca una nomina formale, perché la responsabilità deriva dai compiti svolti. È comunque consigliabile formalizzare per iscritto l’individuazione dei preposti, come rafforzato dalle modifiche introdotte dalla L. 215/2021. Accanto a ogni nominativo è prassi indicare la data dell’ultima formazione e la relativa scadenza, così l’organigramma funge anche da scadenzario.
Passo 3: rappresentare gerarchie, deleghe e flussi
Stabiliti ruoli e nomi, occorre disegnare le relazioni. Le linee verticali rappresentano la catena gerarchica e di responsabilità (datore → dirigenti → preposti → lavoratori); le linee tratteggiate o laterali rappresentano i rapporti funzionali e consultivi delle figure tecniche (l’RSPP collabora con il datore ma non ha potere gerarchico; l’RLS è consultato e informato; il medico competente coopera alla valutazione dei rischi). È buona prassi evidenziare graficamente le eventuali deleghe di funzioni ex art. 16, indicando quali obblighi sono stati trasferiti e a chi: in questo modo l’organigramma rende immediatamente leggibile la ripartizione delle responsabilità.
Vanno rappresentati anche i flussi informativi delle emergenze (chi attiva il piano, chi coordina l’evacuazione, chi chiama i soccorsi) e i rapporti con soggetti esterni quando rilevanti (RSPP esterno, RLST, ditte appaltatrici). Per la gestione delle deleghe vedi la guida su come redigere la delega di funzioni; per le emergenze vedi la guida sulla nomina degli addetti alle emergenze.
Esempio pratico: PMI manifatturiera con 35 addetti
Immaginiamo una piccola impresa metalmeccanica con 35 dipendenti su un unico stabilimento, rischio alto. L’organigramma minimo sarà così composto: datore di lavoro (il legale rappresentante, sig. Rossi); RSPP esterno (ing. Bianchi, consulente, con attestati moduli A-B-C); medico competente (dott.ssa Verdi, obbligatorio per la sorveglianza sanitaria su rumore, vibrazioni, movimentazione carichi); un dirigente per la produzione e due preposti di reparto (taglio e saldatura), individuati per le mansioni svolte e formati; un RLS eletto dai lavoratori; tre addetti antincendio (livello di rischio elevato) e due addetti al primo soccorso (azienda gruppo B).
Per ciascuno si compila la riga con nominativo, atto di nomina, data formazione e scadenza aggiornamento. Una verifica tipica fa emergere criticità ricorrenti: preposti mai formati con il corso specifico, aggiornamento antincendio scaduto, RLS senza le 32 ore iniziali. L’organigramma, mostrando tutto in un colpo d’occhio, trasforma queste lacune in un piano di formazione. 123Formazione affianca le aziende erogando i corsi per RSPP, dirigenti, preposti, RLS, addetti antincendio e primo soccorso, con attestati validi in tutta Italia.
Passo 4: tenere aggiornato l’organigramma
L’organigramma è un documento vivo: va aggiornato a ogni variazione rilevante, cioè a ogni nuova assunzione o cessazione delle figure mappate, a ogni cambio di mansione che crea o elimina un preposto/dirigente, a ogni rinnovo o scadenza di nomina e formazione, e a ogni modifica organizzativa (nuova sede, nuovo reparto, nuova attività). È prassi consigliata riportare in calce la data di revisione e allegarlo al DVR, così che le due fonti restino coerenti.
Un organigramma aggiornato è uno dei primi documenti richiesti in caso di ispezione: dimostra in modo immediato che l’azienda ha organizzato la sicurezza, ha individuato responsabili e ha collegato i ruoli alla formazione. Per la programmazione complessiva degli adempimenti vedi le guide su checklist della formazione di sicurezza in azienda e su cosa controlla l’ispettore del lavoro.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008, artt. 2, 18, 31-32, 47-50, 299 (normattiva.it)
- INAIL – Figure della prevenzione (inail.it)
- Normattiva – L. 215/2021 (preposti) (normattiva.it)
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