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RLS

RLS: chi è, cosa fa, come si elegge, formazione e attribuzioni

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 47-50 D.Lgs 81/08).

In sintesi

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 47-50 D.Lgs 81/08).

Acronimo
RLS
Denominazione
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Nominato da
Lavoratori (elezione diretta o designazione)
Formazione iniziale
32 ore (24 di parte teorica + 8 di esercitazione pratica) entro 3 mesi dall’elezione, ex Accordo SR 21/12/2011, Allegato A.
Aggiornamento
Annuale: 4 ore per aziende da 15 a 50 lavoratori, 8 ore per aziende con oltre 50 lavoratori (art. 37 c.11).
Sanzioni
Le sanzioni a carico dell’RLS sono solo quelle previste per il lavoratore (art. 59). Le sanzioni per omessa elezione o mancata formazione gravano sul datore di lavoro (art. 55).

Normativa di riferimento

  • D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 — artt. 47, 48, 49, 50
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, Rep. 221/CSR (formazione)
  • D.M. 16 giugno 2009 (verbale elezione)

Nomina e documento di incarico

Soggetto nominante
Lavoratori (elezione diretta o designazione)
Modalità
Aziende fino a 15 lavoratori: di norma eletto direttamente fra i lavoratori; aziende oltre i 15 lavoratori: eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (RSU/RSA), ovvero direttamente se queste non esistono.
Documento di nomina
Verbale di elezione (modello D.M. 16/6/2009); comunicazione obbligatoria all’INAIL entro il 31 marzo dell’anno successivo per le variazioni.

Compiti e attribuzioni

  • Accesso ai luoghi di lavoro (art. 50 c.1 lett. a).
  • Consultazione preventiva su valutazione dei rischi, individuazione/programmazione/realizzazione/verifica della prevenzione e designazione del RSPP/ASPP, addetti emergenze e medico competente.
  • Ricezione informazioni e documentazione aziendale su DVR, registro infortuni, sostanze pericolose.
  • Promozione misure di prevenzione idonee a tutelare la salute dei lavoratori.
  • Formulazione di osservazioni in occasione delle visite di vigilanza.
  • Partecipazione obbligatoria alla riunione periodica annuale (art. 35).
  • Facoltà di ricorrere alle autorità competenti in caso di inadeguatezza delle misure adottate.

Requisiti professionali

  • Essere lavoratore dell’azienda (non è richiesto titolo di studio specifico).
  • Frequenza obbligatoria di un corso di formazione iniziale di almeno 32 ore (24 ore di teoria + 8 ore di esercitazione pratica) ex art. 37 c.10.
  • Aggiornamento annuale: 4 ore (aziende 15-50 lavoratori) o 8 ore (aziende oltre 50 lavoratori) ex art. 37 c.11.

Chi è l’RLS secondo l’art. 47

L’art. 47 D.Lgs 81/08 stabilisce che in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Si tratta di una figura essenziale del sistema di partecipazione attiva alla sicurezza.

A seconda delle dimensioni si parla di RLS aziendale (eletto fra i lavoratori della singola azienda), RLS territoriale (RLST, eletto a livello di ambito territoriale o di comparto produttivo) o RLS di sito produttivo (per realtà complesse come porti, centri commerciali, cantieri navali).

Il numero minimo di RLS per azienda è: 1 fino a 200 lavoratori, 3 da 201 a 1000 lavoratori, 6 oltre i 1000 lavoratori (art. 47 c.7).

Come si elegge l’RLS

Nelle aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori l’RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno (art. 47 c.3); in alternativa può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto (RLST).

Nelle aziende oltre i 15 lavoratori l’RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (RSU/RSA); in assenza, è eletto direttamente dai lavoratori (art. 47 c.4).

La procedura di elezione è disciplinata dagli accordi collettivi nazionali (CCNL) di riferimento. Il verbale di elezione segue il modello allegato al D.M. 16/6/2009 e va conservato in azienda.

Attribuzioni dell’RLS (art. 50)

L’art. 50 elenca undici attribuzioni puntuali: accesso ai luoghi, consultazione preventiva su DVR e nomine, ricezione delle informazioni e della documentazione aziendale, ricezione dei DPI, promozione di misure, formulazione di osservazioni in sede ispettiva, partecipazione alla riunione periodica annuale ex art. 35, ricorso alle autorità competenti.

L’RLS deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, e alla designazione del RSPP/ASPP, degli addetti alle emergenze e del medico competente.

La consultazione è effettiva quando documentata: verbali, firme per presa visione, comunicazioni formali. La mera comunicazione informale non integra l’adempimento.

Formazione obbligatoria 32 ore

L’art. 37 c.10 prevede che la formazione del RLS, a carico del datore di lavoro e svolta in orario di lavoro, sia di almeno 32 ore: 12 ore di contenuti giuridico-normativi, 12 ore di rischi specifici e relative misure di prevenzione, 8 ore di esercitazione pratica e di comunicazione.

L’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, Rep. 221/CSR, ne definisce i contenuti minimi e ammette modalità aula e FAD sincrona. L’e-learning non è ammesso.

L’aggiornamento è annuale: 4 ore per le aziende fra 15 e 50 lavoratori, 8 ore per le aziende con oltre 50 lavoratori (art. 37 c.11). Non è previsto aggiornamento per aziende fino a 15 lavoratori, salvo diverse previsioni del CCNL.

Garanzie e tutela dell’RLS

L’RLS gode delle medesime tutele del rappresentante sindacale (art. 50 c.6): non può subire pregiudizio per l’esercizio della sua attività. Ha diritto a tempi di permesso retribuito per lo svolgimento dell’incarico (art. 50 c.5).

Il datore di lavoro deve fornirgli i mezzi e gli spazi necessari, garantire l’accesso ai documenti e la consultazione preventiva. La violazione del diritto di consultazione è sanzionata dall’art. 55 c.5 lett. d (ammenda da 2.500 a 6.400 euro circa, importi aggiornati ai sensi della L. 145/2018 e successive rivalutazioni).

L’RLS deve trattare con riservatezza le informazioni acquisite (art. 50 c.6) e non può divulgare dati sensibili.

Formazione e aggiornamento

Formazione iniziale32 ore (24 di parte teorica + 8 di esercitazione pratica) entro 3 mesi dall’elezione, ex Accordo SR 21/12/2011, Allegato A.
AggiornamentoAnnuale: 4 ore per aziende da 15 a 50 lavoratori, 8 ore per aziende con oltre 50 lavoratori (art. 37 c.11).
Modalità ammesse
  • Aula presenza
  • FAD sincrona ammessa con verifica identità
  • E-learning NON ammesso per il corso RLS (Accordo SR 21/12/2011)

Responsabilità penale, civile e sanzioni

Responsabilità civile

L’RLS non ha responsabilità gestionali. La legge gli riconosce un ruolo di rappresentanza e tutela: non risponde civilmente delle scelte tecniche del datore. È tutelato dall’art. 50 c.7 contro discriminazioni e gode delle garanzie del rappresentante sindacale (art. 50 c.6).

Responsabilità penale

L’RLS non è destinatario di obblighi di sicurezza in senso tecnico e non ha responsabilità penale per scelte gestionali del datore. Resta soggetto agli obblighi generali del lavoratore (art. 20: prendersi cura della propria sicurezza, segnalare deficienze, non rimuovere dispositivi di sicurezza).

Sanzioni applicabili

Le sanzioni a carico dell’RLS sono solo quelle previste per il lavoratore (art. 59). Le sanzioni per omessa elezione o mancata formazione gravano sul datore di lavoro (art. 55).

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Domande frequenti su RLS

Chi può fare l’RLS?

Qualunque lavoratore dell’azienda eletto o designato dai colleghi. Non sono richiesti titoli di studio specifici, ma è obbligatoria la frequenza di un corso di formazione di almeno 32 ore.

L’RLS è obbligatorio in tutte le aziende?

Sì. L’art. 47 prevede l’elezione o designazione dell’RLS in tutte le aziende o unità produttive. Nelle realtà fino a 15 dipendenti, se non viene eletto internamente, le funzioni sono svolte dal RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale).

Quante ore di formazione deve fare l’RLS?

La formazione iniziale è di 32 ore (24 teoria + 8 esercitazione pratica), da svolgere entro tre mesi dall’elezione. L’aggiornamento è annuale: 4 ore (aziende 15-50 dipendenti) o 8 ore (aziende oltre 50 dipendenti).

Il corso RLS si può fare in e-learning?

No. L’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 non ammette l’e-learning per il corso RLS. Sono ammesse l’aula in presenza e la FAD sincrona con verifica dell’identità.

Quanti RLS servono in azienda?

1 RLS fino a 200 lavoratori, 3 RLS da 201 a 1000 lavoratori, 6 RLS oltre i 1000 lavoratori (art. 47 c.7).

L’RLS può essere licenziato o discriminato?

No. L’art. 50 c.6 gli riconosce le stesse tutele del rappresentante sindacale: nessun pregiudizio può derivargli dall’esercizio dell’incarico.

Cosa fa l’RLS in concreto?

Accede ai luoghi di lavoro, riceve la documentazione (DVR, registro infortuni), viene consultato preventivamente sulle scelte di sicurezza, partecipa alla riunione periodica annuale, formula osservazioni in sede ispettiva e promuove misure di prevenzione.

L’RLS ha responsabilità penale?

No, per le scelte gestionali del datore. L’RLS è soggetto solo agli obblighi generali del lavoratore (art. 20) e non risponde penalmente dell’organizzazione della sicurezza.

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