In sintesi
Il Preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione (art. 2 c.1 lett. e e artt. 19, 19-bis, 37 c.7-ter D.Lgs 81/08).
- Acronimo
- Preposto
- Denominazione
- Preposto alla Sicurezza
- Nominato da
- Datore di lavoro
- Formazione iniziale
- Corso specifico per preposti di almeno 8 ore (art. 37 c.7 e Accordo SR Rep. 78/CSR del 17/4/2025, Allegato A). Va a sommarsi alla formazione generale e specifica del lavoratore (4 + 4/8/12 ore).
- Aggiornamento
- ANNUALE di almeno 2 ore in presenza (Accordo SR Rep. 78/CSR del 17/4/2025). Si tratta della novità più rilevante della riforma 2025: l’aggiornamento del preposto, in precedenza quinquennale di 6 ore, è oggi annuale e deve svolgersi obbligatoriamente in presenza (aula o sul luogo di lavoro).
- Sanzioni
- Art. 56 D.Lgs 81/08: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro (importi rivalutati dalla L. 145/2018 e successivi adeguamenti) per la violazione degli obblighi di cui all’art. 19. Sanzioni anche a carico del datore di lavoro che non individui formalmente il preposto (art. 55 c.5 lett. d-bis, introdotto dal D.L. 146/2021).
Normativa di riferimento
- D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 — artt. 2, 19, 19-bis, 37 c.7 e 7-ter, 56
- D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (conv. L. 17 dicembre 2021 n. 215) — riforma figura del preposto
- Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 — formazione e aggiornamento annuale
Nomina e documento di incarico
- Soggetto nominante
- Datore di lavoro
- Modalità
- Individuazione obbligatoria e formale ex art. 18 c.1 lett. b-bis (introdotto dal D.L. 146/2021): il datore di lavoro deve individuare il/i preposto/i per l’effettuazione delle attività di vigilanza. L’individuazione non è delegabile (art. 17).
- Documento di nomina
- Atto formale di individuazione del preposto, con accettazione scritta, descrizione dell’area di vigilanza e copia attestati di formazione specifica.
Compiti e attribuzioni
- Sovrintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi di legge da parte dei singoli lavoratori (art. 19 c.1 lett. a).
- Verificare l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e di uso dei DPI; in caso di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori (art. 19 c.1 lett. a e f-bis — novità D.L. 146/2021).
- Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza.
- Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.
- Informare prontamente il datore di lavoro o il dirigente sia delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia di ogni altra condizione di pericolo.
- Frequentare appositi corsi di formazione di cui all’art. 37.
Requisiti professionali
- Competenze professionali e poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico.
- Formazione specifica di almeno 8 ore (Allegato A all’Accordo SR Rep. 78/CSR 17/4/2025).
- Aggiornamento ANNUALE di almeno 2 ore in presenza (novità Accordo SR Rep. 78/CSR 17/4/2025), non più quinquennale.
Chi è il Preposto: definizione art. 2 D.Lgs 81/08
L’art. 2 c.1 lett. e D.Lgs 81/08 definisce il preposto come la «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa».
Il preposto è quindi una figura di linea, non di staff: è inserito nella catena gerarchica, sovrintende a un gruppo di lavoratori, traduce in pratica le direttive di sicurezza ricevute dal datore o dal dirigente.
Sono tipicamente preposti: capi reparto, capi cantiere, capi squadra, capi turno, responsabili di unità operativa. La qualifica non dipende dal nomen iuris ma dalle mansioni effettivamente svolte (principio di effettività, art. 299).
Obblighi del Preposto (art. 19): cosa deve fare
Sovrintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e di uso dei DPI da parte dei singoli lavoratori. In caso di mancata osservanza, intervenire per modificare il comportamento non conforme.
In caso di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e segnalare il fatto al datore di lavoro o al dirigente (art. 19 c.1 lett. f-bis, introdotta dal D.L. 146/2021).
Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave e immediato (art. 19 c.1 lett. d).
Informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato, astenendosi dal richiedere loro la ripresa dell’attività.
Frequentare appositi corsi di formazione (art. 19 c.1 lett. g).
Novità Accordo SR Rep. 78/CSR del 17/4/2025: aggiornamento annuale 2h in presenza
L’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha riformato profondamente l’assetto formativo del preposto. In particolare ha introdotto due novità sostanziali: l’obbligo di aggiornamento annuale (in luogo del precedente quinquennale di 6 ore) e la modalità esclusivamente in presenza per l’aggiornamento.
L’aggiornamento annuale deve essere di almeno 2 ore, da svolgere in aula o sul luogo di lavoro. L’e-learning è espressamente escluso, in coerenza con la finalità di consolidare l’effettività della vigilanza attraverso il confronto diretto su casi concreti.
La novità è entrata in vigore con le modalità e i tempi indicati dall’Accordo. I datori di lavoro devono pianificare un calendario annuale ricorrente di aggiornamento per ciascun preposto individuato.
Individuazione formale del preposto (D.L. 146/2021)
Il D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (conv. L. 215/2021) ha introdotto l’art. 18 c.1 lett. b-bis: «individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19». L’individuazione è obbligo specifico, non delegabile, e si aggiunge alla designazione dell’RSPP.
L’individuazione deve risultare da atto formale: lettera di nomina con accettazione scritta, descrizione dell’area/processo di vigilanza, indicazione dei poteri funzionali. L’omessa individuazione è sanzionata dall’art. 55 c.5 lett. d-bis (sanzione amministrativa pecuniaria).
Resta ferma l’operatività del principio di effettività (art. 299): chi esercita di fatto poteri di sovrintendenza è considerato preposto e risponde dei relativi obblighi anche in assenza di atto formale.
Responsabilità penale del preposto: orientamento Cassazione
La Corte di Cassazione penale ha più volte affermato che il preposto risponde a titolo di colpa specifica per omessa vigilanza quando l’infortunio è conseguenza di un comportamento del lavoratore che il preposto, presente o in posizione di controllo, avrebbe dovuto rilevare e interrompere.
Tra le pronunce di riferimento: Cass. pen. Sez. IV n. 22606/2022 (omessa interruzione attività in presenza di pericolo grave e immediato), n. 38914/2023 (responsabilità del capo squadra), n. 7689/2024 (concorso con il datore).
La responsabilità del preposto non esclude quella del datore di lavoro e del dirigente, che restano garanti della sicurezza dell’organizzazione complessiva.
Sanzioni: art. 56 D.Lgs 81/08
L’art. 56 prevede sanzioni penali contravvenzionali per il preposto: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione degli obblighi di cui all’art. 19 c.1 lett. a, c, e, f; ammenda da 245,70 a 737,10 euro per le violazioni delle lett. b, d, g (importi rivalutati ai sensi della L. 145/2018 e successivi adeguamenti).
L’omessa individuazione del preposto da parte del datore di lavoro è sanzionata in via amministrativa ex art. 55 c.5 lett. d-bis. La mancata formazione del preposto (art. 37) è sanzionata in capo al datore di lavoro con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
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Formazione e aggiornamento
| Formazione iniziale | Corso specifico per preposti di almeno 8 ore (art. 37 c.7 e Accordo SR Rep. 78/CSR del 17/4/2025, Allegato A). Va a sommarsi alla formazione generale e specifica del lavoratore (4 + 4/8/12 ore). |
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| Aggiornamento | ANNUALE di almeno 2 ore in presenza (Accordo SR Rep. 78/CSR del 17/4/2025). Si tratta della novità più rilevante della riforma 2025: l’aggiornamento del preposto, in precedenza quinquennale di 6 ore, è oggi annuale e deve svolgersi obbligatoriamente in presenza (aula o sul luogo di lavoro). |
| Modalità ammesse |
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Responsabilità penale, civile e sanzioni
Responsabilità civile
Risponde verso il datore di lavoro per l’inadempimento dei propri obblighi di vigilanza secondo i principi del rapporto di lavoro subordinato. Non assume responsabilità contrattuale autonoma verso terzi.
Responsabilità penale
Risponde delle violazioni dell’art. 19 quando esercita di fatto poteri di sovrintendenza, indipendentemente dalla nomina formale (principio di effettività ex art. 299). La giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. Sez. IV, ad es. n. 22606/2022 e n. 38914/2023) ha ribadito che il preposto risponde a titolo di colpa specifica per omessa vigilanza quando l’infortunio è conseguenza di un comportamento del lavoratore che il preposto avrebbe dovuto interrompere.
Sanzioni applicabili
Art. 56 D.Lgs 81/08: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro (importi rivalutati dalla L. 145/2018 e successivi adeguamenti) per la violazione degli obblighi di cui all’art. 19. Sanzioni anche a carico del datore di lavoro che non individui formalmente il preposto (art. 55 c.5 lett. d-bis, introdotto dal D.L. 146/2021).
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Corsi e guide correlate
Domande frequenti su Preposto
Chi è il preposto secondo il D.Lgs 81/08?
È la persona che, nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali, sovrintende all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive di sicurezza e controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori (art. 2 c.1 lett. e).
L’aggiornamento del preposto è davvero annuale dal 2025?
Sì. L’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha sostituito l’aggiornamento quinquennale con un aggiornamento ANNUALE di almeno 2 ore, da svolgere esclusivamente in presenza (aula o sul luogo di lavoro). L’e-learning non è ammesso.
Quante ore di formazione iniziale deve fare il preposto?
Almeno 8 ore di formazione specifica (art. 37 c.7 e Accordo SR Rep. 78/CSR 17/4/2025), che si sommano alla formazione generale e specifica del lavoratore.
Chi nomina il preposto?
Il datore di lavoro, con atto formale di individuazione e accettazione scritta (art. 18 c.1 lett. b-bis, introdotto dal D.L. 146/2021). L’individuazione è obbligo non delegabile.
Il preposto può essere ritenuto penalmente responsabile?
Sì. L’art. 56 prevede arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a 1.474,21 euro per la violazione degli obblighi dell’art. 19. La Cassazione (Sez. IV) ha più volte riconosciuto la responsabilità a titolo di colpa specifica per omessa vigilanza.
Cosa cambia se chi sovrintende non è stato formalmente nominato preposto?
Vale il principio di effettività (art. 299): chi esercita di fatto poteri di sovrintendenza è considerato preposto e risponde degli obblighi dell’art. 19, anche senza atto formale di individuazione.
Il preposto può svolgere il corso in e-learning?
No. L’Accordo SR Rep. 78/CSR del 2025 esclude espressamente l’e-learning per il preposto, sia per il corso iniziale di 8 ore (ammesso solo aula o FAD sincrona) sia per l’aggiornamento annuale di 2 ore (solo presenza).
Il datore di lavoro che non individua il preposto a cosa va incontro?
L’art. 55 c.5 lett. d-bis (introdotto dal D.L. 146/2021) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria in capo al datore di lavoro che ometta di individuare formalmente il preposto.
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