In sintesi
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la figura tecnica designata dal datore di lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, individuare i fattori di rischio e proporre le misure di prevenzione (artt. 32-33 D.Lgs 81/08).
- Acronimo
- RSPP
- Denominazione
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Nominato da
- Datore di lavoro
- Formazione iniziale
- Modulo A (28 ore — base normativo-giuridica), Modulo B comune (48 ore — rischi tecnici) con eventuali Specializzazioni SP1 agricoltura, SP2 cave/costruzioni, SP3 sanità, SP4 chimico-petrolchimico, e Modulo C (24 ore — gestionale-relazionale, solo per RSPP).
- Aggiornamento
- Quinquennale obbligatorio: 40 ore per RSPP, 20 ore per ASPP, parametrate al macro-settore ATECO di riferimento (Accordo SR 7/7/2016, punti 6 e 7).
- Sanzioni
- In capo all’RSPP non sono previste sanzioni dirette dal D.Lgs 81/08; le sanzioni (arresto e/o ammenda) gravano sul datore di lavoro che ometta la designazione (art. 55 c.1 lett. a) o non garantisca la formazione.
Normativa di riferimento
- D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 — artt. 17, 31, 32, 33, 34, 35
- Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, Rep. 128/CSR (formazione RSPP/ASPP)
- D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106 (correttivo TU)
Nomina e documento di incarico
- Soggetto nominante
- Datore di lavoro
- Modalità
- Designazione formale con accettazione scritta; comunicazione obbligatoria al RLS. La designazione non solleva il datore di lavoro dalle proprie responsabilità.
- Documento di nomina
- Lettera di designazione + accettazione dell’incarico + copia attestati formazione.
Compiti e attribuzioni
- Individuazione e valutazione dei fattori di rischio (art. 33 c.1 lett. a).
- Individuazione delle misure di sicurezza, salubrità e dei sistemi di controllo.
- Elaborazione, per quanto di competenza, di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
- Proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
- Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza.
- Partecipazione obbligatoria alla riunione periodica annuale ex art. 35 (aziende con più di 15 lavoratori).
- Fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all’art. 36.
Requisiti professionali
- Titolo di studio almeno di scuola secondaria di secondo grado (diploma quinquennale).
- Attestati di frequenza dei Moduli A, B (con eventuali Specializzazioni SP) e C secondo l’Accordo SR 7/7/2016.
- Aggiornamento quinquennale documentato (40 ore per macro-settore di appartenenza).
- Capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi (art. 32 c.2).
Chi è l’RSPP secondo l’art. 32 D.Lgs 81/08
L’art. 32 c.1 del D.Lgs 81/08 definisce il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come la «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi».
L’RSPP è quindi una figura tecnica di staff: coadiuva il datore di lavoro nella gestione del sistema di prevenzione ma non sostituisce il datore stesso nelle decisioni e nelle scelte organizzative. Coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), che è l’insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni o esterni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione (art. 31).
L’RSPP può essere interno (lavoratore dell’azienda) o esterno (consulente). Nei casi previsti dall’art. 31 c.6 (es. aziende industriali con oltre 200 lavoratori, centrali termoelettriche, impianti a rischio di incidente rilevante) l’RSPP deve essere obbligatoriamente interno.
Requisiti professionali ex art. 32 c.2 e Accordo SR 7/7/2016
Il c.2 dell’art. 32 richiede titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. È inoltre necessario il possesso di un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per i corsi A, B e C definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (Rep. 128/CSR), che ha rivisto integralmente l’assetto formativo della figura.
Sono esonerati dalla frequenza del Modulo A i laureati nelle classi specifiche elencate dall’art. 32 c.5 (ingegneria della sicurezza e protezione, ingegneria, architettura) e coloro che hanno frequentato i percorsi formativi previsti dalla normativa previgente.
Per il Modulo B sono previste quattro Specializzazioni (SP1 agricoltura-pesca, SP2 cave-costruzioni, SP3 sanità residenziale, SP4 chimico-petrolchimico) obbligatorie quando il macro-settore aziendale lo richiede.
Compiti e attribuzioni ex art. 33
L’art. 33 elenca i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui l’RSPP è coordinatore: individuazione dei fattori di rischio, valutazione, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità, elaborazione delle procedure operative, proposta dei programmi di informazione e formazione, partecipazione alle consultazioni e alla riunione periodica annuale (art. 35).
L’RSPP non firma il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): la firma del DVR è obbligo del datore di lavoro (art. 17 c.1 lett. a), indelegabile. L’RSPP collabora alla redazione e sottoscrive per presa visione insieme al medico competente e al RLS (art. 28 c.2).
Le informazioni acquisite nell’esercizio delle proprie funzioni sono coperte dal segreto industriale (art. 33 c.3).
Formazione: Modulo A, B (e SP), C
Modulo A — 28 ore, base normativa e giuridica comune a RSPP e ASPP: D.Lgs 81/08, soggetti del sistema, valutazione dei rischi, ruolo dell’informazione e formazione.
Modulo B comune — 48 ore di parte tecnica sui rischi (chimico, fisico, biologico, ergonomico, organizzativo). Si aggiungono i Moduli SP1-SP4 di Specializzazione per i macro-settori a rischio specifico.
Modulo C — 24 ore, esclusivo per RSPP, di natura gestionale-relazionale: organizzazione e gestione della sicurezza, comunicazione, dinamiche di gruppo e relazioni sindacali.
L’aggiornamento è quinquennale (40 ore RSPP, 20 ore ASPP) e può essere svolto in aula, FAD sincrona o e-learning entro i limiti dell’Accordo.
RSPP interno o esterno: quando è obbligatorio
L’art. 31 c.6 individua i casi in cui il Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere obbligatoriamente costituito all’interno dell’azienda con RSPP interno: aziende industriali ex art. 2 c.1 D.Lgs 334/1999 (Seveso), centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende per la fabbricazione e il deposito di esplosivi, polveri e munizioni; aziende industriali con più di 200 lavoratori; strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Negli altri casi il datore di lavoro può ricorrere a un RSPP esterno, fermo restando l’obbligo di rispettare i requisiti professionali e l’aggiornamento.
Il datore di lavoro può anche svolgere direttamente i compiti di RSPP nei casi previsti dall’art. 34 e dall’Allegato II (in genere aziende fino a 30 o 200 lavoratori a seconda del settore), previa frequenza di un corso di 16, 32 o 48 ore (datore di lavoro RSPP, DL-SPP).
Responsabilità penale dell’RSPP: orientamento Cassazione
La Corte di Cassazione penale (Sez. IV) ha più volte affermato che l’RSPP, pur essendo privo di poteri decisionali, può rispondere in concorso del reato di lesioni o omicidio colposo se il suo errore (es. mancata segnalazione di un rischio, valutazione incompleta, scelta tecnica imperita) si pone in relazione causale con l’evento.
Tra le pronunce di riferimento: Cass. pen. Sez. IV n. 21587/2017 (responsabilità per omessa segnalazione), n. 27516/2019 (consulente esterno), n. 32507/2022 (concorso con il datore). L’orientamento è oggi consolidato.
La responsabilità sorge quando l’infortunio è la concretizzazione del rischio che l’RSPP aveva il dovere professionale di rilevare e segnalare al datore con relazione scritta.
Formazione e aggiornamento
| Formazione iniziale | Modulo A (28 ore — base normativo-giuridica), Modulo B comune (48 ore — rischi tecnici) con eventuali Specializzazioni SP1 agricoltura, SP2 cave/costruzioni, SP3 sanità, SP4 chimico-petrolchimico, e Modulo C (24 ore — gestionale-relazionale, solo per RSPP). |
|---|---|
| Aggiornamento | Quinquennale obbligatorio: 40 ore per RSPP, 20 ore per ASPP, parametrate al macro-settore ATECO di riferimento (Accordo SR 7/7/2016, punti 6 e 7). |
| Modalità ammesse |
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Responsabilità penale, civile e sanzioni
Responsabilità civile
In quanto consulente tecnico del datore di lavoro, l’RSPP è responsabile in via contrattuale per eventuali inadempimenti professionali (negligenza, imperizia, omissione di rilievi). Risponde a titolo civilistico anche in via extracontrattuale verso terzi danneggiati.
Responsabilità penale
Pur non essendo titolare di poteri decisionali o di spesa, l’RSPP può rispondere a titolo di concorso colposo nei reati di lesioni o omicidio colposo (artt. 589 e 590 c.p.) quando, per imperizia o negligenza, abbia fornito al datore una valutazione errata o omesso di segnalare rischi noti. La Cassazione penale ha riconosciuto la responsabilità del consulente RSPP in numerose pronunce (orientamento consolidato, fra cui Cass. pen. Sez. IV n. 21587/2017 e successive).
Sanzioni applicabili
In capo all’RSPP non sono previste sanzioni dirette dal D.Lgs 81/08; le sanzioni (arresto e/o ammenda) gravano sul datore di lavoro che ometta la designazione (art. 55 c.1 lett. a) o non garantisca la formazione.
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Corsi e guide correlate
Domande frequenti su RSPP
Cosa fa l’RSPP in concreto?
Coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione: individua i fattori di rischio, propone le misure di prevenzione, collabora alla redazione del DVR, partecipa alla riunione periodica annuale e supporta il datore nella programmazione della formazione (art. 33 D.Lgs 81/08).
Chi nomina l’RSPP?
È il datore di lavoro a designare l’RSPP, con obbligo non delegabile (art. 17 c.1 lett. b). La designazione è formale e comporta accettazione scritta dell’incarico e comunicazione al RLS.
Quali sono i requisiti per fare l’RSPP?
Diploma di istruzione secondaria superiore e frequenza con verifica dell’apprendimento dei Moduli A (28 ore), B comune (48 ore) con eventuale SP1-SP4 in funzione del macro-settore, e Modulo C (24 ore). Possibili esoneri per laureati in classi specifiche (art. 32 c.5).
Quanto dura la formazione iniziale di un RSPP?
Almeno 100 ore (28 A + 48 B comune + 24 C), a cui si aggiungono i Moduli SP di Specializzazione se richiesti dal macro-settore di appartenenza dell’azienda.
Ogni quanto va aggiornata la formazione RSPP?
L’aggiornamento è quinquennale: 40 ore per l’RSPP e 20 ore per l’ASPP, parametrate al macro-settore. Le ore possono essere distribuite nel quinquennio (Accordo SR 7/7/2016).
L’RSPP può essere ritenuto penalmente responsabile in caso di infortunio?
Sì. La Cassazione penale (Sez. IV) ha consolidato l’orientamento secondo cui l’RSPP risponde in concorso colposo del reato di lesioni o omicidio quando un suo errore professionale (omessa valutazione, segnalazione incompleta) si pone in relazione causale con l’evento.
RSPP interno o esterno: quale scegliere?
Nei casi indicati dall’art. 31 c.6 (Seveso, centrali termoelettriche, sanità >50 lavoratori, industriali >200 lavoratori) l’RSPP deve essere interno. Negli altri casi è facoltà del datore di lavoro; un RSPP esterno garantisce competenze multisettoriali ma minore presenza in azienda.
Il datore di lavoro può fare anche da RSPP?
Sì, nei limiti dell’art. 34 e dell’Allegato II (in genere aziende fino a 30 o 200 lavoratori a seconda del settore), previa frequenza di un corso DL-SPP di 16, 32 o 48 ore in base al livello di rischio basso, medio o alto.
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123Formazione organizza corsi conformi all’Accordo Stato-Regioni in aula, FAD sincrona ed e-learning (dove ammesso). Attestati validi in tutta Italia.