Vai al contenuto principaleVai al contenuto principale
Vuoi diventare Ambassador?CLICCA QUI
123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Figure della sicurezza

Formazione preposto 2025: Accordo Rep. 78/CSR e aggiornamento biennale 6 ore

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ridisegna la formazione obbligatoria del preposto: 6 ore di primo inserimento, aggiornamento biennale di 6 ore, contenuti vincolati e iscrizione al Registro Elettronico Nazionale. Questa guida analizza ogni aspetto della nuova disciplina.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 21 giugno 2026 · Tempo di lettura 14 min

Categoria
Figure della sicurezza
Pubblicato
21 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
21 giugno 2026
Tempo di lettura
14 min (2760 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Art. 19 D.Lgs 81/08 — Obblighi del preposto · D.L. 146/2021 convertito L. 215/2021 — Modifiche al D.Lgs 81/08 · INAIL — Registro Elettronico Nazionale della Formazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026

Chi è il preposto: definizione normativa e differenze con dirigente e datore di lavoro

Il preposto è la figura che, per competenza professionale e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali conferiti dal datore di lavoro o dal dirigente, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Questa definizione è contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs 81/08, ed è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al D.Lgs 626/94, pur avendo ricevuto un peso applicativo crescente grazie alle modifiche introdotte dal D.L. 146/2021.

Il preposto non coincide con il dirigente, il quale dispone di poteri organizzativi e gestionali di livello superiore, né con il datore di lavoro, che è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ed è in ultima istanza responsabile dell'organizzazione dell'azienda. Il preposto opera nella fascia intermedia della catena di comando: riceve le direttive dall'alto e le traduce in azioni concrete controllando i lavoratori sottoposti. Si tratta spesso del caposquadra, del capoturno, del capoufficio o di qualunque altra figura che nella pratica organizzativa dell'azienda eserciti una funzione di supervisione diretta sul lavoro altrui.

L'identificazione del preposto non dipende dal titolo formale attribuito al lavoratore, ma dalla sua posizione di fatto nell'organizzazione. Chi di fatto sovrintende, anche senza una nomina esplicita, può essere qualificato come preposto dalla giurisprudenza. Il D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 215/2021, ha però introdotto l'obbligo per il datore di lavoro di individuare il preposto in forma scritta e di renderlo riconoscibile ai lavoratori, riducendo così lo spazio per la figura del "preposto di fatto" non nominato.

Il ruolo del preposto è quindi quello di un garante di prossimità: è la persona che si trova fisicamente sul luogo di lavoro, vede cosa accade in tempo reale e ha il compito di intervenire immediatamente quando rileva un comportamento non conforme o una situazione di pericolo. Questa vicinanza operativa rende il preposto un attore insostituibile nel sistema di prevenzione, ma al tempo stesso esposto a responsabilità penali concrete in caso di omessa vigilanza.

L'Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025: cosa cambia rispetto al 2011

Il precedente riferimento per la formazione del preposto era l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che disciplinava in modo unitario la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti. Quell'accordo prevedeva per il preposto un percorso formativo articolato nella formazione generale (4 ore) più quella specifica (variabile da 4 a 12 ore a seconda del settore di rischio), cui si aggiungevano 6 ore di modulo aggiuntivo per i preposti, senza però introdurre un aggiornamento periodico distinto da quello del lavoratore.

L'Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, supera e integra la disciplina del 2011 con riferimento specifico ai preposti. Le novità principali sono quattro. Prima: viene fissato un percorso di primo inserimento autonomo da 6 ore, distinto dalla formazione del lavoratore, che deve essere completato prima che il lavoratore inizi ad esercitare le funzioni di preposto. Seconda: viene introdotto per la prima volta un aggiornamento biennale obbligatorio di 6 ore, che il preposto deve completare ogni due anni a partire dall'ultima formazione ricevuta. Terza: i contenuti della formazione vengono articolati in due moduli obbligatori con argomenti vincolati. Quarta: tutti gli attestati devono essere registrati nel Registro Elettronico Nazionale della Formazione (RENF).

Il nuovo accordo recepisce l'impostazione del D.L. 146/2021, che aveva già rafforzato la posizione del preposto nell'art. 19 del D.Lgs 81/08 aggiungendo l'obbligo di segnalare "immediatamente" al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, sia le condizioni di pericolo rilevate. La formazione rinnovata serve a dare sostanza pratica a questi obblighi ampliati.

Un aspetto rilevante riguarda il regime transitorio. I preposti già in servizio alla data di entrata in vigore dell'accordo e in possesso dell'attestato di formazione secondo la previgente disciplina non devono ripetere il percorso iniziale, ma sono tenuti a conformarsi all'aggiornamento biennale a partire dalla scadenza del biennio successivo alla data del loro ultimo aggiornamento. Chi invece non ha ancora la formazione pregressa deve seguire integralmente il nuovo percorso da 6 ore prima di assumere le funzioni di preposto.

La formazione di primo inserimento: le 6 ore iniziali obbligatorie

L'art. 37, comma 7, del D.Lgs 81/08, come modificato dall'art. 13 del D.L. 146/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 215/2021), stabilisce che i preposti devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. L'Accordo Rep. 78/CSR 2025 dà contenuto concreto a questa previsione, fissando in 6 ore la durata minima della formazione iniziale del preposto.

Questo percorso di primo inserimento deve essere completato prima che il lavoratore inizi a svolgere le funzioni di preposto: non è ammessa una nomina "in attesa di formazione". Il datore di lavoro è responsabile dell'organizzazione del percorso e ne risponde in caso di omissione. La formazione va documentata con l'attestato di partecipazione e con la registrazione nel RENF.

Le 6 ore sono articolate nei due moduli obbligatori (Modulo A e Modulo B) descritti nella sezione successiva. La durata minima si riferisce al tempo netto di formazione effettiva: le pause, i test intermedi e le attività di registrazione non rientrano nel computo. Il datore di lavoro che organizza la formazione internamente deve garantire che i docenti abbiano le competenze professionali richieste dall'accordo e che i contenuti siano conformi all'allegato tecnico.

È importante non confondere la formazione del preposto con quella del lavoratore. Il preposto deve aver già completato il percorso di formazione generale e specifica del lavoratore (secondo l'Accordo Stato-Regioni del 2011 o successivi) prima di accedere alla formazione specifica per preposti. Le due formazioni sono cumulative, non alternative: chi diventa preposto deve sommare le ore del lavoratore alle 6 ore specifiche del preposto.

L'aggiornamento biennale obbligatorio: le 6 ore ogni due anni

La novità più rilevante dell'Accordo Rep. 78/CSR 2025 è l'introduzione dell'aggiornamento biennale obbligatorio di 6 ore per tutti i preposti. Prima del 2025 non esisteva un obbligo di aggiornamento periodico specifico per la figura del preposto: l'aggiornamento quinquennale del lavoratore (6 ore ogni 5 anni) era l'unico riferimento applicabile anche a chi svolgeva funzioni di supervisione.

Il biennio decorre dalla data dell'ultima formazione ricevuta in qualità di preposto. Per chi ha seguito la formazione iniziale dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il calcolo è semplice: le 6 ore di aggiornamento vanno completate entro 24 mesi dall'attestato di primo inserimento. Per i preposti già in servizio con formazione pregressa, il punto di partenza è la data dell'ultimo aggiornamento documentato, e il primo biennio decorre dalla data di entrata in vigore dell'accordo stesso.

Il mancato rispetto dell'aggiornamento biennale è una violazione dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs 81/08 ed espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall'art. 55 del medesimo decreto. Inoltre, in caso di infortunio, la mancata o scaduta formazione del preposto è un elemento che aggrava la posizione del datore di lavoro in sede penale, poiché dimostra una lacuna nel sistema di prevenzione organizzato dall'azienda.

Le 6 ore di aggiornamento devono coprire i temi indicati nell'allegato tecnico dell'accordo, con particolare attenzione agli aggiornamenti normativi intervenuti nel biennio, alle novità in materia di rischi specifici del settore e alle criticità emerse dalla casistica infortunistica. Non è sufficiente riproporre gli stessi contenuti della formazione iniziale: il percorso deve avere carattere di effettivo aggiornamento rispetto alla situazione normativa e tecnica corrente.

Contenuto obbligatorio della formazione: Modulo A e Modulo B

L'accordo suddivide i contenuti formativi in due moduli obbligatori. Il Modulo A riguarda il ruolo, gli obblighi e le responsabilità del preposto, ed è di carattere prevalentemente giuridico-normativo. Il Modulo B tratta i rischi specifici e le tecniche di comunicazione, ed è di carattere più operativo e relazionale.

Il Modulo A deve comprendere: il quadro normativo di riferimento, con particolare attenzione al D.Lgs 81/08 (artt. 2, 19, 37) e alle modifiche del D.L. 146/2021; il sistema delle responsabilità penali e civili del preposto, con riferimento agli artt. 589 e 590 del codice penale; i rapporti tra il preposto e le altre figure del sistema di prevenzione (datore di lavoro, dirigente, RSPP, medico competente, RLS); i poteri e i doveri di vigilanza, segnalazione e intervento immediato; le procedure di gestione delle situazioni di emergenza e pericolo grave e imminente; i criteri per la segnalazione scritta delle anomalie al datore di lavoro o al dirigente.

Il Modulo B deve comprendere: la valutazione dei rischi specifici presenti nel luogo di lavoro in cui opera il preposto, con riferimento al DVR aziendale; i rischi da interferenza e le misure di coordinamento con gli altri lavoratori, compresi gli appaltatori; i dispositivi di protezione individuale (DPI): criteri di selezione, distribuzione, utilizzo e manutenzione; le tecniche di comunicazione efficace con i lavoratori per promuovere comportamenti sicuri; la gestione dei conflitti e delle resistenze nell'applicazione delle procedure di sicurezza; le modalità di conduzione di brevi briefing di sicurezza (toolbox talk) prima dell'inizio delle attività a rischio.

Entrambi i moduli devono essere erogati da soggetti formativi qualificati. La metodologia didattica deve prevedere non solo la lezione frontale o a distanza, ma anche casi pratici, simulazioni e momenti di confronto che favoriscano l'applicazione concreta delle conoscenze acquisite. La verifica dell'apprendimento è obbligatoria: senza superamento della verifica finale non può essere rilasciato l'attestato.

Il Registro Elettronico Nazionale della Formazione (RENF): obbligo di registrazione

Il Registro Elettronico Nazionale della Formazione (RENF) è la banca dati centralizzata in cui confluiranno tutti gli attestati di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La sua istituzione è prevista dall'art. 10, comma 2-bis, del D.Lgs 81/08, introdotto dal D.L. 146/2021, e la sua operatività è affidata all'INAIL in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'Accordo Rep. 78/CSR 2025 estende esplicitamente l'obbligo di registrazione nel RENF agli attestati di formazione del preposto, sia per il percorso iniziale di 6 ore sia per ogni ciclo di aggiornamento biennale. L'obbligo di iscrizione compete al soggetto formativo (ente di formazione, organizzazione datoriale, ente bilaterale o struttura interna aziendale che ha erogato il corso) entro un termine breve dal rilascio dell'attestato, generalmente indicato in 30 giorni.

Per il datore di lavoro il RENF rappresenta uno strumento di verifica: potrà consultare lo stato formativo di ogni lavoratore e preposto nominato, avendo la certezza che gli attestati registrati corrispondono a percorsi effettivamente erogati da soggetti qualificati. In sede di ispezione, gli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato Nazionale del Lavoro) utilizzeranno il RENF per verificare la regolarità degli adempimenti formativi.

La mancata registrazione nel RENF non rende di per sé nulla la formazione svolta, ma costituisce una violazione dell'obbligo di tracciabilità ed espone il soggetto formativo a sanzioni amministrative. Per il datore di lavoro, avvalersi di un ente di formazione che non registra nel RENF equivale a non poter dimostrare agevolmente l'avvenuta formazione in sede di controllo, con le conseguenze che ne derivano sul piano probatorio.

Responsabilità penale del preposto: culpa in vigilando e casistica giurisprudenziale

Il preposto è una figura di garanzia ai sensi del diritto penale: assume cioè l'obbligo giuridico di impedire eventi lesivi che rientrano nella sua sfera di competenza e che avrebbe potuto e dovuto prevenire attraverso l'esercizio dei poteri che gli sono conferiti. In caso di infortunio sul lavoro, questa qualifica lo espone a responsabilità per omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) quando la condotta omissiva del preposto abbia contribuito a causare l'evento.

La responsabilità tipica del preposto è la culpa in vigilando: risponde penalmente chi, avendo il compito di sorvegliare l'esecuzione del lavoro, ha omesso di farlo o lo ha fatto in modo inadeguato, e questa omissione ha reso possibile la realizzazione del rischio che si sarebbe dovuto controllare. La Corte di Cassazione (Sez. IV penale) ha chiarito in numerose pronunce che il preposto non può invocare a propria discolpa il comportamento imprudente del lavoratore quando avrebbe potuto e dovuto intervenire per impedirlo: l'obbligo di vigilanza include proprio il caso del lavoratore che adotta comportamenti scorretti.

Tra le sentenze rilevanti, si segnalano gli orientamenti consolidati della IV sezione penale che affermano: (i) il preposto risponde anche quando l'infortunio è avvenuto in sua assenza, se la sua omessa vigilanza ha consentito che si consolidasse una prassi lavorativa scorretta; (ii) la mancata formazione del preposto può essere valutata come concausa dell'infortunio, con effetti sulla quantificazione della pena; (iii) il preposto che abbia segnalato per iscritto al datore di lavoro le anomalie rilevate e non abbia ricevuto risposta può ridurre la propria esposizione penale, ma non la esclude qualora avesse il potere di intervenire autonomamente.

Il D.L. 146/2021 ha rafforzato le responsabilità del preposto introducendo nell'art. 19 del D.Lgs 81/08 l'obbligo di intervenire "in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata" e di "segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e ogni condizione di pericolo rilevata, sia la presenza di lavoratori che si trovino in condizione di pericolo grave e immediato". L'obbligo di segnalazione non è alternativo all'obbligo di intervento diretto: il preposto deve prima allontanare i lavoratori dal pericolo, poi segnalare. Invertire l'ordine — segnalare senza intervenire — non esclude la responsabilità.

Come scegliere il percorso formativo: e-learning ammesso, modalità FAD e blended

L'Accordo Rep. 78/CSR 2025 disciplina le modalità di erogazione della formazione del preposto in modo più articolato rispetto alla normativa previgente, recependo gli orientamenti già espressi dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 sulla formazione in e-learning e le successive Linee Guida INAIL.

La formazione in modalità e-learning (FAD asincrona) è ammessa per i contenuti teorici del Modulo A, che ha carattere prevalentemente giuridico-normativo e ben si presta all'apprendimento individuale a distanza. Il Modulo A può quindi essere erogato interamente online, con la condizione che la piattaforma registri i tempi di fruizione, preveda verifiche intermedie di comprensione e conservi i log di accesso per almeno 5 anni.

Il Modulo B, che include contenuti pratici e operativi come la gestione delle emergenze, l'utilizzo dei DPI e le tecniche di comunicazione con i lavoratori, può essere erogato in modalità blended: una parte a distanza (anche sincrona, ovvero in videoconferenza) e una parte in presenza per le esercitazioni pratiche e le simulazioni. L'accordo non ammette la formazione esclusivamente in e-learning per le parti pratiche del Modulo B: almeno una quota delle ore deve svolgersi in presenza o in modalità sincrona con interazione diretta tra docente e discente.

Nella scelta del percorso formativo, il datore di lavoro deve verificare che l'ente scelto sia accreditato dalla Regione o Provincia Autonoma di competenza, o che sia comunque tra i soggetti formatori elencati nell'allegato I dell'Accordo 2025 (enti bilaterali, organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali, università, ordini e collegi professionali, strutture formative delle associazioni di categoria). La qualità del corso si valuta anche dalla presenza di un docente con comprovata esperienza nel settore della sicurezza sul lavoro, non solo nella didattica generica.

Un aspetto pratico spesso trascurato riguarda la pianificazione aziendale degli aggiornamenti: poiché il biennio decorre dalla data dell'ultimo aggiornamento e non è ancorato a una scadenza di calendario comune, le aziende con più preposti si trovano a gestire scadenze individuali sfasate. È consigliabile tenere un registro interno delle scadenze formative di ogni preposto e pianificare sessioni di aggiornamento con almeno tre mesi di anticipo, per evitare di trovarsi con preposti con formazione scaduta durante eventuali controlli ispettivi.

Domande frequenti

Il corso per preposti è obbligatorio?

Sì. L’art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/08 prevede che il preposto riceva una formazione specifica e particolareggiata in relazione ai compiti che svolge. La formazione del preposto è aggiuntiva e successiva rispetto a quella di lavoratore e va sempre erogata oltre al corso generale e specifico.

Chi è il preposto secondo il D.Lgs 81/08?

Il preposto è definito dall’art. 2 del D.Lgs 81/08 come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Sono tipici preposti i capisquadra, i capireparto e i capocantiere.

Quanto dura il corso per preposti e l’aggiornamento?

Il corso per preposti ha una durata minima di 8 ore. A seguito delle novità introdotte dal D.L. 146/2021 (convertito in Legge 215/2021), l’aggiornamento del preposto è diventato obbligatorio con cadenza non superiore a 2 anni, anziché quinquennale. Le durate definitive sono disciplinate dall’Accordo Stato-Regioni in materia di formazione.

Cosa significa preposto di fatto?

Il preposto di fatto è chi svolge concretamente funzioni di sovrintendenza e coordinamento dei lavoratori, anche senza una nomina formale. Il D.Lgs 81/08 (principio di effettività, art. 299) attribuisce le responsabilità del preposto a chiunque ne eserciti in concreto i poteri, indipendentemente dall’investitura formale. Per questo è importante individuare e formare correttamente tutti i preposti.

Il datore di lavoro deve individuare il preposto?

Sì. Dopo le modifiche del 2021, l’art. 18 del D.Lgs 81/08 obbliga espressamente il datore di lavoro e i dirigenti a individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza. L’individuazione deve risultare in forma documentata.

Quali sanzioni rischia il preposto?

Il preposto che non vigila sul rispetto delle misure di sicurezza o non interviene per correggere comportamenti pericolosi rischia sanzioni penali ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs 81/08: arresto fino a 2 mesi o ammenda. Il preposto deve anche segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e ogni condizione di pericolo riscontrata.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Corso Preposti — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Fonti

Corsi correlati

Hai bisogno di assistenza sulla formazione della tua azienda?

Il nostro team verifica gratuitamente il piano formativo e ti propone le soluzioni più adatte al tuo settore.

Contattaci

Guide correlate