In sintesi
Il Medico Competente (MC) è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38 D.Lgs 81/08, che collabora con il datore di lavoro per la valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
- Acronimo
- MC
- Denominazione
- Medico Competente
- Nominato da
- Datore di lavoro
- Formazione iniziale
- Specializzazione universitaria fra quelle indicate dall’art. 38 c.1 (medicina del lavoro o equipollenti) + iscrizione all’elenco nazionale.
- Aggiornamento
- Aggiornamento professionale continuo tramite il programma ECM (Educazione Continua in Medicina) con crediti specifici in discipline attinenti alla medicina del lavoro (art. 38 c.3).
- Sanzioni
- Art. 58 D.Lgs 81/08: arresto fino a 3 mesi o ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro per la violazione di vari obblighi dell’art. 25 (ad es. omessa istituzione della cartella sanitaria, omessa visita degli ambienti); sanzioni più gravi per omessa sorveglianza sanitaria nei casi previsti (importi rivalutati ai sensi della L. 145/2018).
Normativa di riferimento
- D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 — artt. 25, 38, 39, 40, 41, 42, 58
- D.M. 4 marzo 2009 (titoli ed elenco dei medici competenti tenuto dal Ministero della Salute)
Nomina e documento di incarico
- Soggetto nominante
- Datore di lavoro
- Modalità
- Nomina obbligatoria nei casi previsti dalla valutazione dei rischi (es. esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali oltre 20 ore settimanali, lavoro notturno). La nomina è obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 18 c.1 lett. a in combinato con art. 17).
- Documento di nomina
- Lettera di nomina con accettazione + iscrizione all’elenco nazionale dei medici competenti del Ministero della Salute.
Compiti e attribuzioni
- Collaborare con il datore di lavoro e il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria e della redazione del DVR (art. 25 c.1 lett. a).
- Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici (art. 25 c.1 lett. b).
- Istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore (art. 25 c.1 lett. c).
- Esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica (art. 41 c.6).
- Informare il lavoratore sui risultati della sorveglianza sanitaria e rilasciare copia della documentazione su richiesta (art. 25 c.1 lett. g e h).
- Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno (art. 25 c.1 lett. l) o con cadenza diversa motivata.
- Partecipare alla riunione periodica annuale ex art. 35.
- Comunicare i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori in occasione della riunione periodica.
Requisiti professionali
- Uno dei titoli ex art. 38 c.1: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; autorizzazione di cui all’art. 55 D.Lgs 277/1991; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
- Iscrizione all’elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute (D.M. 4/3/2009).
- Crediti ECM specifici in discipline attinenti alla medicina del lavoro (art. 38 c.3).
Chi è il Medico Competente: art. 38 D.Lgs 81/08
L’art. 38 D.Lgs 81/08 definisce il medico competente come il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali tassativamente indicati: specializzazione in medicina del lavoro, in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, ovvero autorizzazione ex art. 55 D.Lgs 277/1991.
I medici competenti devono essere iscritti all’elenco nazionale tenuto dal Ministero della Salute, istituito con D.M. 4 marzo 2009. La mancata iscrizione comporta la non utilizzabilità del medico per le funzioni del D.Lgs 81/08.
Il medico competente è soggetto a obbligo di aggiornamento professionale continuo (ECM) con crediti specifici nelle discipline della medicina del lavoro.
Quando è obbligatoria la nomina del Medico Competente
L’art. 18 c.1 lett. a impone al datore di lavoro la nomina del medico competente «nei casi previsti dal presente decreto». Tale obbligo scatta in presenza di rischi che richiedono sorveglianza sanitaria: agenti chimici, biologici, fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche, campi elettromagnetici), movimentazione manuale dei carichi, videoterminali per più di 20 ore settimanali, lavoro notturno (D.Lgs 66/2003), lavoratori minori, lavoratrici in gravidanza/puerperio (D.Lgs 151/2001).
La nomina è obbligo non delegabile del datore di lavoro: in caso di pluralità di unità produttive distinte può essere nominato più di un medico competente, con designazione di un medico coordinatore se necessario (art. 39 c.6).
L’omessa nomina è sanzionata dall’art. 55 c.5 lett. d con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
Compiti del Medico Competente (art. 25)
L’art. 25 elenca in dettaglio i compiti del MC: collaborazione alla valutazione dei rischi (lett. a), programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria (lett. b), istituzione e custodia della cartella sanitaria e di rischio (lett. c), consegna al datore di lavoro alla cessazione dell’incarico della documentazione sanitaria in suo possesso (lett. e), informazione ai lavoratori sui risultati della sorveglianza (lett. g-h), comunicazione dei dati aggregati in sede di riunione periodica (lett. i), visita degli ambienti di lavoro almeno annuale (lett. l), partecipazione alla riunione periodica (lett. m).
La cartella sanitaria e di rischio deve essere custodita in copia presso il luogo di lavoro con salvaguardia del segreto professionale, salvo opzione per la conservazione presso altro luogo concordato. Alla cessazione dell’incarico, il medico consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto della normativa privacy.
Sorveglianza sanitaria e giudizio di idoneità (art. 41)
La sorveglianza sanitaria comprende: visita medica preventiva (intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato), visita medica periodica (cadenza di norma annuale, con periodicità diversa stabilita dal MC in funzione dei rischi), visita medica su richiesta del lavoratore, visita medica in occasione del cambio della mansione, visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti.
Il MC esprime il giudizio di idoneità in cinque forme tipizzate (art. 41 c.6): idoneità, idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente.
Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente (ASL), che conferma, modifica o revoca il giudizio (art. 41 c.9).
Responsabilità penale del Medico Competente
Il medico competente è destinatario diretto degli obblighi sanzionati dall’art. 58, con sanzioni contravvenzionali specifiche per: omessa collaborazione alla valutazione dei rischi, omessa programmazione/effettuazione della sorveglianza, omessa istituzione/aggiornamento della cartella sanitaria, omessa partecipazione alla riunione periodica, omessa visita degli ambienti.
In caso di errato giudizio di idoneità da cui sia derivato un infortunio o una malattia professionale, il MC risponde in concorso colposo dei reati di lesioni o omicidio colposo (artt. 589 e 590 c.p.). La Cassazione penale ha più volte affermato tale principio (orientamento consolidato della Sez. IV).
Il segreto professionale (art. 326 c.p.) tutela i dati sanitari individuali del lavoratore, accessibili solo al lavoratore stesso (e, per i dati aggregati, al datore di lavoro in sede di riunione periodica).
Formazione e aggiornamento
| Formazione iniziale | Specializzazione universitaria fra quelle indicate dall’art. 38 c.1 (medicina del lavoro o equipollenti) + iscrizione all’elenco nazionale. |
|---|---|
| Aggiornamento | Aggiornamento professionale continuo tramite il programma ECM (Educazione Continua in Medicina) con crediti specifici in discipline attinenti alla medicina del lavoro (art. 38 c.3). |
| Modalità ammesse |
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Responsabilità penale, civile e sanzioni
Responsabilità civile
Responsabilità contrattuale verso il datore di lavoro per l’inadempimento dell’incarico ed extracontrattuale verso il lavoratore per errori diagnostici o nella formulazione del giudizio di idoneità.
Responsabilità penale
Il medico competente è destinatario diretto degli obblighi penalmente sanzionati dall’art. 58. Può rispondere in concorso del reato di lesioni o omicidio colposo quando l’infortunio o la malattia professionale siano conseguenza di un errato giudizio di idoneità, di omessa sorveglianza sanitaria o di violazione del protocollo sanitario.
Sanzioni applicabili
Art. 58 D.Lgs 81/08: arresto fino a 3 mesi o ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro per la violazione di vari obblighi dell’art. 25 (ad es. omessa istituzione della cartella sanitaria, omessa visita degli ambienti); sanzioni più gravi per omessa sorveglianza sanitaria nei casi previsti (importi rivalutati ai sensi della L. 145/2018).
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Domande frequenti su MC
Chi è il medico competente?
È il medico, in possesso dei titoli specialistici di cui all’art. 38 D.Lgs 81/08 e iscritto all’elenco nazionale del Ministero della Salute, che collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Quando è obbligatorio nominare il medico competente?
Quando la valutazione dei rischi rileva la necessità di sorveglianza sanitaria: agenti chimici, biologici, fisici, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali oltre 20 ore settimanali, lavoro notturno, lavoratrici in gravidanza, minori. La nomina è obbligo non delegabile del datore di lavoro.
Quali sono i titoli per fare il medico competente?
Specializzazione in medicina del lavoro o equipollenti, igiene e medicina preventiva, medicina legale; o autorizzazione ex art. 55 D.Lgs 277/1991; o docenza universitaria nelle discipline indicate dall’art. 38 c.1. Obbligatoria l’iscrizione all’elenco nazionale del Ministero della Salute.
Quanto spesso deve visitare gli ambienti di lavoro?
Almeno una volta all’anno (art. 25 c.1 lett. l). Periodicità diversa può essere stabilita dal MC in funzione della valutazione dei rischi, comunicata al datore di lavoro per le conseguenti annotazioni nel DVR.
Cos’è il giudizio di idoneità?
È la valutazione formale espressa dal medico competente sull’idoneità del lavoratore alla mansione specifica. Può essere: idoneità, idoneità con prescrizioni/limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente (art. 41 c.6). Ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza ASL.
Il medico competente partecipa alla riunione periodica?
Sì, è uno dei partecipanti obbligatori della riunione periodica annuale ex art. 35, insieme a datore di lavoro, RSPP e RLS. Vi comunica i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori.
Il medico competente può rispondere penalmente?
Sì. L’art. 58 prevede sanzioni penali contravvenzionali per la violazione degli obblighi dell’art. 25. Può inoltre rispondere in concorso colposo dei reati di lesioni o omicidio colposo in caso di errato giudizio di idoneità causalmente collegato all’evento.
Chi custodisce la cartella sanitaria del lavoratore?
Il medico competente, in copia presso il luogo di lavoro con salvaguardia del segreto professionale. Alla cessazione dell’incarico, consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria nel rispetto della normativa privacy (art. 25 c.1 lett. e).
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