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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance

CSP/CSE

CSP e CSE: chi sono, requisiti, compiti (artt. 91-92) e responsabilità

Nei cantieri temporanei e mobili (Titolo IV D.Lgs 81/08) il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) sono designati dal committente o dal responsabile dei lavori per la redazione e l’attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 89-92).

In sintesi

Nei cantieri temporanei e mobili (Titolo IV D.Lgs 81/08) il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) sono designati dal committente o dal responsabile dei lavori per la redazione e l’attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 89-92).

Acronimo
CSP/CSE
Denominazione
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione
Nominato da
Committente o responsabile dei lavori
Formazione iniziale
Corso di 120 ore (Allegato XIV D.Lgs 81/08) articolato in modulo giuridico (28 ore), modulo tecnico (52 ore), modulo metodologico/organizzativo (16 ore) e modulo pratico (24 ore) con esame finale.
Aggiornamento
Quinquennale di 40 ore, distribuibile nei 5 anni (art. 98 c.2). Sono ammessi corsi accreditati anche specifici per macro-aree del coordinamento.
Sanzioni
Art. 158 D.Lgs 81/08: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per il CSP che ometta la redazione del PSC; per il CSE arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione degli obblighi dell’art. 92. Sanzioni a carico del committente che ometta la designazione (art. 157 c.1 lett. b).

Normativa di riferimento

  • D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 — Titolo IV (artt. 88-104), in particolare artt. 89, 90, 91, 92, 98 e Allegato XIV
  • D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (impianti)
  • D.Lgs 19/2024 (conv. L. 56/2024) — patente a crediti cantieri

Nomina e documento di incarico

Soggetto nominante
Committente o responsabile dei lavori
Modalità
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici (anche non contemporanea) il committente designa il CSP contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione e il CSE prima dell’affidamento dei lavori. Le due figure possono coincidere nella stessa persona (art. 90 c.3 e c.4).
Documento di nomina
Atto formale di designazione con accettazione + attestato di frequenza del corso di 120 ore ex art. 98 (Allegato XIV) + aggiornamento quinquennale 40 ore.

Compiti e attribuzioni

  • CSP (art. 91): redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con i contenuti minimi dell’Allegato XV; predisposizione del fascicolo dell’opera adattato alle caratteristiche dell’opera; coordinamento con il progettista per gli aspetti di sicurezza.
  • CSE (art. 92): verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni del PSC e dei POS delle imprese; verifica l’idoneità del POS; organizza la cooperazione e il coordinamento tra le imprese; verifica l’attuazione delle scelte progettuali; segnala al committente/responsabile dei lavori le inosservanze; propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze; sospende le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente.

Requisiti professionali

  • Diploma di laurea (architettura, ingegneria civile/edile/industriale, geologia, scienze agrarie/forestali) con esperienza minima 1 anno; o diploma universitario con esperienza 2 anni; o diploma di geometra/perito industriale con esperienza 3 anni nel settore costruzioni (art. 98 c.1).
  • Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento di corso specifico di 120 ore ex Allegato XIV.
  • Aggiornamento quinquennale di 40 ore.

Quando si nominano CSP e CSE: art. 90 D.Lgs 81/08

L’art. 90 c.3 e c.4 D.Lgs 81/08 obbliga il committente o il responsabile dei lavori a designare il CSP e il CSE nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici.

Il CSP va designato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione; il CSE prima dell’affidamento dei lavori. Le due funzioni possono essere svolte dalla stessa persona, purché in possesso dei requisiti.

L’omessa designazione è sanzionata in capo al committente o al responsabile dei lavori (art. 157 c.1 lett. b) con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda. Il committente è inoltre tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (art. 90 c.9 lett. a) e la regolarità contributiva (DURC).

Compiti del CSP: redazione del PSC

L’art. 91 stabilisce i compiti del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione. Il CSP redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con i contenuti minimi tassativamente indicati nell’Allegato XV: identificazione e descrizione dell’opera, individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, relazione concernente l’individuazione dei rischi e le misure preventive e protettive, prescrizioni operative, organizzazione del cantiere, stima dei costi della sicurezza.

Il CSP predispone inoltre il fascicolo dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori nelle successive manutenzioni dell’opera (Allegato XVI). Il fascicolo non è richiesto per i lavori di manutenzione ordinaria.

Il PSC è parte integrante del contratto di appalto e i suoi costi non possono essere ribassati in sede di offerta.

Compiti del CSE: vigilanza e coordinamento in cantiere

L’art. 92 disciplina i compiti del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni del PSC e dei POS delle imprese esecutrici, assicurandone la coerenza con il PSC; verifica l’idoneità dei POS, da considerare come piani complementari di dettaglio del PSC; organizza fra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività e la loro reciproca informazione.

Il CSE verifica l’attuazione di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori, segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96, 97 e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi o la risoluzione del contratto.

In caso di pericolo grave e imminente, il CSE sospende direttamente le singole lavorazioni fino a quando non è verificata l’avvenuta eliminazione del pericolo (art. 92 c.1 lett. f).

Requisiti professionali ex art. 98 e formazione 120 ore

L’art. 98 c.1 individua i titoli per accedere alla funzione di coordinatore: laurea magistrale in classi specifiche (architettura, ingegneria civile e ambientale, ingegneria industriale, scienze geologiche, scienze agrarie e forestali) con almeno 1 anno di esperienza professionale nel settore delle costruzioni; laurea triennale con 2 anni di esperienza; diploma di geometra o perito industriale con almeno 3 anni di esperienza.

È necessaria la frequenza del corso di 120 ore ex Allegato XIV, articolato in modulo giuridico (28 ore), modulo tecnico (52 ore), modulo metodologico/organizzativo (16 ore) e modulo pratico (24 ore) con esame finale. Sono ammessi esoneri parziali per chi ha già frequentato corsi RSPP Modulo B Specializzazione SP2.

L’aggiornamento è quinquennale di 40 ore, distribuibile nei cinque anni (art. 98 c.2). La mancata frequenza dell’aggiornamento comporta la perdita dei requisiti per l’esercizio della funzione.

Responsabilità penale del coordinatore: orientamento Cassazione

La Corte di Cassazione penale (Sez. IV) ha più volte affermato che il CSE risponde a titolo di colpa specifica per gli infortuni in cantiere quando l’omessa vigilanza sull’attuazione del PSC e l’omessa proposta di sospensione dei lavori o di allontanamento delle imprese inosservanti si pongano in relazione causale con l’evento.

La responsabilità del CSE non si esaurisce nella mera presenza in cantiere: la Cassazione richiede una vigilanza alta e qualificata sul rispetto del PSC, con potere/dovere di intervento immediato in caso di pericolo grave e imminente.

Pronunce di riferimento: Cass. pen. Sez. IV n. 18149/2020, n. 31863/2022, n. 7689/2024. Resta ferma la responsabilità concorrente del datore di lavoro dell’impresa esecutrice.

Patente a crediti per i cantieri (D.L. 19/2024)

Il D.L. 2 marzo 2024 n. 19 (conv. L. 56/2024) ha introdotto, in vigore dal 1° ottobre 2024, la patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (art. 27 D.Lgs 81/08).

La patente, rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, parte con 30 crediti iniziali. Crediti vengono decurtati in caso di provvedimenti definitivi di accertamento di violazioni o di eventi infortunistici. Sotto i 15 crediti l’impresa non può operare in cantiere.

CSP e CSE sono tenuti a verificare il possesso della patente da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi presenti in cantiere; in mancanza, ne segnalano la presenza al committente/responsabile dei lavori per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Formazione e aggiornamento

Formazione inizialeCorso di 120 ore (Allegato XIV D.Lgs 81/08) articolato in modulo giuridico (28 ore), modulo tecnico (52 ore), modulo metodologico/organizzativo (16 ore) e modulo pratico (24 ore) con esame finale.
AggiornamentoQuinquennale di 40 ore, distribuibile nei 5 anni (art. 98 c.2). Sono ammessi corsi accreditati anche specifici per macro-aree del coordinamento.
Modalità ammesse
  • Aula presenza
  • FAD sincrona per la parte teorica
  • Modulo pratico obbligatoriamente in presenza

Responsabilità penale, civile e sanzioni

Responsabilità civile

Risponde contrattualmente verso il committente per l’adempimento dell’incarico ed extracontrattualmente verso i lavoratori delle imprese e terzi danneggiati per gli errori professionali nell’esercizio delle funzioni di coordinamento.

Responsabilità penale

Il coordinatore è destinatario diretto degli obblighi sanzionati dall’art. 158 D.Lgs 81/08. Risponde a titolo di colpa specifica per omessa redazione/aggiornamento del PSC (CSP) o per omessa vigilanza sull’attuazione del PSC e per omessa proposta di sospensione/allontanamento (CSE). La Cassazione penale (Sez. IV) ha consolidato la responsabilità del CSE anche per infortuni occorsi a lavoratori di imprese esecutrici sulle quali il coordinatore ha l’obbligo di vigilanza (es. Cass. pen. n. 18149/2020, n. 31863/2022).

Sanzioni applicabili

Art. 158 D.Lgs 81/08: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per il CSP che ometta la redazione del PSC; per il CSE arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione degli obblighi dell’art. 92. Sanzioni a carico del committente che ometta la designazione (art. 157 c.1 lett. b).

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Corsi e guide correlate

Domande frequenti su CSP/CSE

Quando si nominano CSP e CSE?

Nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici (art. 90 D.Lgs 81/08). Il CSP va designato contestualmente all’incarico di progettazione, il CSE prima dell’affidamento dei lavori.

CSP e CSE possono coincidere?

Sì. L’art. 90 c.4 ammette espressamente che le funzioni di Coordinatore in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione siano svolte dalla medesima persona, purché in possesso dei requisiti dell’art. 98.

Quanti anni dura il corso di coordinatore?

Il corso iniziale è di 120 ore (Allegato XIV D.Lgs 81/08) con esame finale. L’aggiornamento è quinquennale di 40 ore, distribuibile nei cinque anni (art. 98 c.2).

Quali titoli di studio servono per fare il coordinatore?

Laurea magistrale (architettura, ingegneria civile/industriale, geologia, scienze agrarie) con 1 anno di esperienza nel settore costruzioni; laurea triennale con 2 anni; diploma di geometra o perito industriale con 3 anni di esperienza (art. 98 c.1).

Il CSE può fermare i lavori?

Sì. In caso di pericolo grave e imminente il CSE sospende direttamente le singole lavorazioni fino all’eliminazione del pericolo (art. 92 c.1 lett. f). Può inoltre proporre al committente la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze.

Il CSE risponde degli infortuni in cantiere?

Sì, a titolo di colpa specifica per omessa vigilanza sull’attuazione del PSC e per omessa proposta di sospensione/allontanamento, quando tali omissioni si pongono in relazione causale con l’evento. La Cassazione penale ha consolidato l’orientamento (Cass. pen. Sez. IV n. 18149/2020 e successive).

Cos’è la patente a crediti per i cantieri?

È il sistema introdotto dal D.L. 19/2024 (in vigore dal 1° ottobre 2024) che richiede alle imprese e ai lavoratori autonomi operanti in cantiere il possesso di una patente rilasciata dall’INL con 30 crediti iniziali, decurtabili in caso di violazioni o infortuni. Sotto i 15 crediti l’impresa non può operare.

Il PSC può essere modificato in corso d’opera?

Sì. Il PSC è un documento dinamico: il CSE ha facoltà/obbligo di adeguarlo in funzione dell’evoluzione dei lavori e delle eventuali modifiche, comunicando le variazioni alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

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