- Categoria
- Figure della sicurezza
- Pubblicato
- 15 aprile 2026
- Ultimo aggiornamento
- 15 aprile 2026
- Tempo di lettura
- 3 min (696 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2026
Un obbligo che riguarda quasi tutte le aziende
Il D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro di designare preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione e di primo soccorso. Si tratta di un obbligo connesso alla gestione delle emergenze: ogni luogo di lavoro in cui sono presenti lavoratori deve poter contare su persone preparate a intervenire in caso di incendio, di necessità di evacuazione o di malore.
La designazione di queste figure rientra tra gli obblighi che il datore di lavoro può delegare, ma resta comunque un adempimento che non può essere semplicemente ignorato. Anche nelle realtà di piccole dimensioni occorre garantire la presenza di addetti, calibrando l’organizzazione sulle caratteristiche concrete dell’attività.
Addetti antincendio e addetti al primo soccorso
Gli addetti antincendio e alla gestione delle emergenze sono i lavoratori incaricati di prevenire gli incendi, di gestire un eventuale principio d’incendio e di coordinare l’evacuazione e l’esodo in sicurezza. Il loro compito è mettere in atto le procedure previste dal piano di emergenza e ridurre al minimo le conseguenze di un evento.
Gli addetti al primo soccorso, invece, sono incaricati di prestare i primi interventi sanitari in attesa dei soccorsi qualificati, in caso di infortunio o malore di un collega. Sono due ruoli distinti, con formazione e finalità diverse, anche se in molte aziende una stessa persona può essere designata per entrambe le funzioni, purché adeguatamente formata per ciascuna.
In nessun caso il lavoratore designato può rifiutare l’incarico senza giustificato motivo: la legge configura la designazione come un compito che, una volta attribuito secondo le regole, entra a far parte dei doveri del lavoratore nell’ambito dell’organizzazione della sicurezza.
Quanti addetti nominare: il criterio del numero adeguato
La normativa non fissa un numero rigido valido per tutte le aziende, ma richiede che gli addetti siano in numero sufficiente e adeguato a garantire la gestione delle emergenze in ogni situazione. Il numero corretto dipende da più fattori: la dimensione dell’azienda, il numero di lavoratori presenti, il livello di rischio dell’attività e l’articolazione dei luoghi di lavoro.
Occorre tenere conto, in particolare, dei turni e delle assenze: gli addetti devono essere presenti in ogni momento in cui l’attività è in corso. Per questo è prudente designarne più di uno per funzione, in modo da coprire ferie, malattie, turni notturni e diverse sedi o reparti, evitando che un’assenza lasci l’azienda scoperta.
La scelta delle persone e del loro numero va documentata e collegata alla valutazione dei rischi e al piano di emergenza: è in questi documenti che si motiva perché l’organizzazione adottata è adeguata alla realtà specifica dell’azienda.
La formazione obbligatoria degli addetti
La designazione, da sola, non basta: gli addetti devono ricevere una formazione specifica, adeguata al livello di rischio dell’attività. Per l’antincendio i percorsi si articolano su più livelli in funzione del rischio dell’attività; per il primo soccorso la formazione varia in base alla classificazione dell’azienda, con contenuti e durate differenti per i diversi gruppi.
La formazione deve inoltre essere mantenuta nel tempo attraverso aggiornamenti periodici, necessari a conservare l’efficacia delle competenze pratiche. Un addetto con formazione scaduta, in caso di controllo o di evento, equivale di fatto a un addetto non formato, con conseguenze sia per la persona sia per l’azienda.
Organizzare le emergenze con 123Formazione
Designare gli addetti e formarli correttamente è una delle misure più concrete per proteggere le persone: in un’emergenza, la differenza la fa chi sa esattamente cosa fare nei primi minuti. Per questo la scelta degli addetti e la qualità della loro preparazione non vanno trattate come una formalità burocratica.
Con 123Formazione puoi formare i tuoi addetti antincendio e al primo soccorso con corsi calibrati sul livello di rischio della tua attività, disponibili in aula, in videoconferenza o in modalità mista, con attestati validi in tutta Italia. Contattaci per individuare il percorso adatto alla tua squadra di emergenza.
Domande frequenti
Chi deve fare il corso antincendio?
Tutti i lavoratori designati come addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze devono seguire la formazione antincendio ai sensi del D.Lgs 81/08 e del D.M. 02/09/2021. Il numero di addetti dipende dalla dimensione e dal tipo di attività.
Quali sono i livelli del corso antincendio?
Con il D.M. 02/09/2021 sono stati ridefiniti tre livelli: Livello 1 (4 ore) per attività a rischio basso, Livello 2 (8 ore) per attività a rischio medio, Livello 3 (16 ore) per attività a rischio elevato. Ogni livello prevede una parte teorica e una pratica con esercitazioni.
Ogni quanto si rinnova il corso antincendio?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni. La durata dell’aggiornamento varia per livello: 2 ore per Livello 1, 5 ore per Livello 2, 8 ore per Livello 3. In caso di cambio di mansione o di variazione del rischio, è necessario ripetere la formazione.
Il corso antincendio può essere fatto online?
La parte teorica del corso antincendio può essere svolta in e-learning. La parte pratica (esercitazioni con estintori, evacuazione) deve essere svolta obbligatoriamente in presenza presso strutture attrezzate.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Antincendio — Domande Frequenti sulla Formazione · Vedi tutte le FAQ: FAQ Primo Soccorso — Domande Frequenti
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