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Guida alla scelta

Informazione, formazione e addestramento: le differenze secondo il D.Lgs. 81/08

Tre obblighi distinti che vengono spesso confusi: cosa significano davvero informare, formare e addestrare i lavoratori e perché non sono intercambiabili.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 16 giugno 2026 · Tempo di lettura 4 min

Categoria
Guida alla scelta
Pubblicato
16 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
16 giugno 2026
Tempo di lettura
4 min (759 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2026

Tre obblighi distinti, non sinonimi

Nel linguaggio comune “informare”, “formare” e “addestrare” i lavoratori sembrano dire la stessa cosa. Il D.Lgs. 81/08, invece, li tratta come tre obblighi diversi, ciascuno con una propria finalità e una propria disciplina. Confonderli porta a credere di aver assolto un obbligo quando se ne è coperto solo un altro: ad esempio, consegnare un opuscolo informativo non equivale a erogare la formazione, e un corso teorico non sostituisce l’addestramento pratico.

Distinguere i tre concetti è quindi essenziale per non lasciare scoperti adempimenti obbligatori. La logica è progressiva: l’informazione trasmette conoscenze, la formazione costruisce competenze e comportamenti, l’addestramento fa esercitare in concreto l’uso corretto di attrezzature, dispositivi e procedure. Sono tre livelli complementari che, insieme, rendono il lavoratore davvero consapevole e capace.

L’informazione: l’art. 36

L’informazione, disciplinata dall’art. 36 del D.Lgs. 81/08, consiste nel fornire al lavoratore le conoscenze utili sui rischi e sulle misure di sicurezza. Riguarda, tra l’altro, i rischi generali e specifici dell’attività, le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate, le procedure di primo soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione, e i nominativi delle figure della sicurezza (addetti alle emergenze, RSPP, medico competente).

L’informazione può essere veicolata in vari modi: documenti, opuscoli, comunicazioni, segnaletica, riunioni. Il punto chiave è che si tratta di un “far sapere”: trasmette contenuti, ma non richiede di per sé un percorso strutturato con verifica di apprendimento. Per questo non sostituisce la formazione. Un esempio pratico: comunicare a un nuovo assunto dove sono le uscite di emergenza e chi sono gli addetti antincendio è informazione, non formazione.

La formazione: l’art. 37

La formazione, disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni, è un processo educativo strutturato finalizzato a far acquisire competenze, conoscenze e comportamenti utili alla sicurezza. A differenza dell’informazione, prevede percorsi con durata definita, contenuti stabiliti, docenti qualificati e verifica finale di apprendimento. È la “formazione obbligatoria” in senso proprio: corso lavoratori (parte generale e specifica), preposti, dirigenti, RSPP, RLS e così via.

La formazione va erogata in occasioni precise: all’assunzione, al cambio di mansione, all’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o rischi, e va mantenuta con gli aggiornamenti periodici. Esempio pratico: il corso che insegna a un lavoratore a riconoscere e gestire i rischi della propria mansione, con durata stabilita dal livello di rischio e verifica finale, è formazione. Per la distinzione tra le sue componenti puoi vedere la guida su formazione generale e specifica.

L’addestramento: la pratica sul campo

L’addestramento è la componente più operativa: consiste nel far provare concretamente al lavoratore l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi di protezione individuale, oltre alle procedure di lavoro. È un “far fare” sotto la guida di una persona esperta, in situazione reale o simulata. Non è trasferibile a distanza: per sua natura richiede l’esercizio pratico in presenza.

L’addestramento è obbligatorio ogni volta che la mansione lo richiede: ad esempio per l’uso dei DPI di terza categoria, per la conduzione di attrezzature che richiedono abilitazione specifica (carrelli elevatori, PLE, gru), o per le manovre di primo soccorso e le prove di spegnimento antincendio. Esempio pratico: spiegare a parole come si usa un carrello elevatore è informazione o formazione; farlo guidare effettivamente sotto supervisione è addestramento.

Come si combinano: esempi e implicazioni pratiche

I tre obblighi non si escludono, si sommano. Prendiamo un addetto all’uso di un carrello elevatore: deve ricevere l’informazione sui rischi del reparto, la formazione (generale e specifica come lavoratore) e l’addestramento pratico all’uso dell’attrezzatura. Mancando anche solo uno dei tre livelli, l’adempimento è incompleto. Lo stesso vale per gli addetti alle emergenze, dove all’informazione e alla formazione si aggiunge l’addestramento pratico (manovre, prove di spegnimento).

Sul piano operativo, questa distinzione ha un’implicazione importante per la scelta delle modalità: informazione e parte teorica della formazione possono spesso essere erogate a distanza, ma l’addestramento va svolto in presenza. È il motivo per cui molti corsi adottano formule miste. Per orientarti tra le modalità vedi la guida su aula, videoconferenza ed e-learning. Su 123Formazione trovi i corsi per lavoratori, preposti, antincendio, primo soccorso e le abilitazioni che integrano teoria e addestramento, con attestati validi in tutta Italia.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra formazione generale e specifica?

La formazione generale (4 ore) è comune a tutti i lavoratori e riguarda i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti, organi di vigilanza, controllo e assistenza. La formazione specifica riguarda invece i rischi concreti della mansione e del settore, in funzione del livello di rischio dell’azienda.

Quanto dura la formazione specifica dei lavoratori?

La durata della formazione specifica dipende dal livello di rischio dell’azienda secondo il codice ATECO: 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto. Sommata alle 4 ore di formazione generale, la formazione complessiva è di 8, 12 o 16 ore.

Quale formazione scade e va aggiornata?

La formazione generale (4 ore) è considerata un credito formativo permanente e non va ripetuta. La formazione specifica è invece soggetta ad aggiornamento quinquennale obbligatorio di 6 ore, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Quando deve essere svolta la formazione del lavoratore?

La formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’attività, del trasferimento o cambiamento di mansione e dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. L’art. 37 del D.Lgs 81/08 prevede che la formazione sia svolta durante l’orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori.

La formazione generale può essere fatta in e-learning?

Sì. L’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 ammette espressamente l’erogazione in modalità e-learning della formazione generale dei lavoratori e della formazione specifica per le aziende a rischio basso, nel rispetto dei requisiti tecnici e organizzativi previsti. La formazione specifica per rischio medio e alto deve invece prevedere parti in aula o esercitazioni pratiche.

La formazione antincendio e primo soccorso sostituiscono quella di base?

No. I corsi per addetti antincendio e primo soccorso sono formazioni aggiuntive e specifiche per chi è designato a tali ruoli. Non sostituiscono la formazione generale e specifica obbligatoria per tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Formazione Lavoratori — Generale e Specifica · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

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