- Categoria
- Rischi specifici
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 3 min (677 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 — art. 165 (Normattiva) · Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale)
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
L'articolo 165 del D.Lgs. 81/08: il contenuto dell'obbligo
L'articolo 165 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori ricevano un'adeguata informazione e formazione sulla segnaletica di sicurezza utilizzata nei luoghi di lavoro. In particolare, l'obbligo riguarda il significato dei segnali e i comportamenti da adottare in relazione a ciascuno di essi.
Non è sufficiente affiggere i cartelli: il sistema normativo considera la segnaletica e la formazione come due elementi inscindibili. Un cartello di divieto o di obbligo che il lavoratore non sa interpretare non produce l'effetto preventivo per cui è stato installato. L'obbligo formativo è quindi la condizione necessaria affinché la segnaletica assolva alla sua funzione.
Cosa deve comprendere la formazione sulla segnaletica
La formazione sulla segnaletica deve coprire almeno i seguenti contenuti: il sistema dei colori di sicurezza e i loro significati (rosso, giallo, verde, blu); la classificazione e la forma geometrica dei cartelli (avvertimento, divieto, obbligo, salvataggio, antincendio); il significato dei principali pittogrammi presenti nell'ambiente di lavoro specifico; le segnalazioni luminose e acustiche utilizzate nello stabilimento o nel cantiere e il comportamento da adottare alla loro attivazione.
La formazione deve essere contestualizzata: non basta illustrare i cartelli in astratto, ma occorre riferirsi ai cartelli effettivamente presenti nel luogo di lavoro in cui opera il lavoratore, spiegando perché sono stati installati e quali rischi segnalano. Questo approccio aumenta significativamente la ritenzione delle informazioni e la probabilità che il lavoratore rispetti le prescrizioni.
Integrazione con i corsi obbligatori di sicurezza
La formazione sulla segnaletica prevista dall'art. 165 si integra con i percorsi formativi obbligatori definiti dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per lavoratori, preposti e dirigenti. In particolare, rientra nella parte di formazione specifica (modulo di rischio medio o alto), in cui si affrontano i rischi propri dell'ambiente di lavoro e le misure di prevenzione e protezione adottate.
Per i preposti, la formazione sulla segnaletica è particolarmente rilevante: il preposto ha il compito di sovrintendere all'attività lavorativa e di intervenire quando riscontra comportamenti non conformi. Riconoscere i cartelli e comprenderne il significato è una competenza che il preposto deve possedere in modo approfondito, poiché deve essere in grado di richiamare i lavoratori al rispetto della segnaletica.
Formazione e aggiornamento: quando va ripetuta
L'obbligo formativo non si esaurisce con il primo inserimento del lavoratore. La formazione sulla segnaletica va ripetuta o integrata in caso di: cambio di mansione che comporta l'esposizione a nuove tipologie di rischio; modifica significativa degli ambienti di lavoro (nuovi impianti, nuove aree, nuova segnaletica); introduzione di nuovi tipi di cartelli o di sistemi di segnalazione luminosa e acustica; evidenza che i lavoratori non rispettano la segnaletica presente.
L'aggiornamento periodico della formazione — previsto dall'Accordo Stato-Regioni ogni cinque anni — è l'occasione per ripassare e aggiornare anche le conoscenze sulla segnaletica, verificando che la segnaletica dell'azienda sia ancora conforme alle norme vigenti e che i lavoratori ne abbiano una comprensione corretta e aggiornata.
Il contributo della formazione alla cultura della sicurezza
La formazione sulla segnaletica non è solo un adempimento: è uno strumento per costruire una cultura della sicurezza in cui i cartelli vengono percepiti come messaggi utili e non come elementi decorativi. Un lavoratore che comprende perché un cartello è stato installato — quale rischio segnala, quale comportamento richiede — è più propenso a rispettarne le indicazioni e a segnalare anomalie (cartelli mancanti, deteriorati o mal posizionati).
Con 123Formazione è possibile seguire corsi sulla sicurezza dei lavoratori — che includono il tema della segnaletica nella parte specifica — in aula, in videoconferenza o in modalità e-learning, con attestati validi su tutto il territorio nazionale. La formazione può essere strutturata per includere riferimenti alla segnaletica specifica del settore produttivo o dell'ambiente di lavoro del committente.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Qual è la differenza tra addetto antincendio e addetto al primo soccorso?
Sono figure distinte sia per funzione sia per percorso formativo. L’addetto antincendio ed evacuazione è il lavoratore designato per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’evacuazione: la sua formazione è disciplinata dal D.M. 2 settembre 2021, con corsi di 4, 8 o 16 ore suddivisi in tre livelli di rischio, più aggiornamento quinquennale. L’addetto al primo soccorso è invece il lavoratore designato per prestare la prima assistenza in caso di infortunio o malore: la sua formazione è disciplinata dal D.M. 388/2003, con corsi di 12 o 16 ore in funzione del gruppo (A, B o C) di appartenenza dell’azienda, più aggiornamento triennale. La stessa persona può ricoprire entrambi i ruoli, ma deve avere completato i rispettivi percorsi formativi in modo indipendente. Nessuna delle due formazioni sostituisce l’altra, né sostituisce la formazione generale e specifica obbligatoria per tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 — art. 165 (Normattiva) (normattiva.it)
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale) (gazzettaufficiale.it)
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