In sintesi
L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) è la persona designata dal datore di lavoro per collaborare con l’RSPP nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 32 D.Lgs 81/08).
- Acronimo
- ASPP
- Denominazione
- Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
- Nominato da
- Datore di lavoro
- Formazione iniziale
- Modulo A (28 ore) + Modulo B comune (48 ore) ed eventuali Specializzazioni SP1-SP4 in funzione del macro-settore ATECO. Totale minimo 76 ore.
- Aggiornamento
- Quinquennale obbligatorio di 20 ore (la metà di quello dell’RSPP), parametrato al macro-settore.
- Sanzioni
- Non sono previste sanzioni dirette in capo all’ASPP nel D.Lgs 81/08; la sanzione per omessa costituzione del SPP grava sul datore di lavoro (art. 55).
Normativa di riferimento
- D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 — artt. 31, 32, 33
- Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, Rep. 128/CSR
Nomina e documento di incarico
- Soggetto nominante
- Datore di lavoro
- Modalità
- Designazione formale; non è obbligatoria la presenza di un ASPP, ma è frequente nelle aziende strutturate o ad alto rischio per supportare l’RSPP.
- Documento di nomina
- Lettera di designazione con accettazione + attestati Moduli A e B (con eventuali SP).
Compiti e attribuzioni
- Collaborazione con l’RSPP nei compiti di cui all’art. 33.
- Supporto operativo nell’individuazione dei fattori di rischio.
- Raccolta dati, sopralluoghi, redazione di procedure operative.
- Partecipazione alle consultazioni e alla riunione periodica annuale.
Requisiti professionali
- Titolo di studio almeno di scuola secondaria di secondo grado.
- Attestati Moduli A (28 ore) e B comune (48 ore) + Specializzazioni SP eventuali.
- Aggiornamento quinquennale di 20 ore.
- Non è richiesto il Modulo C (riservato all’RSPP).
Chi è l’ASPP secondo l’art. 32
L’art. 32 D.Lgs 81/08, alla pari dell’RSPP, definisce l’Addetto come «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione».
L’ASPP è un collaboratore tecnico dell’RSPP all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). Può essere interno o esterno all’azienda; la nomina non è obbligatoria ma è opportuna nelle realtà strutturate, dove l’RSPP non può presidiare da solo tutte le attività operative.
L’ASPP non sostituisce l’RSPP e non firma autonomamente i documenti del SPP, ma opera in supporto al coordinatore.
Differenze tra ASPP e RSPP
La differenza principale è gerarchico-funzionale: l’RSPP è coordinatore del SPP, l’ASPP è collaboratore. Il primo risponde direttamente al datore di lavoro, il secondo opera sotto la direzione dell’RSPP.
Sul piano formativo, all’ASPP non è richiesto il Modulo C (24 ore di gestione-relazione), ma soltanto i Moduli A e B con le eventuali Specializzazioni. Anche l’aggiornamento quinquennale è ridotto: 20 ore invece di 40.
Sul piano della responsabilità, entrambi possono rispondere in concorso colposo per i propri errori professionali, ma all’ASPP è richiesto un grado di autonomia decisionale tendenzialmente inferiore.
Quando l’ASPP è necessario
La normativa non impone un numero minimo o massimo di ASPP. La scelta spetta al datore di lavoro in funzione della complessità organizzativa, del numero di siti, del livello di rischio e delle dimensioni aziendali.
Sono indicatori tipici dell’opportunità di nominare uno o più ASPP: presenza di più unità produttive, lavorazioni a rischio specifico (chimico, ATEX, biologico), elevato numero di lavoratori (indicativamente oltre i 50), presenza di lavoratori in turnazione 24/7.
In ogni caso, la designazione resta atto datoriale e non delegabile (art. 17 c.1 lett. b).
Formazione ASPP: contenuti e modalità
Modulo A (28 ore) — base normativa: D.Lgs 81/08, soggetti, valutazione dei rischi, informazione e formazione.
Modulo B comune (48 ore) — rischi tecnici trasversali: chimico, fisico, biologico, ergonomico, organizzativo, infortunistico.
Moduli SP1-SP4 — Specializzazioni in funzione del macro-settore ATECO: SP1 agricoltura-pesca (12 ore), SP2 cave-costruzioni (16 ore), SP3 sanità residenziale (12 ore), SP4 chimico-petrolchimico (16 ore).
Aggiornamento quinquennale di 20 ore in aula, FAD sincrona o e-learning entro i limiti dell’Accordo SR 7/7/2016.
Responsabilità penale dell’ASPP
La giurisprudenza di legittimità ha esteso all’ASPP gli stessi principi affermati per l’RSPP: l’assenza di poteri decisionali non esclude la responsabilità penale a titolo di concorso colposo se l’errore tecnico si pone in relazione causale con l’evento lesivo.
Le pronunce richiedono però la prova che l’ASPP avesse l’obbligo professionale di rilevare il rischio specifico e che l’abbia omesso o sottovalutato per imperizia o negligenza.
Resta ferma la responsabilità principale del datore di lavoro per le scelte organizzative e di spesa.
Formazione e aggiornamento
| Formazione iniziale | Modulo A (28 ore) + Modulo B comune (48 ore) ed eventuali Specializzazioni SP1-SP4 in funzione del macro-settore ATECO. Totale minimo 76 ore. |
|---|---|
| Aggiornamento | Quinquennale obbligatorio di 20 ore (la metà di quello dell’RSPP), parametrato al macro-settore. |
| Modalità ammesse |
|
Responsabilità penale, civile e sanzioni
Responsabilità civile
Responsabilità contrattuale verso il datore per inadempimento dell’incarico e responsabilità extracontrattuale verso terzi danneggiati nei limiti del proprio operato tecnico.
Responsabilità penale
L’ASPP, al pari dell’RSPP, può rispondere a titolo di concorso colposo nei reati di lesioni o omicidio colposo quando il proprio errore professionale (omessa segnalazione, valutazione incompleta) contribuisca causalmente all’evento.
Sanzioni applicabili
Non sono previste sanzioni dirette in capo all’ASPP nel D.Lgs 81/08; la sanzione per omessa costituzione del SPP grava sul datore di lavoro (art. 55).
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Corsi e guide correlate
Domande frequenti su ASPP
Qual è la differenza tra ASPP e RSPP?
L’RSPP è coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione e risponde al datore di lavoro; l’ASPP è collaboratore operativo dell’RSPP. L’ASPP non frequenta il Modulo C (riservato all’RSPP) e ha aggiornamento quinquennale di 20 ore invece di 40.
L’ASPP è obbligatorio?
No. La normativa non impone un numero minimo di ASPP: la scelta spetta al datore di lavoro in base alla complessità organizzativa, al numero di lavoratori e ai rischi presenti.
Quante ore di formazione servono per diventare ASPP?
Almeno 76 ore: Modulo A (28 ore) + Modulo B comune (48 ore). Si aggiungono i Moduli SP1-SP4 di Specializzazione se richiesti dal macro-settore ATECO.
L’ASPP deve fare l’aggiornamento?
Sì, ogni 5 anni per 20 ore complessive (Accordo SR 7/7/2016, punto 7), parametrate al macro-settore di appartenenza.
Un ASPP può diventare RSPP?
Sì, integrando il percorso formativo con il Modulo C (24 ore) e portando l’aggiornamento quinquennale a 40 ore. Resta necessaria la designazione formale da parte del datore di lavoro.
L’ASPP può rispondere in sede penale?
Sì, a titolo di concorso colposo quando un suo errore professionale (omessa segnalazione, valutazione tecnica errata) sia in relazione causale con l’evento lesivo. La Cassazione penale ha applicato all’ASPP gli stessi principi enunciati per l’RSPP.
L’ASPP può essere esterno all’azienda?
Sì, salvo i casi dell’art. 31 c.6 in cui il SPP deve essere interno (Seveso, sanità >50 dipendenti, industriali >200 dipendenti, centrali termoelettriche).
Quanti ASPP servono in un’azienda?
Il numero non è fissato per legge; dipende dalla dimensione, dal numero di unità produttive e dai rischi. Indicativamente è opportuno valutare almeno un ASPP per unità produttiva o per macro-area di rischio.
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