Il sistema dei soggetti della sicurezza
Il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 costruisce la tutela della salute e sicurezza sul lavoro attorno a un sistema di soggetti, ciascuno con compiti, poteri e responsabilità ben definiti. Capire chi fa cosa è il primo passo per costruire un’organizzazione conforme e per evitare le sanzioni penali previste agli artt. 55, 56 e 58 del Testo Unico.
In questa guida abbiamo dedicato una pagina di approfondimento a ciascuna delle otto figure del sistema: dal datore di lavoro e i suoi delegati (dirigente, preposto), allo staff tecnico (RSPP, ASPP, medico competente), alla rappresentanza dei lavoratori (RLS, RLST), fino al coordinamento nei cantieri (CSP/CSE).
Le 8 figure della sicurezza: approfondimenti
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la figura tecnica designata dal datore di lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, individuare i fattori di rischio e proporre le misure di prevenzione (artt. 32-33 D.Lgs 81/08).
Approfondisci →
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) è la persona designata dal datore di lavoro per collaborare con l’RSPP nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 32 D.Lgs 81/08).
Approfondisci →
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 47-50 D.Lgs 81/08).
Approfondisci →
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) esercita le funzioni di RLS per le aziende o unità produttive del territorio o del comparto in cui non sia stato eletto un RLS aziendale (art. 48 D.Lgs 81/08).
Approfondisci →
Preposto alla Sicurezza
Il Preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione (art. 2 c.1 lett. e e artt. 19, 19-bis, 37 c.7-ter D.Lgs 81/08).
Approfondisci →
Dirigente per la Sicurezza sul Lavoro
Il Dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2 c.1 lett. d D.Lgs 81/08).
Approfondisci →
Medico Competente
Il Medico Competente (MC) è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38 D.Lgs 81/08, che collabora con il datore di lavoro per la valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Approfondisci →
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione
Nei cantieri temporanei e mobili (Titolo IV D.Lgs 81/08) il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) sono designati dal committente o dal responsabile dei lavori per la redazione e l’attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 89-92).
Approfondisci →
Come si interfacciano i ruoli
Il sistema disegnato dal D.Lgs 81/08 funziona per livelli e relazioni: il datore di lavoro resta titolare degli obblighi indelegabili (valutazione dei rischi e designazione dell’RSPP, art. 17); può delegare ad uno o più dirigenti gli altri obblighi gestionali (art. 16). Sulla linea operativa, i preposti vigilano sull’osservanza delle disposizioni da parte dei lavoratori (art. 19).
Lo staff tecnico — il Servizio di Prevenzione e Protezione coordinato dall’RSPP con gli ASPP — collabora alla valutazione dei rischi e propone le misure di prevenzione (art. 33). Il medico competente programma ed esegue la sorveglianza sanitaria (art. 25). I lavoratori sono rappresentati dal RLS (aziendale) o dal RLST (territoriale), che ricevono informazione, consultazione e documentazione (art. 50).
Tutti questi soggetti si confrontano una volta all’anno (nelle aziende con più di 15 lavoratori) nella riunione periodica ex art. 35, momento di sintesi del sistema. Nei cantieri temporanei o mobili con più imprese si aggiunge il CSP/CSE, designato dal committente, che redige il PSC e vigila sulla sua attuazione (artt. 91-92).
Principio di effettività (art. 299). Chiunque eserciti di fatto i poteri tipici di datore di lavoro, dirigente o preposto è considerato tale ai fini delle responsabilità, anche in assenza di nomina formale. È un principio cardine richiamato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità.
Domande frequenti sui ruoli della sicurezza
Quanti sono i ruoli previsti dal D.Lgs 81/08?
Le figure principali del sistema di prevenzione sono otto: RSPP (art. 32), ASPP (art. 32), RLS (artt. 47-50), RLST (art. 48), preposto (art. 19), dirigente (artt. 2 e 18), medico competente (artt. 38-42) e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione CSP/CSE (artt. 91-92) nei cantieri. A queste si aggiungono il datore di lavoro e gli addetti emergenza.
Chi nomina i diversi soggetti della sicurezza?
Il datore di lavoro designa RSPP, ASPP, medico competente, dirigenti e preposti (art. 18). I lavoratori eleggono il RLS (art. 47); il sistema RLST è gestito dagli organismi paritetici. Nei cantieri il committente o il responsabile dei lavori designa il CSP e il CSE (art. 90).
Quali nomine non possono essere delegate?
L’art. 17 D.Lgs 81/08 individua due obblighi indelegabili del datore di lavoro: la valutazione di tutti i rischi con redazione del DVR e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Qual è la novità più rilevante del 2025 sui ruoli?
L’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha introdotto per il preposto l’aggiornamento annuale di almeno 2 ore in presenza, in sostituzione del precedente aggiornamento quinquennale di 6 ore. L’e-learning per il preposto non è ammesso.
Quando è obbligatoria la riunione periodica?
L’art. 35 D.Lgs 81/08 obbliga il datore di lavoro a indire la riunione periodica almeno una volta all’anno nelle aziende con più di 15 lavoratori. Vi partecipano datore, RSPP, medico competente (se nominato) e RLS.
Quali ruoli rispondono penalmente in caso di infortunio?
Datore di lavoro, dirigente, preposto e medico competente sono destinatari diretti di obblighi penalmente sanzionati (artt. 55, 56, 58). RSPP e ASPP non hanno sanzioni dirette ma rispondono in concorso colposo per errori professionali causalmente collegati all’evento (orientamento consolidato Cass. pen. Sez. IV).