- Categoria
- Modalità formative ed e-learning
- Pubblicato
- 5 maggio 2026
- Ultimo aggiornamento
- 5 maggio 2026
- Tempo di lettura
- 4 min (707 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2026
Cosa intende la normativa per e-learning
Nel linguaggio della formazione alla sicurezza, l’e-learning è una modalità di apprendimento a distanza in cui il discente fruisce dei contenuti in autonomia, in tempi e luoghi diversi rispetto al docente, attraverso una piattaforma informatica. È quindi una formazione asincrona, distinta sia dall’aula in presenza sia dalla videoconferenza in tempo reale.
L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, che ha sostituito i precedenti accordi del 2011, dedica un allegato specifico alle condizioni e ai requisiti dell’e-learning. Il principio di fondo è chiaro: la modalità a distanza è ammessa solo per la parte teorica e solo quando l’accordo o la singola disciplina non la escludano espressamente.
I corsi e i moduli ammessi in e-learning
L’e-learning è generalmente riconosciuto come modalità valida per la formazione generale dei lavoratori, che ha contenuti trasversali (concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione aziendale, diritti e doveri). Per la formazione specifica a rischio basso, molte Regioni e accordi successivi ne ammettono l’erogazione a distanza, mentre per i rischi medio e alto occorre verificare i vincoli applicabili.
Tra i percorsi tipicamente compatibili con la formazione a distanza rientrano anche l’aggiornamento periodico dei lavoratori, di preposti, dirigenti e RLS (nei limiti previsti), il modulo A del percorso RSPP/ASPP, e diversi corsi a contenuto prevalentemente normativo o gestionale come privacy e protezione dei dati, igiene alimentare nella parte teorica o la formazione su rischi specifici di natura informativa.
In ogni caso, ciò che la piattaforma deve garantire non è solo la trasmissione del contenuto, ma la verifica dell’apprendimento: senza tracciamento, tutor e test finale, l’e-learning non soddisfa i requisiti previsti e il corso può essere considerato non valido.
I corsi e le parti che restano obbligatoriamente in presenza
La regola pratica più importante è questa: tutto ciò che comporta addestramento o prova pratica non può essere svolto in e-learning. L’addestramento richiede l’uso concreto di attrezzature, dispositivi e procedure sotto la guida di un formatore, e per sua natura presuppone la presenza fisica.
Per l’antincendio, la parte pratica — utilizzo degli estintori, prove di spegnimento, gestione delle attrezzature — deve svolgersi in presenza. Allo stesso modo, per il primo soccorso la parte pratica relativa alle manovre di soccorso, alla rianimazione e all’uso dei presidi non è delegabile alla modalità a distanza.
Lo stesso vale per i corsi sull’uso di attrezzature che richiedono abilitazione (carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, gru, carroponte), per i lavori in quota e i sistemi anticaduta, per gli spazi confinati e per la movimentazione manuale dei carichi nella parte di addestramento: il modulo teorico può essere fruito a distanza, ma le prove pratiche restano in aula o in campo.
Come riconoscere un corso e-learning a norma
Prima di iscriversi o di iscrivere i propri lavoratori, è utile verificare alcuni elementi concreti: la piattaforma deve registrare i tempi di fruizione e l’avanzamento, prevedere la presenza di un tutor di riferimento, includere momenti di verifica intermedi e un test finale di apprendimento, e rilasciare un attestato che riporti i contenuti, le ore e la modalità di erogazione.
Un attestato che non specifichi correttamente la modalità o che certifichi in e-learning una parte pratica obbligatoriamente in presenza è un attestato debole, che in sede di verifica ispettiva o di contenzioso può non reggere. La scelta della modalità non è quindi solo una questione di comodità, ma di validità sostanziale della formazione.
La soluzione 123Formazione
Con 123Formazione è possibile completare in e-learning tutta la parte teorica ammessa dalla normativa, con piattaforma tracciata, tutor e test finale, e organizzare in modo coordinato le sessioni pratiche in presenza dove obbligatorie. In questo modo si riducono i tempi di fermo del personale senza rinunciare alla piena conformità.
Se hai dubbi su quali corsi della tua azienda possano essere svolti online e quali no, il nostro team aiuta a costruire un piano formativo corretto modulo per modulo, evitando attestati non validi e sovrapposizioni inutili.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Antincendio — Domande Frequenti sulla Formazione · Vedi tutte le FAQ: FAQ Primo Soccorso — Domande Frequenti
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