- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 10 giugno 2025
- Ultimo aggiornamento
- 10 giugno 2025
- Tempo di lettura
- 4 min (784 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs 81/08 - art. 37 (Normattiva)
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2025
Cos’è il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025
Il 17 aprile 2025 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha approvato un nuovo Accordo in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. L’atto nasce dalla previsione dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 81/08 (modificato dal DL 146/2021), che aveva demandato a un Accordo unico il riordino e la razionalizzazione di tutta la formazione obbligatoria.
L’idea di fondo è superare la frammentazione dei numerosi accordi succedutisi dal 2011 in poi, riunendo in un quadro coerente i percorsi formativi per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP/ASPP e abilitazioni per le attrezzature. È un intervento atteso da anni e tra i più ricercati dagli operatori del settore.
IMPORTANTE: trattandosi di un Accordo recente, alcuni profili applicativi (modulistica, durate definitive, regimi transitori) sono stati e continuano a essere precisati da indicazioni successive. In questa guida descriviamo l’impianto generale e le linee di novità più rilevanti, raccomandando la verifica del testo ufficiale e delle eventuali note di chiarimento.
Il riordino delle durate e dei percorsi
Tra gli obiettivi dichiarati dell’Accordo c’è la razionalizzazione delle durate e dei contenuti dei corsi, con l’ambizione di rendere più omogenei i percorsi su tutto il territorio nazionale e di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni tra i diversi accordi precedenti.
Il riordino tocca la formazione di base e specifica dei lavoratori, l’aggiornamento periodico e i percorsi per le figure con responsabilità (preposti e dirigenti), oltre alla formazione per l’uso delle attrezzature che richiedono abilitazione. Per orientarsi tra base e specifica resta utile la nostra guida alle differenze tra formazione generale e specifica.
Poiché alcune durate possono essere state oggetto di precisazioni rispetto alla prima diffusione del testo, evitiamo qui di indicare monte ore puntuali per ciascun profilo: il valore corretto è quello del testo dell’Accordo nella versione pubblicata e delle relative tabelle allegate, da consultare prima di programmare i corsi.
Le principali novità per le aziende
La novità più discussa è l’introduzione, ora disciplinata in modo organico, dell’obbligo di formazione per il datore di lavoro, figura che in passato era tenuta alla formazione solo quando svolgeva direttamente il ruolo di RSPP. Su questo aspetto abbiamo dedicato una guida specifica al nuovo obbligo di formazione del datore di lavoro.
L’Accordo interviene inoltre sui criteri di erogazione (aula, videoconferenza sincrona, e-learning) precisando per quali percorsi e moduli sono ammesse le diverse modalità, sulla qualificazione dei soggetti formatori e sui requisiti dei docenti, e sul riconoscimento e la gestione dei crediti formativi tra percorsi affini.
Per le aziende questo significa rivedere il proprio piano formativo alla luce delle nuove regole: è il momento di fare una checklist della formazione in azienda e di mappare le figure coinvolte, a partire dal datore di lavoro.
Decorrenze e regime transitorio: cosa è ancora in evoluzione
Un punto su cui invitiamo alla massima cautela è quello delle decorrenze. L’efficacia di un Accordo Stato-Regioni richiede in genere il recepimento e la definizione di un periodo per l’adeguamento: l’entrata “a regime” delle nuove regole può quindi avere tempistiche attuative diverse rispetto alla data di approvazione del 17 aprile 2025.
In particolare, è ragionevole attendersi disposizioni transitorie che salvaguardino i corsi già avviati o programmati e gli attestati già conseguiti secondo gli accordi precedenti. Tuttavia, la durata esatta del periodo transitorio e le modalità di transizione sono elementi da verificare nel testo ufficiale e nelle eventuali note successive: non riportiamo date precise per non rischiare di indicare scadenze non confermate.
Il nostro consiglio operativo è duplice: non sospendere la formazione in attesa di chiarimenti (la formazione resta obbligatoria a tutti gli effetti) e, allo stesso tempo, programmare i nuovi percorsi tenendo d’occhio gli aggiornamenti ufficiali. Diffida di chi presenta come già definitivi dettagli che la normativa sta ancora precisando.
Cosa devono fare le aziende adesso
In concreto, conviene partire da una ricognizione: chi è formato, con quali attestati e con quali scadenze. Da qui si individuano le priorità, a cominciare dal datore di lavoro e dalle figure con obblighi di aggiornamento più vicini, come preposti e dirigenti.
Con 123Formazione puoi impostare un piano formativo allineato alle novità dell’Accordo, scegliendo le modalità ammesse per ciascun corso e tenendo sotto controllo le scadenze. Aggiorniamo costantemente i nostri percorsi e ti segnaliamo le evoluzioni normative man mano che vengono confermate dalle fonti ufficiali.
Domande frequenti
Ogni quanto va aggiornata la formazione del lavoratore?
La formazione specifica del lavoratore va aggiornata ogni 5 anni con un corso di 6 ore, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. La formazione generale (4 ore) è invece un credito formativo permanente e non deve essere ripetuta. L’aggiornamento riguarda l’evoluzione dei rischi, le novità normative e organizzative in materia di sicurezza.
Ogni quanto si aggiornano preposti e dirigenti?
Il dirigente si aggiorna ogni 5 anni con un corso di 6 ore. Il preposto, dopo le modifiche introdotte dal D.L. 146/2021 (convertito in Legge 215/2021), deve aggiornarsi con cadenza non superiore a 2 anni, a differenza del precedente termine quinquennale. Entrambi gli aggiornamenti sono obbligatori per mantenere la regolarità della posizione.
Quali sono le scadenze di aggiornamento per RSPP, RLS, antincendio e primo soccorso?
L’RSPP si aggiorna ogni 5 anni (40 ore) e l’ASPP ogni 5 anni (20 ore). Il RLS si aggiorna ogni anno (4 ore fino a 50 lavoratori, 8 ore oltre i 50). Gli addetti antincendio si aggiornano ogni 5 anni (2, 5 o 8 ore secondo il livello, D.M. 02/09/2021). Gli addetti al primo soccorso si aggiornano ogni 3 anni (6 ore per il Gruppo A, 4 ore per i Gruppi B e C).
Ogni quanto si aggiorna l’abilitazione all’uso delle attrezzature?
Le abilitazioni previste dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 per l’uso di attrezzature (carrelli elevatori, PLE, gru, trattori, escavatori, ecc.) devono essere aggiornate entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato, con un corso di almeno 4 ore di cui almeno 3 dedicate ai moduli pratici. Il mancato aggiornamento entro la scadenza comporta la decadenza dell’abilitazione fino al completamento del corso.
Cosa succede se la formazione scade e non viene aggiornata?
Una formazione scaduta equivale, sul piano della conformità, a una formazione mancante. Il datore di lavoro che impiega lavoratori con formazione non aggiornata viola gli obblighi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 ed è esposto a sanzioni penali (arresto o ammenda). In caso di infortunio, la formazione scaduta aggrava la responsabilità del datore di lavoro e può incidere sugli aspetti assicurativi e risarcitori.
È meglio aggiornare la formazione prima della scadenza?
Sì. È buona prassi pianificare l’aggiornamento prima della scadenza per evitare interruzioni nella validità della formazione e garantire la continuità operativa dei lavoratori e delle figure della sicurezza. Tenere uno scadenzario della formazione aziendale consente di programmare per tempo i corsi, evitare scoperture e dimostrare la diligenza del datore di lavoro in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Aggiornamento Formazione Sicurezza — Scadenze per Figura · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- D.Lgs 81/08 - art. 37 (Normattiva) (normattiva.it)
Fonti
Corsi correlati
Hai bisogno di assistenza sulla formazione della tua azienda?
Il nostro team verifica gratuitamente il piano formativo e ti propone le soluzioni più adatte al tuo settore.
ContattaciGuide correlate
Formazione del datore di lavoro: il nuovo obbligo dell’Accordo 2025
Il nuovo Accordo Stato-Regioni ha disciplinato in modo organico l’obbligo di formazione del datore di lavoro: vediamo a chi si applica e cosa resta da chiarire su ore e tempi.
Aggiornamento del preposto: le novità tra DL 146/2021 e Accordo 2025
L’aggiornamento del preposto è al centro di un’evoluzione normativa partita dal DL 146/2021: vediamo cosa prevede oggi e cosa precisa il nuovo Accordo 2025.
Formazione generale e specifica dei lavoratori: differenze, ore e quale scade
Due parti dello stesso corso lavoratori che molti confondono: cosa cambia, quante ore servono e quale delle due va aggiornata.