In sintesi
Il Dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2 c.1 lett. d D.Lgs 81/08).
- Acronimo
- Dirigente
- Denominazione
- Dirigente per la Sicurezza sul Lavoro
- Nominato da
- Datore di lavoro
- Formazione iniziale
- Corso di formazione per dirigenti di 16 ore (Accordo SR 21/12/2011, Allegato A), articolato in 4 moduli: giuridico-normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione/formazione/consultazione.
- Aggiornamento
- Quinquennale di 6 ore (art. 37 c.7 e Accordo SR 21/12/2011).
- Sanzioni
- Art. 55 c.5: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per molte violazioni dell’art. 18 (omessa nomina MC, omessa designazione addetti emergenze, omessa formazione). Sanzioni più lievi (ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro) per altre fattispecie. Importi rivalutati ai sensi della L. 145/2018.
Normativa di riferimento
- D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 — artt. 2, 16, 18, 37, 55
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, Rep. 221/CSR (formazione)
Nomina e documento di incarico
- Soggetto nominante
- Datore di lavoro
- Modalità
- In quanto figura organizzativa apicale, il dirigente è di norma individuato dall’organigramma aziendale. La qualifica può derivare anche da delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs 81/08.
- Documento di nomina
- Atto formale di delega ex art. 16 (data certa, accettazione scritta del delegato, poteri di organizzazione/gestione/spesa, pubblicità adeguata) ove la qualifica derivi da delega.
Compiti e attribuzioni
- Tutti gli obblighi dell’art. 18 D.Lgs 81/08 (eccetto quelli indelegabili ex art. 17 in capo al datore di lavoro): nomina del medico competente, designazione degli addetti emergenze, fornitura DPI, vigilanza, informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.
- Vigilanza sull’osservanza degli obblighi da parte dei preposti e dei lavoratori.
- Partecipazione obbligatoria alla riunione periodica annuale ex art. 35 (aziende con più di 15 lavoratori).
Requisiti professionali
- Competenze professionali e poteri gerarchici/funzionali adeguati alla natura dell’incarico.
- Frequenza obbligatoria di un corso di formazione di 16 ore (Accordo SR 21/12/2011, Allegato A).
- Aggiornamento quinquennale di 6 ore.
Chi è il Dirigente secondo l’art. 2 D.Lgs 81/08
L’art. 2 c.1 lett. d definisce il dirigente come «persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa».
Il dirigente è figura organizzativa intermedia fra datore di lavoro e preposto: traduce le scelte strategiche del datore in scelte organizzative concrete, gestendo persone, mezzi e processi nell’ambito della propria area di responsabilità.
La qualifica di dirigente per la sicurezza non coincide necessariamente con quella di dirigente in senso civilistico (art. 2095 c.c.): rileva l’effettivo esercizio di poteri di organizzazione e vigilanza (principio di effettività, art. 299).
Obblighi del Dirigente (art. 18)
L’art. 18 elenca gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, salvo quelli indelegabili dell’art. 17 (valutazione dei rischi e relativa redazione del DVR; designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
Tra gli obblighi del dirigente: nomina del medico competente, designazione degli addetti alle emergenze, fornitura di idonei DPI, adozione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza, informazione e formazione dei lavoratori, vigilanza sull’osservanza degli obblighi da parte di preposti e lavoratori, comunicazione all’INAIL degli infortuni superiori a un giorno.
La violazione di gran parte degli obblighi dell’art. 18 è sanzionata penalmente dall’art. 55 c.5.
Delega di funzioni ex art. 16: requisiti di validità
L’art. 16 D.Lgs 81/08 disciplina la delega di funzioni dal datore di lavoro al dirigente. Per essere valida, la delega deve avere cinque requisiti cumulativi: forma scritta con data certa, possesso da parte del delegato dei requisiti di professionalità ed esperienza, attribuzione al delegato dei necessari poteri di organizzazione, gestione e controllo, attribuzione dell’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, accettazione per iscritto della delega da parte del delegato.
Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità (es. comunicazione all’organico, pubblicazione nell’organigramma di sicurezza, deposito in azienda).
La delega non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento delle funzioni delegate da parte del delegato. Tale vigilanza si intende assolta in caso di adozione ed efficace attuazione del modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001 idoneo a prevenire i reati colposi.
Formazione del Dirigente: 16 ore + aggiornamento 6 ore
L’Accordo SR 21/12/2011 prevede per i dirigenti un percorso formativo di 16 ore, articolato in 4 moduli: giuridico-normativo (3 ore), gestione e organizzazione della sicurezza (3 ore), individuazione e valutazione dei rischi (6 ore), comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori (4 ore).
L’aggiornamento è quinquennale di 6 ore. A differenza del preposto, per il dirigente è ammesso l’e-learning integrale, sia per il corso iniziale sia per l’aggiornamento.
La formazione è obbligo del datore di lavoro: la sua omissione è sanzionata dall’art. 55 c.5 lett. c con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
Responsabilità penale del Dirigente e culpa in vigilando
Il dirigente è destinatario diretto degli obblighi sanzionati dall’art. 55 c.5: omessa nomina del medico competente, omessa designazione degli addetti emergenze, omessa formazione e informazione dei lavoratori, omessa fornitura di DPI, omessa vigilanza.
In caso di delega di funzioni ex art. 16, la responsabilità si trasferisce al delegato per la materia delegata. Il datore di lavoro delegante risponde solo per culpa in eligendo (scelta inadeguata del delegato) o culpa in vigilando (omessa vigilanza sull’operato del delegato).
La Cassazione (Sez. IV) ha consolidato l’orientamento secondo cui l’efficace attuazione di un modello organizzativo D.Lgs 231/2001 esonera il datore dalla culpa in vigilando (Cass. pen. n. 33809/2022).
Formazione e aggiornamento
| Formazione iniziale | Corso di formazione per dirigenti di 16 ore (Accordo SR 21/12/2011, Allegato A), articolato in 4 moduli: giuridico-normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione/formazione/consultazione. |
|---|---|
| Aggiornamento | Quinquennale di 6 ore (art. 37 c.7 e Accordo SR 21/12/2011). |
| Modalità ammesse |
|
Responsabilità penale, civile e sanzioni
Responsabilità civile
Risponde per l’inadempimento degli obblighi gestionali a lui riconducibili. In caso di delega di funzioni ex art. 16, il delegato risponde nei limiti dei poteri conferiti.
Responsabilità penale
Il dirigente è destinatario diretto degli obblighi penali sanzionati dall’art. 55 c.5. In caso di infortunio risponde a titolo di colpa specifica per la violazione degli obblighi organizzativi e di vigilanza. La Cassazione penale ha consolidato che la delega ex art. 16 trasferisce al delegato la responsabilità per la materia delegata, ferma restando la culpa in eligendo e in vigilando del delegante (Cass. pen. Sez. IV n. 27295/2019, n. 33809/2022).
Sanzioni applicabili
Art. 55 c.5: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per molte violazioni dell’art. 18 (omessa nomina MC, omessa designazione addetti emergenze, omessa formazione). Sanzioni più lievi (ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro) per altre fattispecie. Importi rivalutati ai sensi della L. 145/2018.
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Domande frequenti su Dirigente
Chi è il dirigente per la sicurezza sul lavoro?
È la persona che, con competenze professionali e poteri gerarchici-funzionali adeguati, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività e vigilando su di essa (art. 2 c.1 lett. d D.Lgs 81/08).
Quante ore di formazione deve fare il dirigente?
16 ore di formazione iniziale (Accordo SR 21/12/2011, Allegato A) e 6 ore di aggiornamento quinquennale. E-learning ammesso integralmente.
Il dirigente può rispondere penalmente in caso di infortunio?
Sì. Il dirigente è destinatario diretto degli obblighi sanzionati dall’art. 55 c.5 e risponde a titolo di colpa specifica per la violazione degli obblighi di organizzazione e vigilanza dell’art. 18.
Cos’è la delega di funzioni ex art. 16?
È lo strumento con cui il datore di lavoro trasferisce a un dirigente parte degli obblighi di sicurezza. Richiede cinque requisiti: forma scritta con data certa, requisiti professionali del delegato, poteri di organizzazione/gestione/controllo, autonomia di spesa, accettazione scritta. Va data adeguata pubblicità.
Quali obblighi non possono essere delegati?
L’art. 17 indica gli obblighi indelegabili del datore di lavoro: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
La delega esonera il datore di lavoro da ogni responsabilità?
No. Il datore di lavoro risponde sempre per culpa in eligendo (scelta del delegato) e culpa in vigilando (omessa vigilanza). La vigilanza si intende assolta con l’efficace attuazione di un modello organizzativo D.Lgs 231/2001.
Un dirigente in senso civilistico è sempre dirigente per la sicurezza?
Non necessariamente. Rileva l’effettivo esercizio di poteri di organizzazione e vigilanza in materia di sicurezza (principio di effettività, art. 299). Un dirigente amministrativo senza poteri operativi può non essere dirigente ai fini del D.Lgs 81/08.
Il dirigente partecipa alla riunione periodica annuale?
Sì, è uno dei partecipanti obbligatori della riunione periodica ex art. 35, insieme a datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS. La riunione è obbligatoria nelle aziende con più di 15 lavoratori.
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