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Guida alla scelta

Formazione obbligatoria vs facoltativa: cosa impone la legge e cosa è volontario

Non tutta la formazione aziendale è imposta dalla legge. Distinguere ciò che è obbligatorio da ciò che è volontario aiuta a essere in regola senza sprechi e a investire bene nella prevenzione.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 18 giugno 2026 · Tempo di lettura 4 min

Categoria
Guida alla scelta
Pubblicato
18 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
18 giugno 2026
Tempo di lettura
4 min (743 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 18 giugno 2026

Due categorie da non confondere

Quando si parla di formazione in azienda è utile distinguere due grandi categorie: la formazione obbligatoria, imposta dalla legge (in primis dal D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato-Regioni), e la formazione facoltativa, che l’azienda sceglie liberamente di erogare per migliorare competenze, qualità o cultura della sicurezza. La prima non è negoziabile: la sua assenza espone a sanzioni e responsabilità. La seconda è un investimento volontario, prezioso ma non sanzionabile in quanto tale.

La confusione tra le due categorie genera due errori speculari: trascurare un corso obbligatorio credendolo “opzionale” (con rischio di sanzione e, in caso di infortunio, di aggravamento delle responsabilità) oppure considerare “obbligatorio per legge” un corso che in realtà è solo consigliato, sprecando budget. Capire dove passa il confine è quindi il primo passo per pianificare bene la formazione.

Cosa è obbligatorio per legge

È obbligatoria la formazione generale e specifica di tutti i lavoratori (art. 37), calibrata sul livello di rischio dell’azienda (basso, medio, alto), con relativo aggiornamento periodico. Sono obbligatorie le formazioni delle figure designate: preposti, dirigenti, RLS, addetti antincendio e addetti al primo soccorso. È obbligatoria la formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP, oltre alla formazione/abilitazione per l’uso di attrezzature particolari (es. carrelli elevatori, PLE, gru) previste dall’Accordo del 22 febbraio 2012.

Sono inoltre obbligatori l’informazione e l’addestramento, che la legge tiene distinti dalla formazione “in aula”: l’addestramento, ad esempio, è richiesto per l’uso corretto di attrezzature e DPI di terza categoria e deve essere svolto sul campo da persona esperta. In alcuni comparti si aggiungono obblighi specifici (ad esempio l’HACCP per il settore alimentare, che però discende dalla normativa igienico-sanitaria, non dal solo 81/08). Per il dettaglio vedi le guide su chi deve fare la formazione e sui corsi obbligatori per codice ATECO.

Cosa è facoltativo (ma spesso conviene)

È facoltativa la formazione che va oltre i minimi di legge: corsi di approfondimento tematico, sensibilizzazione comportamentale (behavior based safety), gestione dello stress, ergonomia avanzata, primo soccorso esteso oltre l’obbligo, antincendio di livello superiore a quello strettamente richiesto, corsi su lean safety o near miss. Anche la formazione manageriale sulla leadership della sicurezza rientra in genere in questa area.

Attenzione però a una sfumatura importante: una formazione “facoltativa” può diventare di fatto necessaria quando il datore di lavoro deve garantire che la formazione sia “sufficiente e adeguata” al rischio reale. In altre parole, la legge fissa i minimi, ma se la valutazione dei rischi evidenzia esigenze ulteriori, erogare formazione aggiuntiva non è più solo una buona pratica: diventa parte dell’obbligo generale di tutela. Il confine, quindi, non è sempre netto.

Tabella concettuale: obbligatorio vs facoltativo

Formazione generale e specifica lavoratori — Obbligatoria. Fonte: art. 37 + Accordo Stato-Regioni. Sanzione se assente: sì.

Formazione preposti / dirigenti / RLS — Obbligatoria. Fonte: artt. 37 e 47-50. Sanzione se assente: sì.

Addetti antincendio e primo soccorso — Obbligatoria. Fonte: artt. 43, 45, 46 + D.M. 388/2003 e decreti antincendio 2021. Sanzione se assente: sì.

Abilitazione attrezzature (muletto, PLE, gru) — Obbligatoria quando si usano quelle attrezzature. Fonte: art. 73 + Accordo 22/02/2012. Sanzione se assente: sì.

Corsi di approfondimento, soft skill sicurezza, behavior based safety — Facoltativi. Fonte: scelta aziendale. Sanzione se assente: no (salvo emergano dalla valutazione dei rischi).

Lettura: la riga sui corsi facoltativi mostra il caso limite — “salvo emergano dalla valutazione dei rischi” — che spiega perché l’etichetta non basta: è il DVR a stabilire la formazione realmente adeguata.

Come pianificare senza sprechi né lacune

Il metodo corretto parte dalla valutazione dei rischi e dall’organigramma della sicurezza: prima individui gli obblighi “fissi” (lavoratori, figure designate, attrezzature usate), poi verifichi se il rischio reale richiede formazione aggiuntiva, e solo dopo valuti gli investimenti facoltativi che portano valore. Una checklist e un piano formativo annuale aiutano a non dimenticare scadenze e aggiornamenti.

Su 123Formazione trovi tutti i corsi obbligatori e puoi farti supportare nella mappatura degli obblighi. Per approfondire leggi le guide su chi deve fare la formazione obbligatoria, sui corsi obbligatori per codice ATECO, sulla differenza tra formazione, addestramento e informazione e su come redigere il piano formativo annuale.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

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