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Burnout sul lavoro: riconoscimento come malattia professionale e tutela INAIL 2023

Come il burnout viene classificato dall’OMS, quando può essere riconosciuto come malattia professionale dall’INAIL, quali categorie sono più esposte e quali strumenti di tutela sono disponibili per il lavoratore.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 21 giugno 2026 · Tempo di lettura 7 min

Pubblicato
21 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
21 giugno 2026
Tempo di lettura
7 min (1466 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
INAIL — Circolare n. 74 del 23 dicembre 2021 (malattie psichiche da lavoro)

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026

Cos’è il burnout: classificazione ICD-11 e tre dimensioni diagnostiche

Il burnout è incluso nella classificazione internazionale delle malattie ICD-11 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in vigore dall’gennaio 2022, con il codice QD85 (in precedenza spesso indicato come W27 nelle versioni preliminari), nella sezione dedicata ai fattori che influenzano lo stato di salute. L’OMS lo definisce esplicitamente come un “fenomeno occupazionale” risultante dallo stress cronico sul posto di lavoro che non è stato gestito con successo, precisando che non si tratta di una condizione medica in senso stretto ma di un fattore che incide sulla salute e che può portare il soggetto a richiedere cure.

L’ICD-11 individua tre dimensioni caratterizzanti: l’esaurimento emotivo ed energetico, il cinismo o la distanza mentale dal lavoro (che in precedenza veniva denominata depersonalizzazione) e la ridotta efficacia professionale percepita. Queste tre dimensioni corrispondono al modello di Christina Maslach, autrice del Maslach Burnout Inventory (MBI), lo strumento di rilevazione più utilizzato in letteratura e nella pratica clinica per la valutazione del burnout.

La distinzione tra burnout e depressione clinica è cruciale sia sul piano diagnostico sia su quello giuridico. La depressione è una condizione medica generalizzata che può riguardare ogni ambito della vita, mentre il burnout, secondo la definizione ICD-11, si manifesta specificamente nel contesto lavorativo. Nella pratica clinica le due condizioni possono coesistere e la distinzione richiede una valutazione specialistica; tuttavia, ai fini del riconoscimento come malattia professionale, la specificazione del nesso con il lavoro è determinante.

Burnout e stress lavoro-correlato: differenze e sovrapposizioni

Il burnout e lo stress lavoro-correlato (SLC) sono condizioni distinte ma strettamente correlate. Lo stress lavoro-correlato descrive uno stato di squilibrio tra le richieste del lavoro e le risorse dell’individuo; è per definizione transitorio o situazionale e può risolversi quando le condizioni organizzative migliorano o quando il soggetto sviluppa nuove strategie di coping. Il burnout rappresenta, invece, l’esito di uno stress cronico non risolto: è un processo progressivo che si sviluppa nel tempo e che conduce a un esaurimento profondo e stabile.

Dal punto di vista della prevenzione, questa distinzione ha implicazioni pratiche importanti. Intervenire precocemente sullo stress lavoro-correlato — attraverso la valutazione ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 81/08 e le conseguenti misure organizzative — significa anche prevenire l’evoluzione verso il burnout. Le stesse cause che alimentano lo stress cronico (sovraccarico di lavoro, mancanza di autonomia, conflitti interpersonali, mancanza di riconoscimento) sono i principali precursori del burnout.

Tuttavia, non ogni caso di burnout è necessariamente preceduto da un rilevamento di SLC nella valutazione dei rischi: il burnout può insorgere anche in ambienti in cui la valutazione formale non abbia evidenziato criticità significative, perché fattori individuali, biografici e di contesto extra-lavorativo si intrecciano con quelli organizzativi. Per questo la sorveglianza sanitaria del medico competente assume un ruolo specifico nel rilevare segnali precoci che la valutazione oggettiva potrebbe non cogliere.

Denuncia INAIL: burnout come malattia professionale non tabellata

Il sistema INAIL distingue tra malattie professionali tabellate, per le quali esiste una presunzione legale di origine professionale, e malattie professionali non tabellate, per le quali l’onere della prova del nesso causale ricade sul lavoratore. Il burnout appartiene alla seconda categoria: non è inserito nelle tabelle delle malattie professionali dell’INAIL (Decreto Ministeriale 9 aprile 2008 e successive integrazioni), ma può essere riconosciuto come malattia professionale qualora il lavoratore riesca a dimostrare con adeguata probabilità che la propria condizione è causalmente connessa con le condizioni lavorative.

La denuncia di malattia professionale all’INAIL deve essere presentata dal datore di lavoro entro cinque giorni dalla ricezione del certificato medico del lavoratore che attesta il nesso con l’attività lavorativa. Il lavoratore può anche presentare domanda di riconoscimento direttamente all’INAIL. L’istituto avvia una procedura istruttoria che comprende la valutazione medico-legale della documentazione sanitaria, l’accertamento delle condizioni lavorative attraverso un’indagine tecnica e, eventualmente, la visita del lavoratore.

Il nesso causale richiede la dimostrazione che il lavoro abbia costituito la causa diretta o prevalente della condizione, tenendo conto della natura della mansione, della durata dell’esposizione, della presenza di fattori di rischio documentati nella valutazione SLC e dell’assenza di cause extralavorative prevalenti. La documentazione aziendale — compreso il DVR aggiornato con la valutazione SLC — e la cartella sanitaria del medico competente rivestono un ruolo centrale in questo processo.

Categorie più esposte: dalla sanità alla scuola ai servizi di frontline

La letteratura scientifica e la prassi INAIL identificano alcune categorie professionali come particolarmente esposte al rischio di burnout. Gli operatori sanitari — medici, infermieri, operatori socio-sanitari — sono tradizionalmente considerati il gruppo a maggiore rischio: l’esposizione quotidiana alla sofferenza altrui, i carichi di lavoro elevati, le responsabilità ad alto impatto emotivo e le condizioni di lavoro spesso critiche (turnazioni, reperibilità, scarsità di risorse) creano un’esposizione cronica ai fattori di rischio. La Circolare INAIL 74 del 23 dicembre 2021 ha fornito orientamenti specifici per il riconoscimento delle malattie psichiche e psicosomatiche da costrittività organizzativa in questo settore.

Gli insegnanti rappresentano un’altra categoria storicamente esposta: la gestione di classi numerose, la complessità crescente dei bisogni educativi speciali, il carico burocratico-amministrativo e la mancanza percepita di riconoscimento sociale concorrono a determinare condizioni di rischio elevato. Analogamente, gli operatori dei call center sono esposti al rischio di burnout per l’esposizione prolungata a clienti in stato di agitazione, la rigida monitorizzazione delle prestazioni e la scarsa autonomia operativa.

Anche le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, il personale dei servizi sociali e gli operatori penitenziari presentano livelli di esposizione significativi, a causa della combinazione di lavoro emotivamente gravoso, esposizione a situazioni traumatiche, gerarchie organizzative rigide e turni di lavoro disagiati. In tutti questi contesti, la valutazione SLC ai sensi del D.Lgs. 81/08 dovrebbe essere particolarmente accurata e periodicamente aggiornata.

Obblighi del datore di lavoro: DVR, piano di prevenzione e sorveglianza sanitaria

Anche in assenza di casi conclamati di burnout, il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi che possono condurre a quella condizione, ovvero lo stress lavoro-correlato ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 81/08. Il DVR deve quindi contenere una valutazione aggiornata del SLC che rispetti la metodologia INAIL 2017, e deve essere aggiornato ogni qualvolta intervengano modifiche organizzative rilevanti: ristrutturazioni, variazioni dei carichi di lavoro, introduzione di nuove tecnologie, cambiamenti nei turni.

Il piano di prevenzione che scaturisce dalla valutazione deve essere concreto e monitorabile: deve individuare le misure da adottare, i responsabili dell’attuazione, i tempi di realizzazione e gli indicatori per verificarne l’efficacia. Un piano di prevenzione puramente formale, non seguito da effettivi interventi organizzativi, non soddisfa l’obbligo di legge e non esclude la responsabilità del datore di lavoro in caso di danni alla salute dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente è un ulteriore presidio fondamentale: nei settori ad alto rischio psicosociale, il medico competente dovrebbe includere protocolli di valutazione del benessere psicologico, riconoscere precocemente i segnali di esaurimento e attivare, ove necessario, percorsi di supporto o di temporanea modifica delle condizioni di lavoro. Il giudizio di idoneità con prescrizioni può essere uno strumento per tutelare il lavoratore in fase di recupero.

Strumenti di tutela legale: INAIL, art. 2087 c.c. e segnalazione

Il lavoratore che sviluppa una sindrome da burnout riconducibile alle condizioni lavorative dispone di diversi strumenti di tutela. Il primo è la domanda di riconoscimento come malattia professionale all’INAIL, con la procedura descritta in precedenza. In caso di riconoscimento, il lavoratore ha diritto alle prestazioni economiche (indennità temporanea assoluta, rendita per i casi più gravi) e sanitarie (cure e riabilitazione) previste dal sistema assicurativo obbligatorio.

Parallelamente, il lavoratore può agire in sede civile nei confronti del datore di lavoro invocando l’art. 2087 del Codice Civile, che impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. L’azione ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale e consente di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, danno morale) derivanti dall’inadempimento degli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro.

Infine, nei contesti in cui il burnout sia collegato a condizioni di costrittività organizzativa, molestie morali (mobbing) o mancato rispetto degli obblighi di sicurezza, il lavoratore può segnalare la situazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro o all’ASL territorialmente competente, eventualmente anche attraverso il canale del whistleblowing nella sicurezza sul lavoro. Il RLS rappresenta in questi casi un interlocutore istituzionale importante, capace di raccogliere le segnalazioni e di attivarsi presso le strutture competenti.

Riferimenti normativi

Fonti

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